Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39741 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22367/2020 r.g. proposto da:

U.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria Daniela Sacchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 42/h.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in data 16.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da U.M., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché perseguitato dalla setta degli ***** di cui aveva fatto parte anche il padre il cui posto era stato assegnato al ricorrente, dopo la morte del padre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché il richiedente neanche aveva allegato le ragioni della mancata richiesta di protezione statale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 16.12.2019, è stata impugnata da U.M. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione alla mancata applicazione da parte della corte di merito dei principi in materia di attenuazione dell’onere della prova e alla valutazione negativa sul giudizio di credibilità del racconto.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per il mancato riconoscimento della sussistenza di una minaccia grave in ragione della situazione generale del paese di provenienza del richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere di cooperazione istruttoria in capo ai giudici del merito, onere non assolto non avendo indicato la corte territoriale le fonti di conoscenza consultate per le valutazioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

3.1 I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la proposizione con gli stessi della medesima doglianza – sono in realtà inammissibili.

A fronte di una motivazione adeguata resa dalla corte di appello in relazione all’assenza di un danno grave discendente dalla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, quale presupposto applicativo dell’invocata protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c – avendo invero la corte territoriale evidenziato che nell’Edo State non si assiste ad un conflitto armato generalizzato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, ove è svolto un accertamento in fatto qui censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – il ricorrente non si premura di impugnare neanche l’ulteriore ratio decidendi posta a sostegno del diniego della richiesta tutela protettiva, e cioè la mancata allegazione di essere stato coinvolto in episodi violenti al di fuori di quelli circoscritti narrati nel ricorso.

3.2 A ciò va aggiunto che le censure, tutte articolate in fatto e volte a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione, si articolano in modo disancorato dai presupposti applicativi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, anche attraverso la citazione di fonti alternative (COI 2019) che si attagliano invece ai diversi presupposti di cui all’art. 14, lett. b, medesima fonte normativa da ultimo citata.

La doglianza va dunque dichiarata inammissibile.

4. Con il quarto mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19, TUI, in riferimento al diniego della richiesta tutela umanitaria.

4.1 Il motivo è inammissibile perché genericamente formulato e volto, ancora una volta, a sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio dei presupposti applicativi della reclamata protezione internazionale, e ciò con particolare riferimento al profilo dell’integrazione sociale del richiedente per il quale la corte territoriale ha invece espresso con valutazione in fatto qui non più censurabile (se non tramite l’allegazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte: ss.uu. n. 8053/2014) – un’adeguata motivazione, evidenziando la radicale insufficienza del reddito da lavoro percepito dal ricorrente per l’integrazione nel contesto sociale e produttivo italiano.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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