Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39746 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26799/2020 proposto da:

A.C. O C., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto del Trib. L’Aquila, il quale ha disatteso il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non ha depositato controricorso il Ministero intimato.

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce: “1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis”; 2) Erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente”; “c) Sulla protezione sussidiaria”; “4) Sulla sussistenza del diritto di asilo”; “6) Sulla sussistenza del diritto di protezione umanitaria”; “7) Applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 5",”8) Periculum in mora”;

– che il ricorso è inammissibile;

– che la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, menzionando semplicemente la nomina a difensore “per la presentazione del ricorso ex art. 360 c.p.c., innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ed in ogni stato e grado del presente giudizio… conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre appello, intimare precetto, procedere agli atti esecutivi…”: onde la procura speciale per il ricorso in cassazione non sussiste;

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato;

– che la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, menzionando semplicemente la nomina a difensore “in ogni stato e grado del presente giudizio… conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre appello, intimare precetto, procedere agli atti esecutivi…”: onde la procura speciale per il ricorso in cassazione non sussiste;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite;

– che va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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