Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39786 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21498-2020 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA, in Liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio provvisorio, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SALTALAMACCHIA;

– ricorrente –

contro

P.S., P.A., elettivamente domiciliatisi in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato HARALD BONURA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIA VENTURA;

– controricorrenti –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

nonché contro REGIONE SICILIANA – SERVIZIO I VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il 26/05/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, il quale chiede che le Sezioni Unite respingano il ricorso.

RILEVATO

che:

– emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che P.A. e P.S., titolari di un credito nei confronti del Consorzio agrario interprovinciale di Catania in liquidazione coatta amministrativa, chiesero la revoca dell’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa, nonché la revoca dell’incarico del commissario liquidatore pro tempore perché, sostennero, costui aveva reiteratamente violato la par condicio creditorum, commettendo irregolarità talmente gravi da rendere obbligatorio l’intervento dell’autorità di vigilanza;

– a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, i due istanti impugnarono il silenzio, ma il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza dei presupposti di esercizio dell’azione avverso il silenzio;

– il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, invece, accolto il successivo appello proposto da P.A. e P.S., per entrambi i profili di soccombenza. Sicché, per un verso, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché ha ravvisato, in quella vantata dagli appellanti, una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, coinvolti nel caso in esame. Per altro verso, ha riscontrato il silenzio inadempimento impugnabile dell’amministrazione, derivante dalla violazione del dovere d’intervento dell’autorità di vigilanza, scaturente dall’inosservanza dell’obbligo incombente sul commissario liquidatore di concludere la procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito;

– contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui P.A. e P.S. replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria.

CONSIDERATO

che:

– con memoria depositata in prossimità dell’udienza P.A. e P.S. hanno riferito che, con provvedimenti n. 124/GAB dell’1 dicembre 2020 e n. 5/GAB del 12 febbraio 2021 l’assessore competente della Regione Sicilia ha disposto sia la revoca dell’esercizio provvisorio, sia la revoca del commissario liquidatore e che col nuovo commissario liquidatore è intervenuto accordo transattivo pienamente soddisfacente;

– con memoria anch’essa depositata in prossimità dell’udienza, tuttavia, il Consorzio, pur dando atto della definizione negoziata che ha condotto al pagamento di Euro 305.000 in favore dei creditori P., ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

– occorre verificare quali siano i margini residui d’interesse nella prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

dispone che le parti interloquiscano sulla permanenza dell’interesse a proseguire il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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