Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39787 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22276/2015 R.G. proposto da:

Autopercopo di P.D. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Capo Palinuro n. 35, presso lo studio dell’avv. Micaela La Torre, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Bruni giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 551/36/15, depositata il 20 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 551/36/15 del 20/02/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Autopercopo di P.D. & C. s.n.c. (di seguito Autopercopo s.n.c.) avverso la sentenza n. 143/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi per il recupero di IVA a debito derivante dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti;

1.2. la CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.;

2. Autopercopo s.n.c. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Autopercopo s.n.c. deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notificazione del ricorso oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.;

1.1. il motivo, erroneamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e da riqualificare ai sensi del n. 4 della menzionata disposizione, è fondato;

1.2. costituiscono circostanze pacifiche: a) l’intervenuta richiesta di notificazione del ricorso in data 03/06/2014, ultimo giorno utile; b) la inequivoca indicazione quale destinatario dell’atto da notificare dell’Agenzia delle entrate, quanto meno sulla ricevuta di spedizione del plico e sull’avviso di ricevimento dell’atto notificato; c) la notificazione dell’atto non già all’Agenzia delle entrate, quanto alla Commissione tributaria regionale; d) la comunicazione, da parte del contribuente, dell’atto di appello all’Agenzia delle entrate tramite email in data 25/06/2014 (la sentenza impugnata parla, impropriamente, di notifica); e) la intervenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

1.3. orbene, l’erronea notificazione dell’atto a soggetto diverso dal destinatario determina la nullità della notificazione e non già la sua inesistenza (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016), con conseguente sanatoria della nullità, con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in ragione dell’avvenuta costituzione in appello dell’Agenzia delle entrate (cfr. Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 22995 del 29/10/2014; Cass. n. 2707 del 06/02/2014; Cass. n. 17804 del 30/08/2011);

1.4. del resto, il principio per il quale “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016; si veda anche Cass. n. 17864 del 19/07/2017) è applicabile solo nel caso di mancata costituzione in giudizio dell’appellato;

1.5. ha errato, pertanto, la CTR a ritenere l’inammissibilità dell’appello, tempestivamente proposto l’ultimo giorno utile, ma erroneamente notificato a soggetto diverso dal destinatario, nonostante l’intervenuta costituzione in giudizio dell’effettiva controparte;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 evidenziando che l’Agenzia delle entrate, in violazione del principio di affidamento, non avrebbe dovuto eccepire l’inammissibilità dell’appello, essendo stata posta in condizioni di difendersi a mezzo la comunicazione dell’atto di appello;

2.1. il motivo resta assorbito;

3. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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