LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32994/2018 proposto da:
C.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Ragni, in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Tito Omboni, n. 21.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore;
Prefettura di Ravenna – U.T.G., nella persona del Prefetto pro tempore;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Ravenna, depositato il 22 agosto 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Il Giudice di Pace di Ravenna, con decreto del 22 agosto 2021, ha convalidato le misure alternative impartite dal Questore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, nei confronti di C.L., cittadina moldava, destinataria del provvedimento di espulsione del Prefetto di Ravenna emesso in data 20 agosto 2018.
2. Il Giudice di Pace ha affermato che la consegna del passaporto e l’obbligo giornaliero di presentazione al Commissariato di P.S. di Faenza rispondevano alle esigenze sottese all’allontanamento volontario dal territorio dello Stato, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.
3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso C.L. con atto affidato a un motivo.
4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
5. Con ordinanza interlocutoria del 18 febbraio 2020, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta che il Giudice di Pace di Ravenna, con il decreto impugnato, mai notificato, aveva convalidato il provvedimento di espulsione, senza avere previamente fissato alcuna udienza, in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, in ordine alla presenza di un difensore tempestivamente avvertito e alla presenza dell’interessato, tempestivamente informato e condotto all’udienza di convalida.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve premettersi che la norma che viene in rilievo è il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n. 2, che prevede, per il caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, che il questore possa disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
1.3 Questa Corte ha dubitato della legittimità costituzionale di siffatta disciplina processuale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui del citato art. 14, comma 1 bis, lett. c), si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio, ritenendo che il dubbio di legittimità costituzionale non potesse essere risolto in via interpretativa, attesi gli insuperabili limiti della legge sospetta: infatti la “facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, è chiaramente alternativa all’udienza di convalida con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario, prevista, invece, per le misure del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell’accompagnamento alla frontiera, rispettivamente, dall’art. 14, comma 4 e art. 13, comma 5 bis, del D.Lgs. cit.” (Cass., 7 settembre 2018, n. 21930).
1.4 La Corte Costituzionale, con la sentenza 20 dicembre 2019, n. 280, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, per contrasto con gli art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, considerando da un lato l’incidenza più limitata sulla libertà personale dell’obbligo di presentazione presso il competente ufficio della forza pubblica in giorni e orari stabiliti, di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, lett. c), non soltanto rispetto all’arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un CPR previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 e all’accompagnamento coattivo alla frontiera, contemplato dall’art. 13, comma 4, del medesimo testo normativo e, dall’altro, la previsione, attraverso il richiamo alla normativa regolamentare di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, commi 3 e 4, della notifica del provvedimento di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione all’interessato unitamente alla traduzione di una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o spagnola.
1.5 Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente si duole che il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento impugnato senza avere previamente fissato alcuna udienza per provvedere alla convalida stessa e che nel fascicolo del Giudice di Pace di Ravenna non vi era alcun decreto del Giudice di fissazione dell’udienza di convalida.
1.6 Già si è detto che il giudice delle leggi, in ragione della più limitata incidenza sulla libertà personale delle misure del ritiro del passaporto e dell’obbligo giornaliero di presentazione al Commissariato di P.S. competente (nella specie applicate alla ricorrente), ha ritenuto compatibile con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, il procedimento che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare.
Ciò avuto riguardo anche alla natura dell’accertamento da svolgersi da parte del giudice di pace, in relazione al quale questa Corte ha affermato che, in sede di convalida delle misure di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, il sindacato del giudice è limitato all’esame dei presupposti di adozione delle misure medesime e dell’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, potendo estendersi alla valutazione di quest’ultimo solo nel caso in cui “esso sia manifestamente illegittimo e lo straniero possa qualificarsi inespellibile” (Corte di cassazione, 30 ottobre 2018, n. 27692).
1.7 Si applica, pertanto, nel caso in esame, il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021