LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di sez. –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 1790/2021 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARRUBBA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 363/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, depositata l’1/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
FATTI DI CAUSA
1. A.A. aveva proposto ricorso contro il Ministero dell’interno per l’ottemperanza della sentenza n. 238/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, emessa nel giudizio R.G. n. 152/2013, depositata in data 23/5/2017, spedita con formula esecutiva in data 13/6/2017, e notificata con tale formula al Ministero dell’interno in data 3/7/2017.
Tale sentenza aveva accolto il ricorso in appello avverso la decisione del Tar Catania, III, n. 1716 del 2012, concernente il riconoscimento della causa di servizio e conseguente risarcimento del danno in favore dell’odierno ricorrente, già assistente di Polizia, che in seguito a due successivi incidenti avvenuti alla guida dell’auto di servizio, dopo diversi accertamenti medico legali, era stato dispensato dal servizio.
Il giudicato aveva statuito che la quantificazione del danno subito dall’odierno ricorrente dovesse avvenire “in applicazione delle tabelle utilizzate dal giudice civile per la quantificazione dei danni derivanti da lesioni temporanee e permanenti” e aveva stabilito i criteri alla stregua dei quali il debitore, ovvero il Ministero, avrebbe dovuto disporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine così prevedendo: “Stabilisce quindi che l’amministrazione dovrà fare all’appellante un’offerta risarcitoria dopo avere incaricato i propri uffici tecnici di procedere alla quantificazione del risarcimento in applicazione delle tabelle utilizzate dal giudice civile per la quantificazione dei danni derivanti da lesioni temporanee e permanenti. Tale offerta risarcitoria dovrà essere fatta all’appellante entro 120 gg. decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza”.
2. Constatata l’inerzia dell’Amministrazione appellata a predisporre quanto necessario al fine di dare esecuzione al giudicato il ricorrente aveva chiesto, con ricorso in ottemperanza iscritto al n. 128/2018 innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che fosse assicurata piena esecuzione alla citata sentenza del CGA n. 238 del 2017 attraverso una c.t.u. finalizzata alla quantificazione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dall’ A..
3. Il Ministero si era costituito in giudizio in data 22 febbraio 2018 senza produrre scritti difensivi.
4. Il CGA aveva emesso ordinanza n. 268 del 2018 con cui aveva ritenuto necessario disporre una c.t.u. al fine di quantificare quanto dovuto all’agente di Polizia a titolo di risarcimento del danno.
Quindi, con ordinanza n. 404 del 2019, aveva chiesto al nominato ausiliare una integrazione alla c.t.u. ed ancora, con altra ordinanza n. 833 del 2019, ritenendo applicabile alla fattispecie il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 1 del 2018, aveva ritenuto necessario chiedere al c.t.u. di quantificare le somme percepite dal richiedente a titolo indennitario connesse con l’incidente subito e conseguentemente di procedere all’attualizzazione delle suddette somme con lo stesso criterio seguito per la quantificazione del danno biologico così da renderle omogenee e comparabili.
Infine, non ravvisando ragioni per disattendere le conclusioni cui era pervenuta la citata Adunanza Plenaria, aveva ritenuto corretto il calcolo risarcitorio effettuato dal c.t.u. e rispondente alle indicazioni date dal Collegio e, per l’effetto, detratte dal dovuto complessivo le somme riconosciute a titolo di indennità e devalutato l’importo, aveva dichiarato che il Ministero dell’interno era tenuto a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 227.033,71 (somma calcolata dall’ausiliare alla data del 30 ottobre 2019) quale valore differenziale fra l’importo riconosciuto quale risarcimento del danno contrattuale (Euro 950.339,74) e quello corrisposto a titolo indennitario (Euro 723.036,03), somma sulla quale andavano calcolati interessi e rivalutazione dal 30 ottobre 2019 fino all’effettivo soddisfo.
5. La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte da A.A. con un motivo.
6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
7. Ha opposto difese con rituale controricorso l’Amministrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 in relazione all’art. 1 cod. proc. amm. per eccesso di potere giurisdizionale.
Premette il ricorrente che l’odierno gravame concerne il capo della sentenza che, nell’applicare il principio della compensatio (tra risarcimento dovuto e indennità medio tempore percepita dal ricorrente), avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione, espressamente formulata dal ricorrente con la memoria dell’8.5.2020, circa “l’erroneo scomputo operato dal c.t.u. degli acconti percepiti sul risarcimento dovuto (tali dovendosi qualificare le indennità erogate medio tempore dall’amministrazione resistente”.
In particolare, lamenta che il Consiglio di Giustizia non avrebbe considerato che il suddetto scomputo era stato effettuato in modo non corrispondente ai criteri di conteggio degli acconti percepiti dal danneggiato sul danno cui aveva diritto.
