LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12478/2019 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto del Trib. Brescia dell’8.3.2019, il quale ha disatteso il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che ha depositato controricorso il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che il ricorso deduce: 1) “mancata assunzione dell’onere probatorio”, in quanto esso è attenuato per il richiedente; 2) “sussistenza del diritto di asilo” di cui all’art. 10 Cost., essendo in Nigeria esistente una situazione di violazione dei diritti umani; 3) “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 5”;
– che il ricorso è inammissibile;
– che la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, menzionando semplicemente la nomina a difensore “in ogni stato e grado del presente giudizio… conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre appello, intimare precetto, procedere agli atti esecutivi…”: onde la procura speciale per il ricorso in cassazione non sussiste;
– che il ricorso espone, inoltre, dei “non motivi” (cfr. anche, tra le più recenti, Cass. n. 33938 del 2021, con lo stesso difensore);
– che le spese seguono la soccombenza e va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese liquidate a debito.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021