Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39738 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26415/2020 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Muciaccia, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1720/2020 del 2 luglio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 luglio 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.H., proveniente dal Bangladesh, nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo veneto. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Rileva, in sintesi, il ricorrente che ai fini dell’apprezzamento della violenza indiscriminata di cui alla norma da ultimo citata dovevano essere presi in considerazione i report internazionali e che questi fornivano elementi di riscontro atti a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile.

Con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte di merito ha dato atto di come, sulla scorta di recenti fonti informative, alcune delle quali datate 2018, doveva escludersi che la situazione del Bangladesh fosse caratterizzata da una violenza generalizzata. L’affermazione della Corte di merito, secondo cui non può ritenersi in sé decisivo il dato dell’aumento, nel paese, degli attentati terroristici, in presenza di un’efficace reazione delle autorità pubbliche (pag. 6 della sentenza) non merita censura: infatti, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675; cfr. pure, ad es.: Cass. 17 luglio 2020, n. 15317; Cass. 8 luglio 2019, n. 18306). Dopodiché va rammentato che la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): censure, queste, che non sono state nemmeno sollevate.

2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dl D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 2, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. La censura investe il mancato riconoscimento della protezione umanitaria: l’istante si duole non sia stato considerato il pericolo costituito, per lui, dallo zio paterno, che lo aveva spogliato di ogni suo bene, oltre che dell’omesso apprezzamento delle proprie condizioni di povertà e dei rischi connaturati alla diffusione del contagio del Covid-19 in Bangladesh.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello, occupandosi della vicenda ad essa prospettata, vertente sul timore del richiedente di essere ucciso dallo zio, che voleva impossessarsi dei beni che lo stesso M. aveva ereditato dai genitori, ha sostanzialmente escluso l’attualità del rischio dedotto, posto che lo zio in questione aveva “già ottenuto di fatto i beni del fratello morto” (pag. 4 della sentenza). Tanto spiega il rilievo, specificamente formulato dalla Corte di merito nel trattare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo cui la storia personale del richiedente non poteva essere posta a fondamento della domanda avente ad oggetto tale forma di protezione (pag. 9 della pronuncia). La deduzione secondo cui lo zio potrebbe avere un interesse ad assassinare il ricorrente, in quanto legittimo proprietario dei beni sottratti, integra una mera illazione e attiene, comunque, al merito, sicché sfugge al sindacato di legittimità.

Le ulteriori considerazioni svolte nel corpo del motivo scontano, poi, un difetto di autosufficienza, in quanto l’istante non chiarisce se abbia fatto valere i profili di vulnerabilità da lui indicati aventi al giudice di appello: è da rammentare, in proposito, che la domanda di merito svolta dall’odierno ricorrente non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

3. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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