Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39760 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7790-2020 proposto da:

NEW AGRI SOC. AGR. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVANA CERMINARA e DANIELE CARRA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 10.9.2019 New Agri S.r.l. proponeva opposizione al provvedimento con il quale il Tribunale di Parma aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso dovutogli per l’attività di custodia svolta, su incarico del predetto ufficio giudiziario, nell’ambito di un procedimento penale, sul presupposto che la stessa fosse stata presentata dopo il decorso del termine di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71.

Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale rigettava l’opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione New Agri S.r.l., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

“RIGETTO dell’unico motivo, in continuità con quanto affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21482 del 19/08/2019, non massimata”.

Anche alla luce delle osservazioni contenute nella memoria depositata da parte ricorrente, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, rilevando che il precedente richiamato nella proposta del relatore si riferisce ad una fattispecie avente ad oggetto un sequestro giudiziario autorizzato nell’ambito di un procedimento civile, mentre nel presente caso di specie si discute di una misura cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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