LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11669-2020 proposto da:
C.M.F., rappresentata e difesa dall’avv. ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
S.E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n. 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 03/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera ai Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 16.3.2020 C.M.F. invocava la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Avellino depositata il 3.3.2020, con la quale, a seguito di rinvio conseguente a precedente pronuncia di questa Corte, il predetto ufficio giudiziario aveva rigettato l’opposizione a suo tempo proposta dalla C. avverso il decreto ingiuntivo n. 1683/2014.
Resiste con controricorso S.E.P..
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale conferma il vizio evidenziato dal relatore. La stessa parte ricorrente, infatti, afferma che “Nella fattispecie il fatto è stato indicato: l’assenza dei termini a comparire nell’atto di citazione in riassunzione” (cfr. pag. 1 della memoria), in tal modo evidenziando la mancata esposizione dei fatti di causa, che non si esauriscono con il contenuto del motivo di ricorso. In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021