LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 4681/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, con ordinanza n. 334/2021, depositata P11/01/2021 nella causa tra:
V.A.M.;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE;
– resistente non costituita in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. Con D.M. 3 febbraio 1992 il Ministero delle Finanze aveva bandito un concorso interno per la copertura di numerosi posti (n. 746, poi elevato a n. 1343) di funzionario tributario (ottava qualifica funzionale) ammettendo, poi, a partecipare a tale concorso anche alcuni dipendenti che non erano in possesso del requisito consistente nell’aver prestato servizio per almeno cinque anni nella settima qualifica.
2. Il TAR del Lazio, adito da alcuni lavoratori, con sentenza n. 185 del 17.2.1995, aveva annullato il bando nella parte in cui aveva escluso i concorrenti ricorrenti dalla partecipazione al concorso ma la decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2798 del 30.5.2005.
3. L’Amministrazione aveva tuttavia ritenuto di riesaminare la situazione alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza del TAR ed aveva incluso nella graduatoria non solo i ricorrenti ma anche gli altri candidati che si trovavano nella medesima situazione.
A seguito di ciò V.A.M. era risultata non più vincitrice.
4. L’atto di approvazione della graduatoria del 24.6.1996 aveva formato oggetto di plurime impugnazioni da parte di candidati che, come la V., erano stati sopravanzati da altri non in possesso del requisito di partecipazione dei cinque anni di servizio effettivo nella VII qualifica funzionale.
5. Tale graduatoria era stata, quindi, annullata dal TAR Lazio che, con sentenze nn. 3672, 3673, 3679, 10251 del 2000, ne aveva dichiarato l’illegittimità perché i dipendenti privi del requisito di partecipazione al concorso (cinque anni continuativi di servizio nella VII qualifica, alla data del 31.12.1990) non avrebbero potuto partecipare alla prova selettiva.
6. In ottemperanza alle suddette sentenze il Commissario ad acta aveva provveduto a stilare una nuova graduatoria, dalla quale erano stati depennati i vincitori privi del requisito sopra indicato e nella quale erano stati invece inseriti, al loro posto, i candidati collocati in posizione utile per effetto della riformulazione della graduatoria, con decorrenza dal 2.9.1996.
7. In tale nuova graduatoria, approvata con determinazione in data 6 febbraio 2004, era stata collocata, tra gli altri anche V.A.M., la quale si era rivolta al giudice del lavoro per ottenere, a titolo risarcitorio, le differenze retributive che avrebbe percepito ove l’Amministrazione le avesse riconosciuto l’8^ qualifica fin dal 2.9.1996 (data di pubblicazione della graduatoria successivamente annullata e riformulata) e i danni da perdita di chances.
8. Il Tribunale di Napoli, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva accolto la domanda.
9. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1288/2016, aveva, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
10. La causa era stata riassunta innanzi al TAR del Lazio.
11. Quest’ultimo, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, con ordinanza n. 334/2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione con la Corte d’appello di Napoli ai sensi dell’art. 11, comma 3 cod. proc. amm.
Ha, in particolare, richiamato l’orientamento di questa Corte a Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 18671 dell’11 luglio 2019 secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998 che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.
12. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il regolamento è ammissibile, stante l’intervenuta riassunzione da parte della V. entro i relativi termini – giusta sentenza della Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, n. 1288/2016 di declaratoria del proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo – del giudizio dalla predetta instaurato nel 2012 dinanzi al Giudice ordinario (v. in tale senso pag. 2 dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 6524/2016 che ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione).
2. Condivide il collegio l’opinione del giudice confliggente secondo il quale la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le questioni che vengono in rilievo sono già state oggetto di esame da parte di questa Corte che, nel decidere su fattispecie identiche, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha ritenuto infondati ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane che chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2705/2012, nn. 579 e 580/2014, n. 26276/2016, n. 13981/2017; n. 10246/2019; Cass., sez. lav., n. 11380/2020; 11950/2019, 22082/2018, 342/2018).
4. In sintesi con le richiamate pronunce è stato osservato che: a) il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato con riferimento alla data della determinazione con la quale è stata approvata la nuova graduatoria (nella fattispecie in esame il 6 febbraio 2004) atteso che solo tale provvedimento, disponendo la decorrenza economica ex nunc del superiore inquadramento ha fatto insorgere nel dipendente la necessità di chiedere la tutela giurisdizionale della propria posizione; b) trattandosi di procedura concorsuale per l’accesso ad una qualifica funzionale interna alla medesima area professionale, non trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, perché sono ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione solo quelle procedure finalizzate o alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro o alla novazione oggettiva dei rapporti già esistenti, che si verifica solo qualora il dipendente venga inquadrato in un’area funzionale superiore; c) il danno che viene in rilievo non deriva dal ritardo nell’approvazione della graduatoria né dall’illegittima formazione della stessa, originariamente approvata con decreto del 24 giugno 1996, bensì dalla errata individuazione della data di decorrenza degli effetti economici della progressione, illegittimamente fatta coincidere con il 6 febbraio 2004; d) la responsabilità dell’amministrazione non può essere qualificata aquiliana, trattandosi, invece, di responsabilità contrattuale fondata sull’inadempimento di un’obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro già in essere, sicché l’imputabilità si presume fino a prova contraria; e) poiché il diritto poteva essere fatto valere solo a partire dall’anno 2004, prima di detta data non poteva decorrere il termine di prescrizione.
5. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate (ulteriormente confermate, quanto alla regola nomofilattica del riparto, da Cass., Sez. Un., n. 18671/2019 e Cass., Sez. Un., n. 5421/2021), condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
6. Va pertanto dichiarata – come esattamente rilevato dal pubblico ministero – la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria emessa dalla Corte d’appello di Napoli, davanti alla quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza declinatoria della Corte d’appello di Napoli n. 1288/2016 davanti alla quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021