Rileva che, come evidenziato anche nelle note depositate all’udienza del 25.5.2020, devalutando alla data del sinistro i pagamenti in acconto eseguiti dall’amministrazione negli anni 2006 e 2008, il c.t.u. aveva operato una fictio iuris come se l’amministrazione debitrice avesse effettuato il pagamento delle suddette somme nel 1986 anziché nel 2006 e 2008, sottraendo così una quota di interessi maturata fino al 2006 e 2008.
Assume che il corretto criterio di calcolo sarebbe dovuto avvenire, a termini di Cass. n. 29627/2019: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitive.
Sostiene, inoltre, che la sentenza del CGA nulla avrebbe detto circa le modalità di applicazione della riconosciuta compensazione tra danno risarcibile ed indennità erogate al danneggiato ed afferma che il richiamo all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 23 febbraio 2018 per respingere l’obiezione circa il corretto calcolo degli interessi equivale ad una chiara omissione di pronuncia, censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale che lede irrimediabilmente il diritto ad una tutela effettiva.
2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm.).
Il ricorso e’, dunque, ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che sì ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (v. tra le più recenti Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11297).
3. Quanto, poi, al giudizio di ottemperanza, occorre ricordare l’orientamento di questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale, poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al giudice amministrativo un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il ‘modò in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la ‘possibilità’ stessa – in una determinata situazione – di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni. In particolare, quando l’ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione – la cui violazione è sottratta al sindacato della S.C. – gli eventuali errori imputati al g.a. nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della p.a. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai ‘limiti esternì – il cui superamento è soggetto al controllo della S.C. – le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice (così Cass., Sez. Un., 18 giugno 2018, n. 16016; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, n. 13699).
4. Orbene, non vi è dubbio che, nella specie, le censure del ricorrente attengano al modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., ma ciò, come detto, attiene ai limiti interni della giurisdizione.
5. Ne’ sussiste alcun difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, ovvero di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento; sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte: Cass., Sez. Un., 20 marzo 2019, n. 7926; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7839; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770).
A tal riguardo si e’, altresì, precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto Europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva e’, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773).
6. Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di cassazione – non include neppure il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, salva l’ipotesi, estrema, non sussistente nella specie, in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia Europea, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2019, n. 12586).
7. E’ opportuno aggiungere che, con riferimento ai limiti del sindacato di questa Corte, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso “soluzioni intermedie”, pur limitate “ai casi in cui si sia in presenza di sentenze abnormi o anomale ovvero di uno stravolgimento, a volte definito radicale, delle norme di riferimento”, poiché “attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio e’, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”.
Questa Corte ha, sul punto, precisato (v. Cass., Sez. Un., n. 7839/2020 cit. e più di recente Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, nn. 4848 e 4849) che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, “in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale… il sindacato ex art. 111 Cost., comma 8, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato soli) investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione – in senso espansivo… e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un’erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l’attribuzione ad altro giudice”.
7. I vizi che il ricorrente addebita alla sentenza impugnata riguardano tutti errores in indicando o in procedendo, attinenti esclusivamente alla legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell’occasione dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Non si duole il ricorrente di una invasione operata dal CGA nelle materie riservate al legislatore alla Pubblica Amministrazione né dello sconfinamento operato dal giudice amministrativo nell’ambito dell’esercizio del potere giurisdizionale riservato al giudice ordinario né tantomeno della spettanza del potere giurisdizionale in capo al giudice amministrativo.
Egli, infatti, lamenta la non conformità dell’interpretazione della legge fornita dal CGA alle proprie tesi difensive evidenziando che il giudice dell’ottemperanza abbia esercitato un potere che non gli competeva, tale dovendosi qualificare la rimarcata ‘ribellioné alla vincolante affermazione nomofilattica. Esercizio, quindi, che consisterebbe e si identificherebbe in una evidente violazione di legge e che, a valle, si sarebbe tramutata in una invasione della potestà legislativa.
Risulta agevole controdedurre che (anche ad ammettere la fondatezza dell’asserito contrasto) le conseguenze del mancato rispetto del principio di diritto enunciato in sede nomofilattica restano, all’evidenza, estranee ai “motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111 Cost., u.c.). Si tratterebbe di accertare, invero, un’eventuale violazione di legge. Accertamento che resterebbe comunque confinato nel plesso della giurisdizione amministrativa e che imporrebbe un riesame della vicenda fattuale e della denunciata discrasia, che non rientra fra i compiti della Corte regolatrice (di recente, Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8569).
Anche la denunciata omessa pronuncia, riconducibile nell’ambito della categoria degli errores in procedendo, è come tale estranea all’eccesso giudiziario così come sopra delimitato.
8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021