LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG e proposto da:
P.O.T., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Ameriga Petrucci (p.e.c.
avvamerigapetyrucci.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero del Vulture, via G. Marconi 76;
– ricorrente –
nei confronti di:
Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore e Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore;
– resistenti –
avverso la ordinanza depositata dal Giudice di pace di Melfi emessa all’udienza del 4 aprile 2018 di convalida del provvedimento di proroga del trattenimento;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
Ricorre per cassazione P.O. cittadino nigeriano avverso il provvedimento di convalida della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio emesso dal Giudice di pace di Melfi all’udienza in Camera di consiglio del 4 aprile 2018 fissata per la convalida.
Non svolgono difese le amministrazioni intimate.
Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: a) difetto di motivazione del provvedimento di convalida della proroga (violazione art. 360 c.p.c., nn. 3-4-5); b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione ai termini previsti per il trattenimento; c) omessa comunicazione della richiesta di proroga al ricorrente e omessa traduzione degli atti – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; d) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente, e dello stesso art. 360, n. 5 – omessa verifica della lingua madre e della comprensione della lingua italiana – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
RITENUTO
che:
Il primo motivo di ricorso è fondato essendosi limitato il giudice di pace a rendere la seguente motivazione, a fronte delle contestazioni della difesa del ricorrente, “ritenuto che sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, convalida la richiesta del Questore di proroga del trattenimento”. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbiti i successivi, e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri tre, cassa il provvedimento di convalida del trattenimento e rinvia al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021