LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25653/2020 proposto da:
O.F., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Ciafardini, (Pec: avvantoninociafardini.puntopec.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE de L’AQUILA, depositato il 01/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
O.F., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale de l’Aquila che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U. n. 15177-21);
tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
il collegio – anche in considerazione della genericità delle censure, tali da far ritenere il ricorso comunque inammissibile anche a tal proposito – non ritiene ostativa la recente rimessione alla Corte costituzionale della questione attinente alla ripetuta esegesi dell’art. 35-bis citato (di cui all’ordinanza interlocutoria della terza sezione n. 17970 del 2021);
reputa difatti prevalente la motivazione esibita al riguardo dalle Sezioni unite, volta che la stessa questione è stata esaminata e motivatamente ritenuta manifestamente infondata dalle medesime nella sentenza surrichiamata e in altre identiche depositate dopo l’ordinanza interlocutoria; e in questo caso finanche senza necessità di riconvocazione (Cass. Sez. U. n. 18486-21, Cass. Sez. U. n. 18487-21, Cass. Sez. U. n. 18488-21, Cass. Sez. U. n. 18489-21, Cass. Sez. U. n. 18490-21).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021