LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25652/2020 proposto da:
B.O.B., rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Sari, e Alessandro Ferrara, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 39, giusta mandato in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Prefettura di Milano, nella persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano, depositata il 23 agosto 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con ordinanza del 23 agosto 2020, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da B.O.B., nato in *****, avverso il decreto di espulsione, con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Prefetto di Milano il 2 ottobre 2019.
2. Il Giudice di Pace ha affermato che con il Decreto Minniti non era più prevista la sospensione automatica dell’efficacia del decreto di espulsione, nell’ipotesi di impugnazione pendente del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale presentata, e che nemmeno erano state specificamente allegate gravi e circostanziate ragioni che potessero legittimare la sospensione.
3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso B.O.B. con atto affidato a un motivo.
4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, come modificato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nonché del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15, nonché dell’art. 9 della Direttiva 2013/32/CE del 26 giugno 2013, avendo il Giudice di Pace, a fronte della documentazione prodotta in giudizio, che riscontrava la presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui esame era stato totalmente omesso, rigettato il ricorso.
1.1 Il ricorso è fondato.
1.2 E’ utile rilevare che il Prefetto di Milano ha emesso il decreto di espulsione del ricorrente in data 2 ottobre 2019; a detta del ricorrente la domanda di protezione internazionale è stata presentata alla Commissione territoriale competente precedentemente al decreto di espulsione e la Commissione, con provvedimento notificato in data 22 maggio 2019, aveva deciso di non accogliere la domanda per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, né alcuna altra forma di protezione (cfr. pagg. 15-17 del ricorso per cassazione, ove è trascritto il contenuto del provvedimento di rigetto della Commissione territorialmente competente); il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria con ricorso depositato il 17 giugno 2019 (si legge a pag. 5 del ricorso per cassazione che il ricorrente è in attesa di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione del ricorso).
1.3 Tanto premesso, il ricorrente, sostanzialmente, invoca il principio di diritto secondo cui chi ha proposto una domanda di protezione internazionale non può essere espulso fino a che non divenga definitiva la decisione giurisdizionale reiettiva della sua istanza.
1.4 Emerge chiaramente, infatti, dal complessivo tenore delle argomentazioni dell’odierno ricorso, che viene ascritto al Giudice di Pace di Milano di avere erroneamente rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano poiché B.O.B. aveva avanzato una domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale con decisione notificata in data 22 maggio 2019, avverso la quale era stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, depositato il 17 giugno 2019, di cui era in attesa di conoscere l’esito del giudizio, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa.
1.5 Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si ricava che il Giudice di Pace richiama espressamente l’impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, assumendo tuttavia che il Decreto Minniti prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale l’efficacia del decreto di espulsione non sia automatica, a meno che non ricorrano gravi e circostanziate ragioni, non allegate nel caso di specie.
1.6 La statuizione del Giudice di Pace è manifestamente errata in diritto perché la necessità di “gravi e circostanziate ragioni” di sospensione è limitata alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, lett. a), b), c) e d), (art. 35 bis, cit., comma 4), mentre nel caso di ricorso avverso il rigetto della prima domanda di protezione internazionale, come dedotto dal ricorrente, trova applicazione la regola generale della sospensione automatica dell’efficacia del diniego di protezione (art. 35 bis, cit., comma 3, prima parte).
Il Giudice di Pace avrebbe, dunque, dovuto accertare se effettivamente ricorreva in concreto l’ipotesi dedotta dal ricorrente.
2. Il ricorso va accolto; il provvedimento impugnato va cassato e la causa rinviata al Giudice di Pace di Milano, in persona di altro Decidente, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di Pace di Milano, in persona di altro Decidente, cui demanda di provvedere alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021