Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39728 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17937/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Funari, e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma – U.T.G., nella persona del Prefetto pro tempore;

Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata l’1 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza dell’1 aprile 2019, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso presentato da B.A., nato in *****, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 28 novembre 2018, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione B.A., con atto affidato a due motivi.

3. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Roma, presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Questa Corte, in considerazione della notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Avvocatura e non al Prefetto e della mancata costituzione del Prefetto tramite l’Avvocatura dinanzi al giudice di Pace, con l’ordinanza interlocutoria richiamata, aveva disposto la rinnovazione della notifica nulla, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Dalla certificazione della cancelleria, in atti, del 17 maggio 2021, risulta che l’ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021 è stata notificata il pari data e che l’adempimento disposto non risulta essere stato espletato.

2. L’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 5 maggio 2010, n. 10863).

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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