Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39725 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. GIAMMARCO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16801/2019 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Alfieri, presso cui è

domiciliato l’avv. Anna Maria Concolino Chiefalo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Consigliere Dott. Chiara Giammarco.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 1013/2019 ha rigettato il ricorso proposto da E.N., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale notificatogli in data 12.3.2018, di diniego della protezione internazionale ed umanitaria.

2. Il cittadino straniero ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il richiedente avanti alla Commissione territoriale aveva, tra l’altro dichiarato di provenire dall’Abia State in Nigeria, dove faceva il commerciante di ricambi d’auto, di essere di religione cristiana e di appartenere all’etnia *****, di non aver mai svolto attività politica in patria, come pure i suoi familiari. Aveva poi affermato di essere stato costretto a lasciare il suo paese per paura di essere ucciso a causa di persecuzioni alle quali erano sottoposti gli appartenenti all’etnia Biafra, essendo in corso nella parte del paese da cui proveniva (il Biafra) una guerra civile. Aggiungeva poi che due suoi fratelli erano rimasti uccisi nel corso di una manifestazione. Quanto alla sua condizione personale, aveva affermato di essere sposato e di avere un figlio.

4. Il Tribunale, per quel che qui rileva, dopo avere riportato testualmente il verbale della lunga audizione effettuata dalla Commissione territoriale, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico, ritenendo il racconto del richiedente contraddittorio e complessivamente non credibile, avendo riscontrato plurime contraddizioni ed implausibilità, avuto riguardo in particolare: alla specificità degli avvenimenti individuali che avevano determinato la sua fuoriuscita dal paese (essendosi limitato a riferire fatti storici notori senza alcuna personalizzazione della vicenda); a fatti rilevanti della sua vita privata, come la data di nascita del figlio, esposti in modo incongruente in relazione all’epoca degli avvenimenti che avrebbero determinato la sua fuoriuscita dalla Nigeria ed alla data in cui questa sarebbe avvenuta.

5.Dal predetto giudizio di non credibilità il tribunale ha fatto conseguire anche il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), aggiungendo che non era neanche stata dedotta alcuna circostanza relativa ad eventuali condanne o a procedimenti penali subiti nel paese di provenienza né il rischio di esservi sottoposto.

6. Altresì non ha ritenuto integrata la diversa fattispecie di danno grave di cui l’art. 14, art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit., poiché dalle Coi acquisite era risultato che nella parte del Paese dalla quale il richiedente aveva dichiarato di provenire, pur sussistendo uno stato di tensione, talvolta risoltosi in azioni di forza fra le forze di sicurezza del governo centrale della Nigeria e gli Stati della regione sud orientale, di etnia *****, a causa delle rivendicazioni indipendentiste del Biafra, era risultato come i soggetti effettivamente a rischio, fossero soltanto gli attivisti appartenenti al partito Ipob, al quale, tuttavia, il richiedente non aveva mai fatto alcun riferimento. Di talché non era ipotizzabile una situazione di conflitto generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

7. Da ultimo, il Tribunale ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, facendolo discendere, per la parte della domanda che si fonda sui medesimi fatti posti a fondamento delle protezioni maggiori, dalla intrinseca non credibilità del racconto, e, quanto alla sussistenza di eventuali altri presupposti, per l’omessa allegazione o deduzione degli stessi, anche in relazione alla mancanza di seri indici di integrazione sociale ed economica, non risultando agli atti né un contratto di lavoro, né buste paga né alcuna allegazione in ordine alla situazione di integrazione del ricorrente in Italia.

8. Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di tre motivi. Il Ministero, non costituito tempestivamente, ha depositato memoria al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 24 settembre 2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, si censura il provvedimento del tribunale per non avere preso in considerazione, ai fini del giudizio, “la realtà degli scontri e degli attacchi ricorrenti nella regione di provenienza del richiedente asilo risultanti nei reports versati in atti”. In applicazione del principio dell’onere della prova attenuato, infatti, il tribunale avrebbe dovuto ritenere sufficienti le prove raccolte anche se di carattere indiziario o se collegate a fatti notori, dovendosi ritenere che il richiedente abbia fatto il massimo sforzo per una narrazione più completa possibile e circostanziata della sua fuga.

