LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16067/2020 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 20, presso lo studio dell’avvocato Iacovino Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 20, presso lo studio dell’avvocato Iacovino Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
Pi.Cl.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 436/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello di Campobasso ha respinto l’impugnazione proposta da P.A. nei confronti della sentenza del tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda della stessa P. di risarcimento dei danni derivati da una violazione della legge sul trattamento dei dati personali, ascrivibile all’Agenzia delle dogane di Ancona e, solidalmente, al suo direttore pro tempore, Dott. Pi.Cl..
La medesima P. ricorre adesso per cassazione, sulla base di sei motivi.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha replicato con controricorso, nel quale ha proposto un motivo di ricorso incidentale teso a far rilevare l’inammissibilità del suddetto appello.
Pi. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale.
Dagli atti risulta che l’azione della P. era stata proposta ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 (cd. codice privacy).
Tale azione era stata disattesa dal tribunale di Campobasso con sentenza n. 476 del 2014.
II. – L’art. 152 del codice privacy, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, stabilisce che tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del suddetto codice, da un lato, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria e, dall’altro, sono decise dal tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento con sentenza, in composizione monocratica, con la quale, ove accolta la domanda in tutto o in parte, possono essere prescritte le misure necessarie e disposto il risarcimento del danno, se richiesto.
Esplicitamente la detta sentenza è dichiarata dalla legge non appellabile ma suscettibile di ricorso per cassazione.
III. – L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o errata che sia) effettuata dal giudice (v. Cass. Sez. U. n. 4617-11, Cass. n. 23390-20, Cass. n. 29336-20, Cass. n. 17646-21).
IV. – Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha svolto una qualificazione dell’azione difforme da quanto dedotto dalla stessa parte, la quale – come già s’e’ detto – l’aveva esplicitamente qualificata secondo l’art. 152 del citato codice privacy.
V. – Ne segue che l’appello era inammissibile.
L’impugnata sentenza va quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, poiché il giudizio in quella sede non poteva proseguire.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ferma l’entità di quelle già liquidate per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio; condanna la ricorrente principale alle spese processuali che, confermate quelle di primo grado nella misura già liquidata, liquida per il giudizio di cassazione in Euro 6.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021