LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 31568/2020 r.g. proposto da:
E.R., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanbattista Scordamaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, Via Arringa n. 60.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata in data 9.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da E.R., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 18.3.2019 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perché, dopo l’uccisione del fratello, era stato minacciato di morte da parte di coloro i quali egli ricorrente aveva denunciato come gli autori del delitto.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di incoerenza del racconto e perché non ricorrevano comunque i presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata dimostrata una condizione di soggettiva vulnerabilità anche in riferimento alla condizione interna dello stato nigeriano e alla mancata tutela dei diritti fondamentali.
2. La sentenza, pubblicata il 9.6.2020, è stata impugnata da E.R. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto. Si evidenzia da parte del ricorrente che la corte di appello avrebbe rigettato la domanda di protezione internazionale sulla sola affermazione della non credibilità delle sue dichiarazioni, senza neanche valutare che la vicenda narrata come ragione determinante la decisione di espatriare, oltre ad essere credibile, non sarebbe neanche astringibile ad un episodio avente rilevanza solo penale, posto che il suo paese di provenienza non sarebbe stato in grado di fornire idonea tutela protettiva in mancanza di un adeguato sistema giudiziario. Evidenzia sempre il ricorrente l’erroneità della decisione impugnata in merito alla mancata sua audizione giudiziale, in quanto sarebbe stata contraddittoria la decisione di ritenere, da un lato, esaustiva l’intervista resa in sede amministrativa e, dall’altro, di contestargli l’insufficienza delle informazioni fornite.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.1.1 In ordine alle contestazioni sollevate sul giudizio di negativo apprezzamento della credibilità del racconto, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.
2.1.2 Quanto al diniego dell’invocata audizione giudiziale, giova ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, cfr. anche: Sez. 6, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 1, lett. b e c, in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per la mancata attualità delle fonti di informazioni citate.
2.1 Il motivo è subito inammissibile in relazione alle contestazioni sollevate in riferimento al diniego dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, posto che le censure sollevate anche in ordine alla mancata valutazione dell’impossibilità di protezione statale, in relazione al pericolo di danno grave allegato, trascurano di considerare la ratio decidendi principale posta a sostegno del rigetto della domanda di protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, profilo quest’ultimo in relazione al quale il ricorrente ha avanzato solo doglianze irricevibili nel primo motivo di censura, già sopra esaminato.
2.2 Quanto alla doglianza sollevata in merito al profilo della non attualità delle fonti, se è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, anche recentemente, che – ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio e che la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. L., Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021); è tuttavia altrettanto vero che il ricorrente non ha allegato nel motivo di ricorso per cassazione fonti alternative e più aggiornate rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato che rendano evidente la rilevanza e la conducenza delle doglianze così proposte, rendendo pertanto il motivo generico e inammissibile (Sez. 1, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021).
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria. Si evidenzia da parte del ricorrente che nella motivazione impugnata non è stata realizzata, come invece doveroso, una valutazione comparativa tra l’odierna situazione del ricorrente e la possibile compromissione del nucleo fondamentale dei suoi diritti fondamentali, senza neanche considerare che le minacce di morte e di persecuzione da parte del gruppo che aveva ucciso il fratello, profili quest’ultimi che avrebbero integrato gli estremi della vulnerabilità soggettiva richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie. Osserva ancora il ricorrente che la corte di appello avrebbe omesso di considerare sia il contesto generale della Nigeria che l’assenza di attuali legami con il paese di provenienza, come ulteriori ragioni espressive dello stato relativo alla sua attuale vulnerabilità.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Le doglianze prospettate dal ricorrente – peraltro articolate in modo generico – pretendono una rivisitazione del merito della decisione tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio invece inibito a questa Corte di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014). Il ricorrente, peraltro, neanche allega quale sarebbero stati i profili di vulnerabilità soggettiva, dedotti nei gradi merito e non adeguatamente esaminati dalla corte territoriale, se si esclude il profilo di vulnerabilità collegato alla vicenda personale (minacce da parte degli assassini del fratello) per il quale tuttavia il giudizio di non credibilità del racconto (non adeguatamente censurato) chiude ogni ulteriore riflessione sul punto.
3.3 Da ultimo deve ritenersi nuova l’ulteriore doglianza articolata in riferimento alla mancata valutazione del profilo di integrazione del ricorrente, posto che quest’ultimo non spiega se la deduzione difensiva fosse stata sollevata in appello con la produzione della relativa documentazione (qui solo richiamata in relazione agli allegati b4 e b6) ovvero solo in questo grado di legittimità, in assenza di alcun riferimento in tal senso contenuto nella sentenza impugnata.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021