LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27645-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
CABRO HOLDING S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
B.E.;
B.G.;
C.G.;
CA.LO.;
elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli Avvocati FRANCESCO CAVALIERE e PAOLO ROMANI, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2538/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 36/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, la cessione di quote da parte di due società a favore di una terza allo scopo di accorparle in unico gruppo;
i contribuenti, ritualmente intimati, non si sono difesi con controricorso ma hanno successivamente depositato procura speciale alle liti e memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c.;
con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del 2/2/2020 il Collegio – nel rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 2020, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 cit., come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali – disponeva il rinvio a nuovo ruolo del giudizio in ragione del nuovo vaglio di costituzionalità a cui era stato sottoposto l’art. 20 cit., circa l’efficacia retroattiva delle modifiche sopra indicate.
CONSIDERATO
che:
1.1. con unico mezzo è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonché dell’art. 53 Cost., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto rilevante la ritenuta funzione economica effettiva dell’operazione negoziale compiuta, che così escludeva la mera funzione elusiva della stessa, mentre invece l’art. 20 cit., costituisce una norma interpretativa, che mira ad individuare l’oggetto della negoziazione, indice della capacità contributiva e giustificazione del tributo, a prescindere da qualsiasi con connotazioni antielusiva;
2.1. la doglianza va disattesa nei termini di seguito indicati;
2.2. come leggesi nella sentenza impugnata e negli atti difensivi, ed è incontestato, la vicenda, che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data ***** C.G., B.G. e B.E. cedevano alla Cabro Holding S.r.L., costituita circa un mese prima, le rispettive quote di partecipazione, corrispondenti all’intero capitale sociale, nella società IC.R.I. S.r.L.; con atto in pari data C.G. e Ca.Lo. cedevano alla medesima Cabro Holding S.r.L. le rispettive quote di partecipazione, corrispondenti all’intero capitale sociale, nella società C.E.T.I. Compagnia Elettrica Tecnologie Integrate S.r.L.;
2.3. alla suddetta società Cabro Holding S.r.L. ed alle persone fisiche dianzi indicate venivano notificati avvisi di liquidazione, con i quali l’Agenzia delle Entrate, sulla premessa, come già enunciato, che gli atti negoziali in parola erano stati posti in essere al solo scopo di trasferire un ramo d’azienda, recuperava la maggiore imposta di registro;
2.4. i contribuenti hanno contestato l’utilizzabilità per i fini di cui alla L. di registro di dati extratestuali, art. 20, e la stessa possibilità di valorizzare un eventuale collegamento funzionale tra più atti negoziali, per assoggettare a tassazione gli effetti giuridici finali in concreto conseguiti;
2.5. l’Ufficio ha contrastato il ricorso assumendo, al contrario, essere pienamente legittimo ricondurre ad unità un frazionamento negoziale di una pluralità di atti, per tassarne l’effetto finale, e che, se è vero che l’imposta di registro debba essere applicata in base alla “intrinseca natura” ed “agli effetti giuridici degli atti”, è altrettanto vero che è necessario tener conto dell’eventuale collegamento funzionale instaurato dalle parti tra più negozi giuridici (collegamento volontario);
2.6. in diritto, va posta in rilievo, in primo luogo, la più recente elaborazione giurisprudenziale costituzionale in materia in riferimento all’interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20;
2.7. con la recente sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 la Corte Costituzionale ha analizzato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, c.d. TUR), nella parte in cui, nella sua attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi””;
2.8. la questione era stata sollevata da questa Corte, con ordinanza del 23 settembre 2019 n. 212, sul presupposto che tale formulazione del citato art. 20, sarebbe lesiva: a) dell’art. 53 Cost., sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, in quanto – in contrasto con il principio “imprescindibile ed anche storicamente radicato” della prevalenza della sostanza sulla forma – “l’esenzione del collegamento negoziale dall’opera di qualificazione giuridica dell’atto produce l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva”; b) dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che “a pari manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possano corrispondere imposizioni di diversa entità (…) a seconda che (…) le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale piuttosto che con più atti collegati”, non essendo il collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento non omogeneo delle situazioni prese a comparazione;
2.9. nel ritenere non fondata la questione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il legislatore, con la denunciata norma, ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico;
2.10. in tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità costituzionale (su tale esigenza, cfr., ex multis, sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997);
2.11. ne consegue che le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sono state ritenute non fondate, in quanto si basano sull’assunto del rimettente che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili, anche aliunde, dalla causa concreta del negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri;
2.12. tale assunto è stato invece respinto dalla Consulta sul rilievo che tali parametri, sul piano della legittimità costituzionale, non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte del legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, “salvo quanto disposto dagli articoli successivi” dello stesso testo unico;
