Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39769 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1275/2020 proposto da:

Banco BPM S.p.a., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza n. 13, presso lo studio dell’avvocato Cavallaro Stefania, rappresentato e difeso dall’avvocato Scopsi Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1840/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, pubblicata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 giugno 2019 il tribunale di Napoli Nord ha dichiarato illegittima la segnalazione del nominativo di B.D. alla C.ri.f. – Centrale dei rischi finanziari, operata dal Banco BPM s.p.a. sul presupposto di plurimi inadempimenti delle obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di mutuo. Ne ha disposto la cancellazione affermando che non era stato rispettato il requisito del necessario preavviso in forma scritta, di cui della Delib. Garante della privacy n. 8 del 2004, art. 4, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, e di cui all’art. 125, comma 3, del T.u.b. come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 1, in quanto la banca aveva prodotto documentazione non idonea a dimostrare la ricezione dei preventivi avvertimenti inoltrati alla debitrice, come invece le incombeva attesa la natura ricettizia di codesti atti.

Il Banco BPM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

L’intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La banca ricorrente denunzia nell’ordine:

(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., per avere il tribunale fatto applicazione di un atto solo amministrativo (quale la Delib. Garante della privacy sopra citata) senza che la parte attrice l’avesse invocato e senza che l’atto fosse stato prodotto in giudizio, non essendo il medesimo annoverabile tra le fonti di diritto e non essendo quindi conchiuso dal principio iura novit curia;

(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., poiché l’avvertimento richiesto dall’art. 4 della citata Delib. del Garante non possiede natura ricettizia;

(iii) la violazione o falsa applicazione del ripetuto art. 4 della Delib. medesima, poiché nessuna norma sanziona l’omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione tale da comportarne la cancellazione;

(iv) la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4 della Delib. e dell’art. 1367 c.c., poiché l’omesso avviso al debitore non può considerarsi causa di invalidità della procedura di segnalazione, che risponde al fine di portare alla luce il merito di credito del segnalato da parte delle banche, con piena facoltà dell’interessato di agire a eventuale sua tutela; sicché il giudice del merito avrebbe dovuto tener per valida la segnalazione in applicazione dei principi di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.); in alternativa la ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo circa la non contestazione del debito da parte dell’attrice.

II. – Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, va accolto nello specifico senso che segue.

III. – In ragione della funzione del giudizio di legittimità, di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, è principio generale che la Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere di qualificazione della fattispecie in diritto, fermi i fatti accertati dal giudice del merito può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte.

Ciò in particolare può avvenire col duplice limite (a) dell’intangibilità della questione di fatto e (b) del rispetto del principio dispositivo, vale a dire nel rispetto del monopolio della parte nell’esercizio della domanda.

In sostanza la Corte può, nei limiti della questione giuridica prospettata, accogliere il ricorso anche per ragioni diverse da quelle spese, purché l’attività nomofilattica non abbia a presupporre, da questo secondo punto di vista, un mutamento della domanda per come definita nella causa petendi prospettata in giudizio (v. Cass. n. 18775-17, Cass. n. 17015-18, Cass. n. 21333-19, Cass. n. 27704-20).

IV. – Nel caso concreto la domanda atteneva alla cancellazione della segnalazione inoltrata dal Banco BPM alla C.ri.f. in relazione alla incontroversa morosità della segnalata alle rate di un mutuo contratto nel vigore dell’art. 125, comma 3, del T.u.b., come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 1, comma 1.

V. – Il tribunale di Napoli Nord ha ritenuto applicabile della Delib. Garante della privacy n. 8 del 2004, art. 4 (cd. Codice di deontologia), reputando essenziale la mancata prova della ricezione del preavviso previsto dal comma 7 della norma citata e dall’art. 125, comma 3, del T.u.b..

Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c. Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con D.Lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.

Ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo (Cass. n. 14382-21);

VI. – Dalla motivazione della sentenza non emerge che sia stato indagato il rapporto sottostante alla segnalazione.

In particolare non emerge che il rapporto sottostante, che ha originato l’attività di segnalazione, fosse caratterizzato nel senso di un’operazione di credito al consumo.

Quel che unicamente emerge è che si era dinanzi a inadempimenti (peraltro conclamati, non risultando esser stata contestata la veridicità di essi) riferibili alle rate di un mutuo, non si capisce per cosa accordato.

VII. – In tale lacunosa condizione, l’estensione dell’art. 125 del T.u.b. e della rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia non risulta congruamente giustificata sul piano giuridico.

Per tale assorbente ragione la sentenza va cassata.

Segue il rinvio al medesimo Tribunale di Napoli Nord.

Il tribunale, in diversa composizione, uniformandosi al principio di diritto di cui alla citata Cass. n. 14382-21, che in questa sede si conferma per gli effetti di cui all’art. 384 c.p.c., darà luogo ai pertinenti accertamenti di fatto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al tribunale di Napoli Nord anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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