LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Gugliemo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21999-2020 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– ricorrente –
contro
T.T., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO COSENTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 387 depositata il 27.5.2020, la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di T.T. proposta nei confronti dell’INAIL e volta a conseguire l’indennizzo per l’infortunio sul lavoro subito il 2.10.2013 che ha compromesso la funzionalità del IV dito della mano destra;
2. la Corte distrettuale – ritenuta esaustiva la perizia (e il supplemento fornito a risposta delle osservazioni critiche dell’Istituto previdenziale) elaborata dal consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado rilevava che la percentuale di invalidità pari al 6% era stata individuata, pur nella consapevolezza che le Tabelle di cui al D.M. del 2000 prevedono distintamente la voce per l’amputazione del IV dito e quella per l’anchilosi rettilinea, “in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili, se non peggiori, alla perdita anatomica del dito, anche perché l’inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l’amputazione”;
3. avverso la sentenza il l’INAIL ha proposto ricorso, fondato su un motivo, cui ha opposto difese il T. con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; l’INAIL ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, commi 1 e 2, e del D.Lgs. 25 luglio 2000, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendo, la Corte territoriale e il CTU, preso a riferimento – per individuare una percentuale di invalidità pari al 6% – la voce tabellare 246 che prevede espressamente la “perdita anatomica dell’anulare” invece che la voce tabellare 265 che prevede, come avvenuto nel caso di specie, l'”anchilosi rettilinea dell’anulare”.
2. Il ricorso è fondato.
3. In via generale, occorre ribadire quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare ovvero che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nel regime di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al D.M. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13; invece, ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica (cfr. Cass. n. 8243 del 2016. Cass. n. 24880 del 2019, Cass. 11056 del 2020).
4. In particolare, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l’adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali “superiore a” ovvero “fino a”, il valore ivi indicato non è modificabile (Cass. n. 23896 del 2021).
5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni del CTU nominato in primo grado e respingendo l’espresso motivo di appello dell’Istituto previdenziale che evidenziava l’errore di voce tabellare, ha ritenuto di assegnare alla “anchilosi rettilinea” del IV dito non già il valore tabellato del 3%, bensì il valore dell’6% previsto dalle tabelle per la “amputazione del IV dito”, “in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili se non peggiori alla perdita anatomica del dito, anche perché l’inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l’amputazione”.
6. La Corte territoriale ha violato il D.M. 12 luglio 2000, cit., non essendo possibile, in carenza di un’espressa indicazione tabellare, attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del danno, alla suddetta circostanza, atteso che l’adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico in tanto è possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano (individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all’interprete un margine di discrezionalità valutativa) ma non anche quando esse la determinino in un valore unico (come per l’ipotesi in esame).
7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021