2.13. in tal modo, del resto, il criterio di qualificazione e di sussunzione in via interpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo le regole del Testo Unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli atti distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa ad esso allegata;
2.14. la pronuncia evidenzia, pertanto, che non può ritenersi manifestamente arbitrario che il legislatore abbia ribadito la ratio dell’imposta di registro in sostanziale conformità alla sua origine storica di “imposta d’atto” nei sensi sopra precisati in caso di collegamento negoziale, atteso che, sul piano costituzionale, l’interpretazione evolutiva di detto D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, incentrata sulla nozione di “causa reale”, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, consentendo, infatti, all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea);
2.15. trova pertanto conferma la tesi, più volte ribadita in altre occasioni da questa Corte, pertanto, secondo cui: a) l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. 31 maggio 2016, n. 11283, Cass. n. 6758/2017); b) sempre in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20, non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis (cfr. Cass. 19 giugno 2013, n. 15319), pure aggiungendosi che il ricordato T.U. Registro, art. 20, non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3562);
2.16. è poi opportuno precisare che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali;
2.17. esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva (cfr. Cass. S.U. n. 30005/2008; Cass. n. 34595/2019, n. 31772/2019, n. 3938/2014, n. 2011/21782);
2.18. tuttavia il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta, e la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (cfr. Cass. n. 439/2015, n. 3938/2014);
2.19. in particolare, il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali (cfr. Cass. n. 869/2019, n. 4604/2014, n. 1372/2011);
2.20. nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha affermato che gli avvisi di liquidazione vengono fondati dall’Ufficio finanziario sulla L. di registro, art. 20, senza ravvisare tuttavia nell’art. 20, una norma antielusiva nell’ambito specifico dell’imposta di registro, in quanto imposta d’atto, non soggetta a contraddittorio preventivo, e che non può essere utilizzata per qualificare come abusiva la concatenazione di più atti distinti;
2.21. il Collegio ritiene condivisibili le affermazioni della CTR, atteso che se è indubitabile che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma apparente” al quale lo stesso art. 20, fa riferimento, è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici;
2.22. come ribadito anche dalla Consulta, non deve ricercare pertanto un presunto effetto economico dell’atto tanto più se e quando – come nel caso di specie – lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare;
2.23. infatti, ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse;
2.24. così posta la questione, pertanto, priva di rilievo risulta la ricerca delle ragioni economiche giustificatrici dell’operazione in quanto, una volta riconosciuto, alla luce dei principi innanzi enunciati, che ci si trova di fronte ad un caso di cessione di partecipazioni azionarie (come nella fattispecie in esame ritenuto dall’Agenzia delle Entrate), pur a fronte del preventivo conferimento nel patrimonio della società del ramo d’azienda oggetto di rilievo da parte dell’Erario, non è richiesta alcuna valutazione circa l’esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l’operazione medesima, per come strutturata, né tantomeno incombe sull’Ufficio alcun onere probatorio al riguardo;
2.25. l’esaminata disposizione non richiede invero l’intento elusivo, che può esserci ma non deve necessariamente esserci, sicché il tema d’indagine non consiste nell’accertare cosa la parti hanno scritto, ma cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto non discende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime;
2.26. come pure evidenziato da autorevole dottrina, il tributo del registro può atteggiarsi come imposta, quando è rapportato, in misura proporzionale, al valore dell’atto registrato (contratto, sentenza, ecc.) a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva, e come tassa, quando è dovuto in misura fissa, in tal caso trovando come presupposto e giustificazione la prestazione di un servizio, cioè la registrazione (e conservazione) di un atto;
2.27. va quindi, ribadito che “l’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano” (Cass. n. 3562/2017; conf. Cass. n. 5748/2018);
2.28. sulla base di quanto affermato dalla Consulta nella sentenza dianzi citata, inoltre, circa la necessità di tassazione isolata al solo ed esclusivo atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di “imposta d’atto” storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta, ne consegue che, pur restando ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53-bis TUR, alla Disp. antielusiva generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, va affermato come ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria (come la presente fattispecie) non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, ovvero di perfezionare ab origine un asset deal);
2.29. peraltro, come precisato dalla Corte Costituzionale, ritenere irrilevanti sia gli elementi extratestuali che gli atti collegati, non significa favorire l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali, sottraendo all’imposizione l’effettiva ricchezza imponibile, atteso che tale sottrazione “potrebbe rilevare sotto il profilo dell’abuso del diritto” di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis (norma antielusiva);
