LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7467/2017 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliata in Roma V.le Mazzini 113 presso lo studio dell’avvocato Di Battista Giovanni che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Battista Annarita;
– ricorrente –
contro
Comune Di Nepi;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7333/2016 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto l’accoglimento del nono motivo di ricorso e il rigetto dei restanti motivi.
FATTI DELLA CAUSA 1. P.P. ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la decisione di primo grado, di solo parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da essa ricorrente contro l’avviso di accertamento, emesso il 13 dicembre 2013 dal Comune di Nepi, con n. 1924, di maggior valore di un terreno edificabile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), dell’anno 2008.
2. Il Comune non si è costituito.
3. La Procura generale ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
4.La pubblica udienza del 5 novembre 2021 è stata tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell’art. 7 del D.L. 23 Luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre, n. 126.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere la CTR “attribuito” ad essa contribuente sia il ricorso contro l’avviso di accertamento ad essa indirizzato – n. 1924 – sia il ricorso, riunito al primo dalla CTP, proposto da P.E. contro l’avviso di accertamento alla stessa indirizzato, recante il n. 1923 e relativo ad altro terreno.
2. Riguardo a detto, primo motivo di ricorso – riferito alla frase contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “la contribuente riceveva notifiche degli accertamenti n. 1923-1924 per imposta Ici su terreni” -, si osserva quanto segue.
L’inesatta indicazione delle parti del giudizio – nel caso, dei due giudizi riuniti – e dell’oggetto del giudizio proposto dalla odierna ricorrente non è causa di nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4 perché tali disposizioni non prevedono il requisito della indicazione delle parti e il requisito della esposizione delle circostanze di causa (le ragioni di fatto della decisione”) a pena di nullità e quindi la mancanza o l’erroneità di indicazione, l’erroneità di detta esposizione può determinare la nullità della sentenza medesima solo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 ove cioè da esse derivi l’inidoneità della sentenza al raggiungimento dello scopo. Tale inidoneità nella specie neppure è stata dedotta (ed e’, in ogni caso, esclusa posto che la sentenza riguarda anche l’atto, e contiene argomenti relativi anche all’atto, impugnato dalla odierna ricorrente).
3. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 57 e 58 per avere la CTR affermato che i motivi di appello proposti dalla contribuente contro la sentenza di primo grado sono mera riproposizione degli argomenti esposti nel ricorso originario.
4. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto rivolto contro la ricordata affermazione, solo incidentale. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che alla ridetta affermazione non è stato fatto seguire alcunché: la CTR ha poi proceduto a decidere l’appello nel merito.
5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 per avere la CTR affermato che l’avviso impugnato era “validamente motivato”, senza dar conto delle ragioni di tale affermazione e malgrado che l’avviso non riproducesse né recasse in allegato gli atti che vi erano richiamati.
6. Il terzo motivo di ricorso si risolve nel quarto: il difetto di motivazione in diritto è violazione di legge.
7. I motivi sono infondati.
Nell’avviso di che trattasi – riprodotti a pagina 17 del ricorso per cassazione – si legge: “Motivazione: il contribuente ha minore versamento rispetto dati accertati con un contestuale minor versamento di imposta. Il Comune provvede pertanto ad accertare la maggior imposta dovuta, al calcolo degli interessi e all’applicazione delle sanzioni previste per legge per minore o omesso versamento ed eventuale omessa comunicazione. L’accertamento effettuato si basa su: risultanze catastali dell’Agenzia del territorio della provincia di Viterbo con riferimento al primo gennaio, atti registrati nella conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione dei contribuenti, versamenti effettuati nell’anno sopraindicato relativi agli immobili e alle aree edificabili, valore medio stimato come da Delib. G.C. 4 maggio 2007, n. 58 valore determinato in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 sulla valutazione della base imponibile relativa alle aree edificabili”.
La CTR ha ritenuto siffatta motivazione “valida”, evidenziando che il Comune aveva “deliberato i valori economici dei terreni del proprio circondario… avendo la Giunta fissato i criteri di massima”.
La CTR ha dunque accertato che l’avviso, al di là del richiamo ad altri elementi di accertamento non riprodotti e non allegati (“risultanze catastali dell’Agenzia del territorio della provincia di Viterbo con riferimento al primo gennaio, atti registrati nella conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione dei contribuenti, versamenti effettuati nell’anno sopraindicato relativi agli immobili e alle aree edificabili”), era di fatto esclusivamente fondato sulla, rinveniva ed esauriva, cioè, la propria motivazione sostanziale nella, Delib. giunta comunale n. 58 del 2007, determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili.
Tale accertamento è coerente con ciò che la contribuente, nel ricorso, non afferma di avere, con il riferimento ad elementi di cui la stessa lamenta la non allegazione all’avviso, fatto riferimento anche al concreto impiego di essi ai fini della determinazione del valore del terreno in questione con metodo comparativo.
La suddetta Delib. comunale – che, come la Corte ha precisato, sebbene in base al disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), debba essere adottata da parte del consiglio comunale, può essere adottata anche dalla giunta, “cui il D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell’esercizio di tale potere non hanno natura impositiva” (sentenza n. 27572 del 30/10/2018) -, vale quale fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali utilizzabili dall’amministrazione e dal giudice quali indici di valutazione dei beni su va applicata l’imposta.
