LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7785-2020 proposto da:
E DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Saturnino n. 5, presso lo studio dell’avvocato Francesca Nappi, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì;
– ricorrente –
contro
G.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avvocato Giovanna Sebastio, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Sebastio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2130/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 12.10.2015 Enel Distribuzione S.p.a. (oggi, E Distribuzione S.p.a.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1346/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 2.760,23 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta.
Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace.
L’appello interposto da E Distribuzione S.p.a. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 2130/2019.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E Distribuzione S.p.a., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso G.V..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Collegio ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull’argomento.
Con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza, altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto. Stesso dicasi per il ricorso n. 4670/2020, egualmente rinviato alla pubblica udienza all’esito della Camera di Consiglio del 12.11.2021.
Il Collegio ravvisa quindi l’opportunità che sia fissata, per tutti i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021, ed al ricorso n. 4670/2020, esso pure rinviato alla pubblica udienza in esito all’adunanza camerale del 12.11.2021.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021