LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15861/2020 r.g. proposto da:
S.J., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Stefania Santilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Lamarmora n. 42.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in data 18.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da S.J., cittadino del Bangladesh, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per sfuggire alla violenza di una potente e benestante famiglia di vicini di casa, in seguito ad una contesa di carattere proprietario per il passaggio di una strada sul fondo di sua proprietà.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso e contraddittorio nelle varie versioni dello stesso diversamente fornite innanzi alla commissione territoriale e al giudice di primo grado (ove si allegava la diversa storia di essere un appartenente al partito ***** e di avere a suo carico un mandato di arresto per l’incendio doloso di un autobus); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Bangladesh, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perché il ricorrente non aveva neanche allegato una condizione di soggettiva vulnerabilità.
2. La sentenza, pubblicata il 18.12.2019, è stata impugnata da S.J. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 17, artt. 2 e 3 Cedu, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 15, 3 paragrafo, lett. a, e art. 46, p. 3 della direttiva 2013/32, della direttiva 2005/85, e art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di omesso esame delle argomentazioni e dei documenti allegati dalla difesa e di omessa valutazione della sua condizione personale alla luce della situazione politica del paese di provenienza e alla capacità di protezione delle autorità statali. Si denuncia da parte del ricorrente come erroneo lo scrutinio di non credibilità del racconto svolto dalla corte territoriale perché articolato in modo disancorato dal principio di obiettività, come tale affidato solo a valutazioni e pareri soggettivistici del giudicante, senza neanche un adeguato approfondimento istruttorio. Osserva ancora il ricorrente che i giudici del merito sarebbero anche venuti meno al loro obbligo di approfondimento istruttorio officioso per accertare il grado di protezione statale offerto dal paese di provenienza, in relazione al pericolo di danno denunciato nella domanda di protezione internazionale.
1.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.
1.1.1 La doglianza articolata dal ricorrente in relazione al giudizio di non credibilità del racconto è inammissibile perché volta a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione di merito del predetto scrutinio che invece è inibito – come è noto – alla Corte di Cassazione, senza contare che la censura pecca anche di un evidente ed originale vizio di genericità nella sua formulazione perché non spiega ove e in che modo la corte distrettuale si sarebbe scostata dal cd. principio di obiettività, articolando, dunque, secondo gli assunti del ricorrente, una motivazione erronea e disancorata dalle informazioni obiettive sulle condizioni interne del paese di provenienza.
1.1.2 L’ulteriore censura in ordine alla violazione degli obblighi istruttori da parte dei giudici del merito sembra invece dimenticare quale fosse la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della reclamata protezione internazionale, e cioè il giudizio di non credibilità del racconto, giudizio che – se non adeguatamente censurato, ora nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (qui solo genericamente evocato nella rubrica della censura) – rende irrilevanti le ulteriori censure sul mancato approfondimento istruttorio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, che può esplicarsi da parte delle corti di merito solo in presenza di un racconto ritenuto attendibile e veritiero.
Sul punto giova infatti ricordare che, come ancora chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benché sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché violazione dei parametri normativi per la definizione di danno grave e per la possibile protezione di matrice interna, e vizio, da ultimo, di omesso esame della circostanza relativa all’assenza di possibilità concrete di ricorso alla protezione interna in considerazione della situazione socio-politica e all’attività delle forze di polizia.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost., con nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa ed apparente, sempre in relazione alla mancata citazione di fonti aggiornate in relazione al pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.
3.1 I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la proposizione della medesima doglianza (sebbene sotto angoli di valutazione diversa) – sono fondati, limitatamente alle censure prospettate in ordine al diniego dell’invocata protezione sussidiaria di cui al predetto art. 14, lett. c.
3.2 Le censure prospettate invece in riferimento al diniego della diversa protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, anch’essa richiesta dal ricorrente, devono essere dichiarate inammissibili perché le stesse trascurano al solito di censurare la ratio decidendi principale posta a sostegno del predetto diniego, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente.
3.2.1 Per quanto concerne la doglianza, declinata come vizio di motivazione apparente in relazione alla tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, le relative censure sono invece fondate, mancando inoltre nel provvedimento impugnato anche l’indicazione delle fonti di conoscenza consultate per la valutazione del profilo della pericolosità interna del paese di provenienza del richiedente.
3.2.2 Sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Ciò detto, occorre evidenziare che la motivazione espressa dalla corte territoriale, in ordine al profilo di tutela protettiva qui in esame, si compone solo della seguente laconica affermazione: “non ricorrono le nozioni di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di giustizia Europea con la sentenza Elgafaji v. Staatsecretaries… e la sentenza Diakite’…”. Orbene, è di tutta evidenza che tale motivazione non raggiunge neanche il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, per far ritenere argomentato il provvedimento giurisdizionale qui impugnato, posto che la stessa non spiega né quali siano state le ragioni del convincimento giudiziale né tanto meno quali siano state le fonti informative consultate ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la valutazione del danno grave discendente dalla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, quale presupposto applicativo dell’invocata protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, così incorrendo la sentenza impugnata anche nel denunciato vizio di violazione di legge (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).
4. L’accoglimento dei motivi che precedono assorbe l’esame della quarta doglianza, articolata in relazione al rigetto della ulteriore domanda di protezione umanitaria.
PQM
accoglie il secondo e terzo motivo di censura nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021