LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 18637/2012 proposto da:
Commerciale Gicap S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sicilia n. 66, presso lo studio degli avv.ti Augusto Fantozzi, Roberto Esposito e Roberto Altieri, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 500/10/2011 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO, Sez. distaccata di Pescara, depositata in data 8/6/2011;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott.ssa D’ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 05/11/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.
23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif.
dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;
– lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, motivate nel senso del rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. con sentenza n. 500/10/11, depositata in data 8 giugno 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale Abbruzzo, Sez. distaccata di Pescara, rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 175/3/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego del nulla osta alla fruizione dell’agevolazione fiscale di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 271-279, approvata dalla Commissione Europea, con Decisione C (2008) 380 cor. del 25 gennaio 2008, consistente in un credito di imposta riconosciuto, nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi connessi ad un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate del Mezzogiorno d’Italia, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sul reddito;
3. la richiesta di nulla osta, inviata in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate a mezzo del formulario, denominato FAS08, era stata rigettata con provvedimento del 31-7-2008, in quanto la società, benché invitata a regolarizzare la sua posizione, aveva omesso di allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. unico, comma 1223, (oggi L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16 bis, comma 11), volta ad attestare di non aver usufruito di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Comunità Europea;
4. la CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado rilevando che, correttamente, il Governo italiano aveva individuato nell’autocertificazione lo strumento idoneo a garantire il rispetto del c.d. “impegno Deggendorf “, consistente nel subordinare la concessione degli aiuti di Stato alla preventiva verifica che i richiedenti il beneficio non avessero ricevuto e successivamente non restituito determinati aiuti che la Commissione Europea aveva dichiarato incompatibili, e dei quali aveva ordinato il recupero, e che, pertanto, in mancanza di tale dichiarazione, il cui deposito era stato anche sollecitato con la concessione di un ulteriore termine dilatorio di dieci giorni, dovesse ritenersi legittimo il provvedimento di diniego;
5. avverso la sentenza di appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 23 luglio 2012, affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
6. con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 13344/2019, depositata il 17 maggio 2019, veniva disposta la sospensione del giudizio all’esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in ordine all’interpretazione della L. n. 296 del 2006, art. unico, comma 1223 (oggi L. n. 11 del 2005, art. 16 bis, comma 11), e del D.P.C.M. 23 maggio 2007, con riferimento all’art. 108, comma 3, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza c.d. Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione Europea ed al principio comunitario di proporzionalità;
7. la Corte di Giustizia UE si pronunciava sul rinvio con ordinanza del 6 maggio 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 108 TFUE, della Decisione della Commissione Europea C(2008) 380 e del principio comunitario di proporzionalità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo il provvedimento di diniego ed omesso di disapplicare, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. unico, il comma 1223 (oggi L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16 bis, comma 11), ai sensi del quale “i destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano… di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea”, benché tale norma fosse illegittima, per palese contrasto con l’art. 108. Par. 3 TFUE, con la Decisione della Commissione Europea C(2008) 380 e con il principio comunitario di proporzionalità;
2. con il secondo motivo lamentava una omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito all’eccepita illegittimità del provvedimento di diniego, per contrasto con la normativa comunitaria come dedotto nel primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
3. con il terzo motivo denunciava una omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito all’eccepita violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 23 maggio 2007, artt. 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla illegittima qualificazione degli aiuti de quo come “automatici”, piuttosto che come “non automatici”;
4, con il quarto motivo, per l’ipotesi subordinata che si volesse ritenere che la CTR si fosse implicitamente pronunciata, deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 23 maggio 2007, artt. 5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, risultando necessaria la presentazione di un’istanza, gli aiuti di cui al diniego dovevano ritenersi come “non automatici”, e non “automatici” come ritenuto dall’Ufficio, con la conseguenza rilevante che l’autocertificazione non dovesse essere presentata necessariamente in via preventiva, ma poteva essere prodotta anche in corso di istruttoria.
5. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.
5.1 Come già ricostruito nell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 13342/2019, il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese venne introdotto dall’art. 8 della legge finanziaria per il 2001 (L. n. 388 del 2000), in favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.
L’agevolazione competeva sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell’Unione Europea del regime agevolativo, e l’entità del beneficio non poteva essere superiore alla misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea.
Quanto alle modalità di fruizione del credito, mentre del citato art. 8, il comma 5 consentiva l’applicazione del beneficio in automatico, e solo in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, del D.L. n. 138 del 2002, il successivo art. 10 al fine di attribuire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta, aveva subordinato l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, prevedendo che, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, le aziende interessate dovessero inoltrare istanza al centro operativo di Pescara.
