Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39737 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17386/2020 proposto da:

O.A.N., rappresentato e difeso dall’avv. Beatrice Rigotti, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 4099/2019 del 2 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 ottobre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.A.N., proveniente dalla Nigeria, nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale lagunare. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “per avere la Corte di appello erroneamente e solo parzialmente valutato il materiale probatorio prodotto dal ricorrente circa le cicatrici dovute alle ferite d’arma da fuoco e riportate agli arti inferiori, giungendo a una motivazione manifestamente carente e illogica sulla coerenza interna della vicenda narrata”.

Il motivo è infondato.

La vicenda riferita dal ricorrente è incentrata sulle richieste di adempimento da lui rivolte a un proprio creditore che, non essendo intenzionato a pagare, avrebbe assoldato dei sicari per ucciderlo: l’istante sarebbe stato ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco e, a seguito di una seconda aggressione, si sarebbe risolto a fuggire dal paese di origine.

La Corte di merito, dopo aver rilevato che l’odierno ricorrente non aveva “formulato una reale critica alla ratio decidendi adottata dal Tribunale nel provvedimento gravato inerente la non credibilità della narrazione contraddittoria e a tratti inconferente rispetto allo scopo del ricorso”, ha osservato che il racconto presentava effettivamente profili di illogicità e implausibilità, ha evidenziato che la documentazione medica (radiografie dei femori) non consentiva di datare le lesioni e di affermare, quindi, che le stesse erano effettivamente connesse alla vicenda narrata e ha infine rimarcato come nella fattispecie non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la concessione della protezione sussidiaria, visto che prima della fuga l’istante aveva mancato di richiedere la protezione degli organi statuali, che erano “già una prima volta prontamente ed efficacemente intervenuti” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10).

La motivazione spesa dalla Corte di appello non presenta, dunque, le carenze che il ricorrente le imputa; né può farsi questione dell’erroneo apprezzamento della documentazione clinica prodotta: per un verso, il tema investe un profilo che esula dal sindacato di legittimità (e del resto il vizio motivazionale deve risultare dal testo della sentenza impugnata, “a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); per altro verso, il punto non può nemmeno considerarsi decisivo, visto che la Corte di merito ha dato evidenza del pronto attivarsi delle forze di polizia: circostanza -questa – che, come è noto, esclude possano considerarsi responsabili di persecuzione o di danno grave soggetti non statuali D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. c).

2. – Col secondo mezzo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 “per avere la Corte falsamente applicato l’art. 14, lett. c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, omettendo di prendere in considerazione gli esiti dell’interrogatorio libero e le fonti disponibili e prodotte, in particolare omettendo di considerare che il ricorrente teme che quanto accadutogli possa ripetersi in considerazione del fatto che il personale delle forze di sicurezza non si è dimostrato in grado di offrire adeguata protezione”.

Il motivo è inammissibile.

Con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte di merito ha dato atto di come, sulla scorta di recenti fonti informative, alcune delle quali datate 2018, doveva escludersi che la regione di provenienza del ricorrente (Edo State) fosse interessata a una situazione di violenza indiscriminata.

Ciò detto, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.). In tal senso, non vale opporre, in questa sede, l’esistenza di report che documenterebbero situazioni diverse da quella evidenziata dal giudice del merito: report che, in base a quanto trascritto nel ricorso – pagg. 14 s. -, nemmeno attesterebbero, oltretutto, condizioni riconducibili alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (e cioè l’esistenza di una violenza generalizzata di un livello così elevato da far fondatamente ritenere che un civile rientrato nella regione corra, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o all’incolumità personale).

La censura vertente sul mancato apprezzamento dell’interrogatorio libero, appare, poi, priva di concludenza. La valutazione circa l’esistenza della violenza indiscriminata è stata infatti esclusa, come si è detto, sulla base di precise informazioni relative alle condizioni del paese di provenienza (e ciò in conformità del dettato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis): non si vede quale concreto apporto ai fini della conoscenza delle dette condizioni, potessero fornire le dichiarazioni del richiedente. Tali dichiarazioni potevano semmai astrattamente rilevare ai fini del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b): ma esse sono state ritenute non credibili e prive, perciò, di valenza probatoria ex art. 3, comma 5, D.Lgs. cit..

3. – Il terzo motivo oppone la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, “per non avere la Corte valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente ed effettuato il giudizio comparativo, adottando una motivazione apparente/inesistente e, comunque, errata, non corrispondente a quanto dedotto in causa”.

Il motivo è palesemente infondato.

La Corte di merito ha motivatamente negato la protezione umanitaria osservando che, da un lato, non era stata fornita la prova dell’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano e che, dall’altro, doveva escludersi una compromissione del nucleo fondamentale dei diritti inviolabili della sua persona in caso di rimpatrio. Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimità, sorregge una motivazione che non denota alcuno dei vizi denunciabili oggi in sede di legittimità: infatti avanti al giudice di legittimità può farsi questione solo della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.).

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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