La sopra ricordata Delib. – che, come la Corte ha precisato, sebbene in base al disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), debba essere adottata da parte del consiglio comunale, può essere adottata anche dalla giunta, “cui il D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell’esercizio di tale potere non hanno natura impositiva” (sentenza n. 27572 del 30/10/2018) -, vale quale fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali utilizzabili dall’amministrazione e dal giudice quali indici di valutazione dei beni su va applicata l’imposta.
Sotto il profilo della motivazione in senso formale ossia della motivazione discorso, la Delib. non necessariamente doveva essere allegata all’avviso o in esso riprodotta, trattandosi di atto da ritenersi giuridicamente noto alla contribuente.
La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
Con l’espressione “… se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, l’art. 7 dello Statuto consente la motivazione per relationem a condizione che l’atto oggetto di relatio sia allegato a quello principale.
La motivazione discorso ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione.
L’obbligo di (motivazione anche per) allegazione deve essere inteso in modo coerente con la ridetta funzione e non in senso formalistico.
Dacché il principio per cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente” (Cass. n. 16620 del 05/07/2017).
8. Il due motivi di ricorso in esame vanno quindi rigettati.
9. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, per avere la CTR ritenuto l’avviso legittimo malgrado che esso fosse motivato sulla base della ridetta Delib. n. 58 del 2007 la quale, a sua volta, era riferita al valore medio delle aree fabbricabili e delle aree agricole utilizzabili a scopo edificatorio per gli anni 2004-2006 e non dunque dell’anno dell’accertamento (2008).
109. Il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, stabilisce che la base imponibile ICI, per le aree fabbricabili, è data “dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
La Delib. con la quale il Comune determina ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) “periodicamente” i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, così come può valere retroattivamente ossia per fondare accertamenti relativi ad anni precedenti a quello in cui è stata adottata (il ché è stato tante volte evidenziato da questa Corte; v., ad esempio, Cass. n. 15312 del 2018; Cass. n. 5068 del 2015; Cass. n. 15555 del 2010), così può valere a fondare accertamenti relativi ad anni successivi, fin quando il valore venale degli immobili riguardati dalla Delib. sia in concreto (ritenuto dall’amministrazione) invariato rispetto a quello dell’anno di adozione della Delib. stessa.
Questo perché la variabilità nel tempo del valore venale di un bene non implica la concreta variazione.
Dacché, nel caso di specie, l’idoneità della Delib. adottata il 4 maggio del 2007 e dichiaratamente a valere per accertamenti ICI delle annualità 2004-2006, a valere anche per accertamenti dell’anno 2008.
11. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui essa contribuente aveva censurato la prima decisione per avere la CTP, a sua volta, ritenuto legittimo malgrado fosse stato adottato in difetto di contraddittorio endoprocedimentale imposto dagli artt. 24 e 97 Cost., da “principi dettati dalla L. n. 212 del 2000” nonché dal D.Lgs. n. 146 del 1998, art. 10 in tema di studi di settore ma da applicarsi in via analogica agli accertamenti effettuati dal Comune in base alla Delib. di giunta adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997.
12. In ordine ai due suddetti motivi di ricorso valgono le seguenti osservazioni.
12.1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’omissione denunciata effettivamente sussiste.
12.2. Nondimeno: il motivo di appello su cui la CTR ha omesso di pronunciare avrebbe dovuto essere dichiarato infondato.
Al contrario, infatti, di quanto sostenuto dalla contribuente, è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Nel caso di specie si tratta di imposta locale sugli immobili e non di tributo armonizzato.
12.3. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorché, come nel caso di specie, il ritorno della causa al giudice di appello sia inutile.
Ciò stante, il fatto che la CTR non si sia pronunciata sul ridetto motivo di appello non giustifica la cassazione della sentenza impugnata.
13.Il sesto e il settimo motivo di ricorso devono pertanto essere rigettati.
14.Con l’ottavo motivo di ricorso la contribuente lamenta “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” in riferimento al fatto che i giudici di appello non hanno preso in considerazione due sentenze indicate nell’atto di appello, emesse dalla stessa CTR del Lazio con cui sulla scorta di consulenza tecnica d’ufficio, era stata dichiarata la parziale illegittimità di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005 e 2006 relativi al terreno a cui è correlata anche l’imposta di cui qui si tratta.
15. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.) posto che non avendo la contribuente prodotto le ridette sentenze, né specificato che fossero esse state prodotte davanti alla CTR, né dedotto che si trattasse di sentenze definitive, non è dato alla Corte valutare sotto alcun profilo, la rilevanza della denunciata omissione.
16. Con il nono motivo di ricorso la contribuente lamenta “violazione e e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.” per avere la CTR condannato essa contribuente a rifondere al Comune di Nepi spese processuali “liquidate in Euro 2500,00 oltre oneri accessori” malgrado che il Comune non fosse costituito in appello.
17. Il motivo è fondato e va accolto.
Del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, il comma 1 stabilisce che “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. In modo analogo, dell’art. 91 c.p.c., il comma 1 stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
La condanna al rimborso delle spese presuppone, evidentemente, che la parte vittoriosa si sia costituita.
Nella sentenza impugnata la CTR ha dato conto del fatto che il Comune di Nepi “non si è costituito”. Nondimeno la CTR ha condannato la contribuente appellante “al pagamento delle spese”.
18. In riferimento a quest’ultimo motivo la sentenza va cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con dichiarazione che la contribuente niente deve al Comune di Nepi per spese del processo di appello.
16. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato accolto per un unico profilo non avente riferimento alla pretesa impositiva del Comune.
P.Q.M.
la Corte accoglie il nono motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito mandando assolta la ricorrente dalle spese del secondo grado di giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta, con modalità da remoto, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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