Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39758 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11541-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO PIERRO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S. e C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO n. 6, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO CARNEVALE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 30.5.2019 P.A. evocava in giudizio C.A. e S. innanzi il Tribunale di Roma, invocandone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 20.515,18 oltre accessori, a titolo di compenso per l’assistenza e consulenza professionale prestata in favore dei convenuti in relazione ad un giudizio civile.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con il provvedimento impugnato, riconosceva al ricorrente il minor importo di Euro 6.354,00 oltre accessori.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.A., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso C.A. e S..

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

P.A. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 16.1.2020, con la quale è stata accolta la domanda dal medesimo proposta per il riconoscimento del compenso dovutogli per l’attività professionale svolta in favore dei controricorrenti, con condanna di questi ultimi al pagamento della somma di Euro 6.354,00 oltre accessori e spese di lite.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza assoluta della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed all’art. 132 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe applicato i valori minimi della tariffa senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta invece la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e ss., perché il Tribunale avrebbe riconosciuto che la causa in relazione alla quale il professionista aveva prestato la sua opera era di alta complessità e di valore indeterminabile, ma aveva poi applicato i minimi tariffari senza considerare la complessità dell’opera, il risultato utile per il cliente, la molteplicità delle questioni trattate.

Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili alla luce del principio per cui “In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11583 del 22/06/2004, Rv. 573803; ma cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440, secondo cui il quantum stabilito dal giudice “… qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”; nonché -sia pure in una fattispecie soggetta al regime di cui al D. M. n. 140 del 2012- Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760, secondo cui “l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti ulteriori, essendo meramente riproduttiva di quelli proposti con i motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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