5.2 Alla scadenza dell’originaria previsione, la legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) con i commi 271-279, art. 1 ha introdotto una nuova versione dell’agevolazione, stabilendo la spettanza di un credito d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e subordinando l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea; con la decisione C(2008)380 del 25 gennaio 2008 la Commissione Europea, ha ritenuto tale regime di aiuti compatibile con il mercato comune in virtù dell’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato CE.
5.3 La medesima L. n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 1223, al fine di recepire il c.d. “impegno Deggendorf”, chiesto dalla Commissione Europea agli Stati membri quale condizione per la concessione di aiuti di Stato, ha previsto che:”I destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 (CE) possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 ((supplemento ordinario alla GURI n. 42, del 20 febbraio 2001)), e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma”.
Le disposizioni dell’art. unico, comma 1223, cit. sono state abrogate e poi riprodotte, in termini identici, alla L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16-bis, comma 11.
5.4 Il D.P.C.M. 23 maggio 2007 ha quindi disciplinato le modalità con cui deve essere effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mentre il D.L. 3 giugno 2008 n. 97 (convertito con modifiche dalla L. 2 agosto 2008, n. 129), all’art. 2, ha determinato i tetti massimi delle risorse disponibili per le varie annualità e disciplinato la procedura d’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti interessati, tenuti ad inoltrare in via telematica all’Agenzia delle Entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile, valevole come prenotazione del diritto alla fruizione dell’agevolazione.
6. Così individuato il quadro normativo di riferimento, questa Corte aveva ritenuto di sottoporre alla CGUE alcuni dubbi sulla conformità della disciplina in esame con il diritto dell’Unione e con il principio di proporzionalità, in quanto, da un lato, la concessione del credito d’imposta di cui trattasi può essere negata per il solo motivo che il richiedente abbia ricevuto un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno da parte della Commissione, senza che sia necessario che sia stato formalmente oggetto di un ordine di recupero e, dall’altro, non si tratterebbe di una semplice sospensione del versamento di un nuovo aiuto, bensì del diniego definitivo di quest’ultimo.
6.1 Si era infatti osservato che dal cd. “impegno Deggendorf”, elaborato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 15 maggio 1997, relativa alla causa C-355/95 (Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione), nel senso di riconoscere alla Commissione Europea la facoltà di ordinare la sospensione di un nuovo aiuto di Stato finché il beneficiario non abbia restituito allo Stato membro erogatore altri incentivi indebitamente fruiti in precedenza, onde evitare le distorsioni notevoli alla concorrenza nel mercato che potrebbe derivare dal cumulo di aiuti non dovuti, potrebbe enuclearsi il principio secondo il quale, in presenza di un precedente aiuto di Stato illegittimo del quale sia stato ordinato il recupero, un successivo aiuto possa comunque essere autorizzato, salvo sospenderne il versamento sino a quando il precedente aiuto non sia stato recuperato.
6.2 A mezzo rinvio pregiudiziale è stato dunque sottoposto alla Corte Europea il quesito se l’art. 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione del 25 gennaio 2008 e il principio di proporzionalità dovessero essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto di Stato in base a un regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti considerati illegali e incompatibili dalla Commissione, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda esplicitamente un siffatto requisito.
7. Con ordinanza 6 maggio 2020, cause riunite da C-415/19 a C417/19, la Corte di Giustizia UE ha escluso tale incompatibilità e ritenuto che “l’art. 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione del 25 gennaio 2008 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.”
7.1 La Corte del Lussemburgo premette che secondo la sua giurisprudenza, derivante dalla sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C-355/95 P, EU:C:1997:241), la Commissione è legittimata a subordinare il versamento di un nuovo aiuto al recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno, onde evitare l’eventuale effetto cumulativo dei precedenti aiuti illegali e non restituiti con i nuovi aiuti, e che la normativa nazionale sottoposta alla sua attenzione, pur essendo volta a garantire il rispetto delle condizioni menzionate da tale giurisprudenza, enuncia indubbiamente condizioni più restrittive, in quanto prevede il diniego del versamento dell’aiuto di Stato per il solo motivo che il richiedente non abbia prodotto la dichiarazione sostitutiva, a prescindere dalla questione se egli abbia effettivamente beneficiato di un aiuto dichiarato illegale e incompatibile o, eventualmente, dell’esistenza di una domanda di rimborso di tale aiuto di cui sarebbe destinatario.
