Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39742 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29140/2020 r.g. proposto da:

C.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Ivana Roagna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Asti, Corso Alfieri n. 231.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in data 5.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da C.E., cittadino nigeriano, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché minacciato di morte dalle sorelle in relazione ad una contesa ereditaria.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perché, pur essendo parzialmente credibile il racconto del richiedente (quanto alle ragioni della fuga), non ricorrevano comunque i presupposti della richiesta protezione internazionale, integrando la vicenda narrata solo un mero conflitto tra privati, avente al più risvolti di protezione penale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Delta State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 5.3.2020, è stata impugnata da C.E. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, art. 5, lett. c, artt. 6 e 14, in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di un danno grave, pur in presenza di una vicenda ritenuta credibile, sulla base della ritenuta natura privatistica della controversia, nonché vizio di motivazione contraddittoria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, artt. 5 e 19, per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria sulla base delle informazioni disponibili sul paese di origine, con particolare riferimento alla capacità dell’autorità locali di fornire adeguata protezione al richiedente, in relazione al pericolo prospettato.

3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, prospettando la medesima doglianza – sono inammissibili, in ragione della novità delle questioni prospettate.

Si invoca da parte del richiedente l’applicazione del principio per cui agente della persecuzione o minaccia, rilevante ai fini della protezione internazionale, possa essere anche un soggetto non statuale (nella specie, le sorellastre del ricorrente, che lo avevano minacciato di morte per impossessarsi del suo terreno) se lo stato o le altre organizzazioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. a e b, non vogliono o non possono offrire protezione (sempre D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)).

Rileva il Collegio che tale questione non era stata tuttavia prospettata con l’atto di appello, posto che la corte territoriale afferma, senza smentita da parte del ricorrente, che i motivi di appello riguardavano diversamente, il primo, la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., e, il secondo, la protezione umanitaria, neanche risultando che, nell’ambito di essi, fosse stata posta la questione dell’agente privato della persecuzione o minaccia.

Ne consegue che il ricorrente pone una questione nuova, che non è dunque scrutinabile in questo giudizio di legittimità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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