Contesta, inoltre, il giudizio di non credibilità formulato dal tribunale, che aveva messo in dubbio il narrato del ricorrente senza nemmeno avere proceduto alla sua audizione personale, che era stata richiesta sia nell’atto introduttivo che in udienza a verbale, avendo espressamente precisato le circostanze che avrebbero dovuto essere chiarite in tale sede.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 14, lett. c) del D.Lgs. citato si lamenta che il tribunale non abbia ravvisato l’esistenza del pericolo di “danno grave”, ai sensi dell’art. 14, lett. c), avuto riguardo al contesto socio-politico che caratterizza il paese e, in particolare, la zona di provenienza dell’istante, caratterizzata da livelli di violenza tali da concretare un rischio elevato per la sua incolumità, senza che rilevino le motivazioni personali che lo hanno spinto ad abbandonare il proprio paese, anche a prescindere dalla prova dell’esistenza di una minaccia personale nei suoi confronti. Erano, pertanto, irrilevanti ai fini della configurabilità dei presupposti per la protezione richiesta, le considerazioni formulate dal tribunale in ordine al fatto che il richiedente non avesse dichiarato di far parte del partito *****, giacché la situazione di instabilità della Nigeria, alla luce di quanto emergeva dalle fonti ufficiali, era di per sé idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, come risultava dalla consultazione del sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri, che sconsigliava i viaggi in Nigeria per il clima di tensione e per episodi di criminalità, 3. Nel terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria, censurando la mancata considerazione “alla luce di quanto emerge dalle fonti ufficiali, pur riportate nel dettaglio”, della situazione di instabilità della Nigeria, di per sé idonea a giustificare il riconoscimento della protezione quantomeno umanitaria. Rilevava, inoltre, come dal verbale delle dichiarazioni rese davanti alla commissione territoriale di Crotone il 17.11.2017 risultasse che egli aveva riferito di non trovarsi più nel centro di *****, ma di abitare stabilmente a ***** presso un’abitazione del suo datore di lavoro, avendo esibito nel corso della medesima audizione alcuni documenti, tra i quali un contratto di lavoro, due buste paga, dichiarazione di ospitalità e attestato di partecipazione ad un corso di lingua italiana. Inoltre, con il ricorso era stata depositata in atti una relazione della parrocchia di ***** calabro dalla quale risultava come il richiedente asilo fosse benevolmente considerato ed integrato nella comunità territoriale. Infine, osservava come il rimpatrio avrebbe posto il richiedente in una situazione di estrema difficoltà economica.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Infatti, da un lato esso manca totalmente di specificità, nella parte in cui si limita a lamentare una mancata applicazione del principio dell’attenuazione dell’onere probatorio in favore del richiedente. Dall’altro è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata audizione del ricorrente. E’ vero, infatti, che era stata proposta istanza di audizione con l’indicazione delle circostanze che il ricorrente aveva chiesto di chiarire al tribunale, ma l’eventuale chiarimento di tali circostanze non può ritenersi decisivo al fine di ribaltare il giudizio di non credibilità formulato dal giudice di merito. Il tribunale, infatti, aveva motivato il suo giudizio di non credibilità sulla base di due ragioni autonome l’una dall’altra, ma il richiedente ha chiesto di chiarirne solo una parte (quella relativa alla sottolineata incongruenza tra la data di nascita del figlio e la data degli avvenimenti che avrebbero determinato la sua fuoriuscita dal paese). Di talché l’eventuale superamento di tali contraddizioni, a seguito dei chiarimenti forniti dal richiedente, non avrebbe, comunque, effetto decisivo.

5. Il secondo motivo di ricorso deve del pari dichiararsi inammissibile. Nella censura proposta, infatti, il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione del decreto, nella parte in cui esclude una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del richiedente, in considerazione del fatto che in quella zona a correre rischi sono soltanto gli appartenenti al partito *****, partito al quale il ricorrente non appartiene. Erroneamente, tuttavia, il ricorrente interpreta tale parte della motivazione, ritendo che essa escluderebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), per mancanza di prova dell’individualizzazione del rischio, riferendo la propria censura ad una motivazione in realtà mai espressa in tali termini.

6.Infine, inammissibile perché generico, deve ritenersi il terzo motivo che censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre a sostegno dell’esistenza di ragioni di vulnerabilità, l’esistenza di documentazione che attesterebbe la sua posizione lavorativa ed alloggiativa, “esibita” avanti alla CT. Tali deduzioni non solo sono prive di qualunque specificazione che ne consenta la valutazione ai fini della forma di protezione in esame, ma non trovano neanche riscontro dalla lettura del verbale della commissione nel quale non vi è traccia dell’esibizione della documentazione indicata.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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