Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39771 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28424-2015 proposto da:

D.S. S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO SPARANO, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato FRANCESCO PIROMALLI, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1846/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 5/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

D.S. S.r.L. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 462/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione imposta di registro e sanzioni in relazione a conferimento societario di immobile gravato da mutuo ipotecario;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR erroneamente ritenuto che il mutuo ipotecario, oggetto di accollo da parte del socio conferente l’immobile, dovesse essere computato nella base imponibile, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 50, ritenendo elusiva l’operazione in questione;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. preliminarmente va dato atto che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, la società contribuente non ha sollevato contestazioni e difese, nel merito, circa la “riqualificazione dell’operazione operata dall’Ufficio da conferimento in società a compravendita, essendosi concentrata sul disconoscimento delle passività”, con conseguente sua esclusione della circostanza dal thema decidendum “sia per l’essersi formato il giudicato sulla sentenza impugnata sia per l’essersi formato il giudicato sulla sentenza impugnata…pronunciata(si)… in proposito senza trovare critiche in appello”;

1.4. non avendo la ricorrente impugnato tale statuizione, al riguardo deve pertanto ritenere essersi formato il giudicato;

1.5. con riguardo, invece, alle doglianze circa il disconoscimento delle passività, effettuato dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. n. 9209/2019, n. 475/2018, n. 9580/2013);

1.6. il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, ha, infatti, trasposto nel nostro ordinamento la Dir. n. 335/69/CEE, secondo la quale l’imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; non è quindi consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (cfr. Cass. n. 23234/2015);

1.7. con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, come nel caso in esame, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso di specie, pur se gravanti sull’immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società;

1.8. nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha accertato, con valutazione di merito, non sindacabile nella presente sede, la non inerenza della passività accollata dalla società, rilevando la mancanza di idonei elementi probatori circa l’inerenza delle passività accordate, osservando che “il mutuo, contratto il 22.9.2010, ovvero otto mesi prima del conferimento, non…(era)… stato utilizzato per impieghi relativi all’immobile…e dalle produzioni in giudizio non può dedursi alcun impiego inerente l’immobile, essendo le fatture relative ad operazioni che avevano ad oggetto contratti con la società D.S. S.r.L., che aveva presumibilmente provveduto anche ai relativi pagamenti, ma senza riferimento all’immobile, rimanendo ignoto l’impiego del denaro mutuato”, rilevando altresì l’inefficacia probatoria delle prodotte dichiarazioni scritte di terzi o le stesse dichiarazioni della società ricorrente in senso contrario;

1.9. nella specie non sussiste, dunque, neppure alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dal giudice territoriale, né tantomeno sono ravvisabili le carenze motivazionali dedotte peraltro unicamente circa il profilo della contestata elusività dell’operazione, quale dissimulata operazione di compravendita, su cui, come dianzi evidenziato, non risulta invece sia stata proposta alcuna doglianza nei gradi di merito;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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