LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29881/2020 proposto da:
I.M., alias I.M., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Autiero, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– non intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 609/2020 del 18 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 17 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto da I.M., alias I.M., nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di quella stessa città. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione, che si fonda su di un solo motivo, non risulta essere stato notificato al Ministero dell’interno, legittimo contraddittore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. Contesta il fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha escluso l’impugnabilità del provvedimento emesso dal Tribunale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.
2. – Quando il ricorso per cassazione non è notificato alla parte interessata a contraddire, esso è inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 5 luglio 1971, n. 2083). Tale è la pronuncia che si impone con riferimento all’impugnazione di cui ci si deve occupare.
3. – Nulla deve ovviamente disporsi in punto di spese.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021