Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39749 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10698-2020 proposto da:

S.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SOTTILE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 42/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 42/2020 pubblicata il 7-1-2020 la Corte D’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da S.T., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Senegal, dove il richiedente era nato, e a quella del Gambia, dove si era trasferito perché giovane promessa del calcio, descritte con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui non era stata allegata una situazione personale di pericolo dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché suo padre, suo fratello ed il suo allenatore erano stati uccisi ed egli temeva di potersi trovare in difficoltà o che gli capitasse qualcosa.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. Con i motivi primo e secondo il ricorrente si duole del giudizio espresso dai giudici di merito sulla vicenda personale narrata e del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, denunciando difetto di motivazione, omesso esame o travisamento di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e degli artt. 2 e 3 CEDU.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Le censure sono espresse in modo generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte non pertinente al caso di specie, né si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. La Corte d’appello ha affermato che il ricorrente non aveva censurato in modo specifico l’assunto del Tribunale secondo il quale neppure erano stati allegati concreti pericoli correlati alla vicenda personale narrata, per non essere stato in alcun modo precisato dal richiedente per quale motivo egli avrebbe potuto correre rischi in dipendenza di quanto accaduto al fratello e al suo allenatore. Rispetto a tale affermazione non si rinviene in ricorso specifica censura, né il ricorrente riporta quanto eventualmente dedotto in appello sul punto, limitandosi a un generico richiamo a pericoli potenziali non meglio specificati.

Le doglianze relative all’accertamento, che si assume errato, della situazione di pericolo generalizzato e violenza indiscriminata, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), sono ugualmente inammissibili, perché si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato dalla Corte di merito con indicazione delle fonti di conoscenza non solo riferite al Senegal, Paese di origine del ricorrente, ma anche al Gambia, ove si era trasferito (pag. 6 sentenza), e perciò insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a richiamare decisioni di merito e a riportare diffusamente nel ricorso quanto risulta da vari siti sulla generale situazione del Senegal con riguardo alla deprivazione di diritti umani fondamentali e alla povertà, non a situazioni di violenza indiscriminata, senza dedurre di aver allegato, peraltro, quelle informazioni nel giudizio di merito.

6. Anche il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria lamentando omesso esame di fatti decisivi e la violazione del TUI, artt. 5 e 19, è inammissibile.

La Corte di merito, pur dando conto dell’impegno profuso dal richiedente nell’apprendimento della lingua italiana e dello svolgimento di precarie attività lavorative, ha ritenuto, da un lato, che i suddetti elementi non fossero indici di un’effettiva e stabile sua integrazione nel tessuto sociale italiano e, dall’altro, ha affermato l’insussistenza in Senegal e in Gambia di condizioni di degrado tali da compromettere la dignità e la salute del ricorrente, in caso di rimpatrio.

Per contro, ancora una volta le deduzioni svolte in ricorso si risolvono in una critica generica, che difetta di autosufficienza, poiché il ricorrente non specifica se una distinta condizione personale sia mai stata documentata nel giudizio di merito e in quale eventuale atto. In particolare, il ricorrente adduce di avere da un anno una relazione stabile con una ragazza italiana con cui vive e che è incinta, nonché allega al ricorso per cassazione la carta d’identità della compagna e il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza. La suddetta deduzione in fatto, alla quale nessun cenno si rinviene nella sentenza impugnata, difetta di autosufficienza, non essendo specificato in ricorso se, come e quando quei fatti siano stati allegati e dimostrati nel giudizio di merito. La produzione documentale come sopra effettuata nel presente giudizio è inammissibile, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c.

7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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