LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. GIAMMARCO Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22293/2020 proposto da:
D.M.L., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Giuseppe Campagna, 18, presso lo studio dell’avvocato Silvana Guglielmo, che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di Catanzaro, depositato il 12/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/09/2021 dal Consigliere relatore, Dott. Chiara Giammarco.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto depositato il 12.07.2020, comunicato alla parte il 15.7.2020, ha rigettato il ricorso proposto da D.M.L., cittadino senegalese, originario di Kabendou, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere vissuto in Mali per otto anni, dove era stato inviato dal padre, responsabile di una scuola coranica, perché potesse ivi studiare il corano per poi insegnarlo a sua volta. Tuttavia, rientrato in Senegal, la comunità cristiana, molto numerosa nel suo paese, aveva bruciato la casa della madre, minacciandolo di morte, finché i suoi concittadini di etnia ***** gli avevano imposto di lasciare la città, circostanza questa che non aveva denunciato alla polizia, nella convinzione che non avrebbero preso alcun provvedimento.
3. Il Tribunale, confermando il giudizio della Commissione territoriale, ha ritenuto il racconto contraddittorio ed intrinsecamente poco credibile su tutti i punti decisivi della vicenda narrata. In particolare, ha ritenuto poco plausibile che egli fosse stato costretto a lasciare il paese per le persecuzioni subite dalla minoranza cristiana, poiché questa rappresenta solo il 3,8% dell’intera popolazione del Senegal, tenuto conto anche del fatto che, per lunghi anni, egli aveva potuto praticare la sua religione in assoluta tranquillità. Era poi inverosimile che il padre, che pure era un insegnante di corano, non fosse stato perseguitato e che costretto a fuggire sia stato soltanto il richiedente.
4. Dal giudizio di non credibilità del racconto il tribunale ha fatto derivare la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 51 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
5. Ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), avendo riscontrato che nella regione del Casamance, dalla quale il richiedente ha affermato di provenire, non si registrava una situazione di violenza armata tale da costituire una minaccia nei confronti del ricorrente: infatti, dalle fonti consultate (puntualmente indicate nel provvedimento) nel Casamance da anni ormai resisteva il cessate il fuoco tra forze ribelli e governative e l’armistizio non era sostanzialmente intaccato.
6. Infine, ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo state allegate specifiche ragioni di vulnerabilità, anche relative alla situazione di integrazione del richiedente nel nostro paese.
Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con sei motivi.
L’Amministrazione intimata non si è costituita depositando solo una memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2”, il ricorrente afferma che il giudice del merito avrebbe dovuto ravvisare nella situazione del Casamance, l’esistenza del pericolo di danno grave. In particolare, avrebbe dovuto attivare i propri poteri di cooperazione istruttoria per meglio indagare le questioni che riguardano la regione di provenienza del richiedente, essendo “evidente” che il ricorrente potrebbe essere ucciso dagli abitanti della sua cittadina una volta tornato in Senegal, atteso che le stesse autorità non erano riuscite ad arginare le violenze perpetrate nei confronti della sua famiglia, che aveva dovuto subire la distruzione della sua abitazione.
2. Con il secondo motivo rubricato “violazione L. n. 46 del 2017, art. 6, che introduce il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e c), direttiva 2013/32 UE (gli artt. 12, 14, 31, 46) e della carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, art. 47” il ricorrente lamenta, essenzialmente, la sua mancata audizione da parte del tribunale, riportando giurisprudenza di legittimità ed Eurounitaria sul tema dell’audizione.
3. Con il terzo motivo, rubricato violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il ricorrente censura la valutazione del tribunale sulla credibilità del racconto del richiedente, affermando che la motivazione su tale punto sarebbero apodittica e meramente apparente.
4. Con il quarto motivo, rubricato “violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non avere il tribunale citato le informazioni sul Senegal della Commissione di asilo”, il ricorrente lamenta che il tribunale si sarebbe limitato a fare una ricognizione storico-geografica del Senegal, citando fonti generiche e non datate.
5. Con il quinto motivo rubricato “violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia ravvisato la sussistenza del pericolo di danno grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, nonostante “il ricorrente abbia espresso il timore di poter essere ucciso per la sua attività di insegnante di corano, alla luce del rischio altissimo del terrorismo presente in tutto il Paese e nell’area del Sahel, pur essendovi in Senegal tutt’oggi dei rilevanti problemi”.
6. Con il sesto motivo rubricato “violazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e conseguente: a) Violazione art. 2 Cost. e artt. 3 e 8 Cedu “il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, affermando che “nessun bilanciamento” sarebbe stato effettuato dal tribunale in ordine alle condizioni di vita che il ricorrente vivrebbe in caso di rientro nel proprio paese – ove non avrebbe la possibilità di svolgere il suo lavoro di insegnante di corano – rispetto a quanto perderebbe lasciando l’Italia, ove egli ha intessuto una serie di rapporti umani, amicali e lavorativi, ritrovandosi in un paese per lui ormai estraneo dal quale era partito nel 2015".
7. Il primo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. A fronte, infatti, della motivazione del tribunale, che riporta dettagliate e precise informazioni sulla situazione del Senegal, senza trascurare il Casamance, indicando diverse fonti di acquisizione, tra le quali una riferita ad una data precisa, lamenta in modo del tutto generico la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale, senza avere indicato l’oggetto e la rilevanza degli invocati approfondimenti istruttori, né fonti alternative dalle quali sarebbero desumibili diverse informazioni. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di aderire, in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio” (Sez. 1, n. 7105 del 12/03/2021, Rv. 660795 – 01).
8. il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta la violazione del proprio diritto di difesa per la sua mancata audizione considerandolo un adempimento automatico in assenza di videoregistrazione, trascurando di considerare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, il giudice del merito non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta, deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (tra le molte v. Cass. 25439 del 11/11/2020, Rv. 659659-01), il che nella specie non è stato dedotto con il motivo di ricorso.
9. Il terzo motivo è altresì inammissibile poiché le argomentazioni difensive si limitano a prospettare una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, costituendo così una censura attinente al merito della controversia, inammissibile in questa sede, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che risulta insindacabile in presenza di una motivazione adeguata e comprensibile (tra le molte, Cass., 05/02/2019, n. 3340 (Rv. 652549-01).
10. Il quinto motivo è del pari inammissibile per difetto di specificità.
In esso, infatti, si afferma la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 14, lett. c), da un lato facendo riferimento alla vicenda individuale, la cui credibilità è stata invece esclusa, e, dall’altro, sulla base di fatti relativi a circostanze esposte senza alcun filo conduttore rispetto al motivo del ricorso. Deve qui essere ricordato, infatti, che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass., 22/09/2021, n. 25662, Cass. 24/02/2020 n. 4905, Rv. 657230-01; Cass. 25/09/2009, n. 20652, Rv. 609721-01), in particolare con riferimento al vizio di violazione di legge su cui è incentrato il mezzo. Infatti, l’art. 366 c.p.c., n. 4, impone, al ricorrente che denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, a pena di inammissibilità della censura, oltre che di indicare le norme di legge di cui si intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare al fine di dimostrare che queste ultime sono in contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa officiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448 – 01).
11. Anche il sesto motivo relativo al mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria è inammissibile per la sua mancata specificità. Esso, infatti, si limita a riportare passi di pronunce della Corte di cassazione, affermando, senza neanche dedurre specifiche circostanze a sostegno dell’esistenza di concrete ragioni di vulnerabilità, se non quelle ritenute non credibili dal tribunale, l’esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno a tale titolo. Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., 2/7/2020, n. 13573, Rv. 658090-01).
12. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero degli Interni.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021