2.30. va infine evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2021, ha in via preliminare osservato che la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, nello stabilire che “la L. 27 dicembre 2017, n. 205, (l)’art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”, non detta direttamente, come spesso avviene, un contenuto che viene definito dalla stessa quale interpretazione autentica di una precedente disciplina, essendo invece rivolto a definire, esplicitandola con la forza della legge, la natura di un pregresso intervento legislativo, quello del 2017, che non si era auto-qualificato, affermandone il carattere di interpretazione autentica e di conseguenza determinandone l’efficacia retroattiva;
2.31. fatta tale premessa, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sopra indicata sul rilievo, in particolare, che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), (norma a cui occorre fare riferimento per individuare la portata retroattiva dell’interpretazione sopra indicata dell’art. 20 cit.) “appare finalizzato a ricondurre il citato art. 20, all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico)”, concludendo che “proprio la clausola finale del censurato art. 20, “salvo quanto disposto dagli articoli successivi” concorre ad avvalorare la suddetta valenza sistematica dell’intervento legislativo del 2017 nell’assetto della disciplina del tributo”;
3. il ricorso va conseguentemente respinto;
4.1. con riferimento alla memoria depositata dai contribuenti assume rilevanza, per la pronuncia sulle spese di giudizio, il mancato deposito del controricorso con la questione consequenziale in ordine all’ammissibilità della memoria depositata dalla stessa parte in vista della trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
4.2. dopo l’introduzione del nuovo regime delle decisioni presso la Corte di Cassazione, ad opera del D.L. n. 168 del 2016, e della L. n. 197 del 2016, di conversione del medesimo D.L., si è consolidato il principio secondo cui “in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi della stessa norma, comma 2, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU” (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906 e successive conformi);
4.3. tali conclusioni, destinate a farsi carico dei profili di diritto transitorio, non possono tuttavia valere rispetto alla disciplina a regime e dunque per il presente procedimento, interamente soggetto ab initio alle nuove regole di decisione;
4.4. in proposito, devono prendersi le mosse dal novellato disposto dell’art. 375 c.p.c., da cui si evince che la pronuncia in Camera di consiglio è dettata non solo per le speciali ipotesi ancora regolate espressamente alla stessa norma, ai nn. 1, 4 e 5, ma più in generale (art. 375 c.p.c., u.c.) “in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto”; dal complesso di tale insieme normativo si desume quindi che la trattazione “camerale”, per le sezioni semplici, è la regola e la trattazione in pubblica udienza è l’eccezione, allorquando ricorra la particolare rilevanza delle questioni di diritto, come non è contraddetto neppure dal rito previsto per l’apposita sezione di cui agli art. 374 e 380-bis c.p.c., ove l’avvio a pubblica udienza è parimenti eventuale e conseguente ad una previa trattazione camerale non “partecipata”;
4.5. è dunque da escludere che, a regime, possano avere qualsiasi rilievo le ragioni di affidamento della parte rispetto all’evolversi della decisione attraverso l’udienza pubblica (o almeno attraverso la richiesta di camerale “partecipata”, di cui ai previgenti art. 380-bis e ter c.p.c., se il processo avesse avuto indirizzo in tal senso) cui evidentemente si ispirò la menzionata soluzione adottata nel periodo transitorio, perché il rito che di regola è da applicarsi è appunto quello camerale e non quello della pubblica udienza; venendo quindi all’art. 370 c.p.c., esso, nel disciplinare il controricorso, prevede che, in mancanza della notificazione nel termine (complessivamente di quaranta giorni) da esso stabilito, il controricorrente “non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”, con regola pacificamente intesa nel senso che anche il controricorso notificato e depositato oltre i predetti termini è inammissibile e nel senso che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscere il contenuto dell’atto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (Cass. 24 aprile 2007, n. 9897; Cass. 21 aprile 2006, n. 9396);
4.6. se però, come si è detto, la discussione orale non ha luogo, perché il processo non devia dal percorso camerale delineato come generale dall’art. 375 c.p.c. (e 380-bis) c.p.c., non vi è ragione perché non operi, dato anche il netto tenore letterale della norma, la preclusione al deposito di memorie stabilito dall’art. 370 c.p.c., e del resto, è evidente che la parte, rendendosi inosservante alle regole del rito di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, prima parte, al di fuori del particolare caso di cui al periodo transitorio e di cui si è detto, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, quanto alle facoltà di difesa, che, non irragionevolmente, l’art. 370 c.p.c., stabilisce quale sanzione per il determinarsi della corrispondente irritualità, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso (diverso e non sovrapponibile, anche per la specificità dei presupposti e l’operare, in udienza, della direzione giudiziale) in cui sia fissata udienza di discussione;
4.7. se ne conclude che il mancato deposito del controricorso rende inammissibili, se la causa sia avviata a decisione camerale, anche le memorie eventualmente depositate dalla parte intimata, così confermandosi in tale ipotesi le conclusioni già assunte da questa Corte rispetto al caso di mancanza di controricorso (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5798) o di valido controricorso (Cass. 18 aprile 2019, n. 10813) o ancora di controricorso tardivamente notificato, in ipotesi di trattazione secondo il rito di cui all’art. 380-bis c.p.c. (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32724), cui segua il deposito di memoria;
4.8. in definitiva, la memoria depositata dai contribuenti è inammissibile e non è dovuto rimborso spese a favore degli stessi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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