7.2 Rileva, tuttavia:
– che tale requisito ulteriore non è idoneo a rimettere in discussione la compatibilità con il mercato interno del regime di aiuti già autorizzato dalla decisione del 25 gennaio 2008, e, pertanto, non può essere considerato contrario alla predetta decisione;
– che, sebbene l’art. 108, paragrafo 3, TFUE imponga agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro progetti in materia di aiuti di Stato prima della loro esecuzione, esso non li obbliga invece a concedere un aiuto, anche se quest’ultimo si inserisce nell’ambito di un regime di aiuti approvato con una decisione di tale istituzione, avendo la decisione soltanto lo scopo e l’effetto di autorizzare un regime di aiuti dichiarandolo compatibile con il mercato interno e non di imporlo allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, Foselev Sud-Ouest, C-18/08, EU:C:2008:647, punto 16, e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, EU:C:2010:291, punto 52, nonché ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C-481/17, non pubblicata, EU:C:2018:352, punto 22);
– che in ogni caso la decisione della Commissione che approva un regime di aiuti di Stato non osta a che lo Stato membro interessato conservi la facoltà di rifiutare la concessione di un aiuto in base a tale regime (v., in tal senso, ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C-481/17, non pubblicata, EU:C:2018:352, punto 22).
8. Tanto premesso, giova ricordare che sebbene il compito della Corte Europea non sia quello di offrire la soluzione del caso concreto, né di pronunciarsi su questioni di fatto, ma solo quello di fornire al giudice a quo gli elementi interpretativi corretti della norma dell’Unione per consentirgli di applicarla conformemente nella definizione del giudizio principale, la decisione della Corte di Giustizia UE resa all’esito di un rinvio pregiudiziale ha degli effetti vincolanti assoluti sul processo al cui interno è stata sollevata la pregiudiziale comunitaria, per cui, pur spettando al giudice remittente la decisione della causa principale, questi dovrà farlo dando attuazione alle statuizioni della Corte in merito ai provvedimenti consequenziali sul piano del diritto interno.
Come ricordato da Sez. L, n. 04223/2018, Bronzini, Rv. 64726901, non solo l’interpretazione del diritto dell’Unione è di competenza esclusiva della Corte di giustizia ex art. 267 del TFUE, e tale competenza si estende alla valutazione di legittimità delle eventuali deroghe che alla normativa nazionale è consentito apporre alle regole sovranazionali, in relazione a specifici obiettivi di politica sociale riconducibili ai Trattati, ma, alla luce dell’art. 267 del TFUE e dell’art. 4, comma 3, e art. 19 del TUE, neppure ad una Corte di legittimità è riconosciuto il potere di dare una interpretazione diversa da quella offerta dalla Corte di Giustizia UE, non essendo il giudizio di rinvio una sede nella quale sia possibile impugnare o contestare il decisum della Corte del Lussemburgo.
Da tempo poi la Corte costituzionale (vedi tra le tante sentenze n 285 del 1993, n. 255 del 1999, n. 62 del 2003) ha riconosciuto che le sentenze pregiudiziali sono dotate di una efficacia extraprocessuale erga omnes e quindi destinate a prevalere sul diritto nazionale incompatibile con “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario”; tali decisioni, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, hanno operatività immediata negli ordinamenti interni e “si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia” (su cui vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 25278 del 09/10/2019 (Rv. 655533 – 01) Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016 (Rv. 638409 – 01) Sez. L, Sentenza n. 19301 del 12/09/2014 (Rv. 632273 – 01).
8.1 Alla luce di tali principi, ed in attuazione dell’interpretazione della disciplina unionale offerta dalla CGUE, va ritenuto che della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. unico, il comma 1223 sia norma che non ponga alcun problema di compatibilità con la corretta interpretazione dell’art. 108 TFUE, né con la Decisione della Commissione Europea C(2008) 380 o con il principio comunitario di proporzionalità, rientrando nella discrezionalità dello Stato membro la previsione di un requisito ulteriore e più restrittivo per la concessione di un aiuto di Stato.
8.2 Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione della norma in quanto ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego per la mancata produzione da parte della società richiedente della prescritta dichiarazione sostitutiva di notorietà di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
9. Anche il terzo e quarto motivo sono infondati.
9.1 La CTR si è pronunciata implicitamente sulla questione della necessità o meno che la dichiarazione sostitutiva di notorietà venisse presentata in via preventiva laddove, con un accertamento in fatto non contestato, ha evidenziato che la società ricorrente era stata inutilmente sollecitata in corso di istruttoria ad integrare la documentazione non allegata ab origine all’istanza, con la concessione di un termine per l’adempimento.
9.2 A prescindere dalla qualificazione del credito di imposta di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 271-279 come automatico o non automatico, e dato per pacifico che la dichiarazione sia richiesta per entrambe le tipologie di aiuti, è incontestato che la società ricorrente sia stata messa nelle condizioni di sanare la riscontrata irregolarità con una richiesta proveniente dalla stessa Agenzia e che, pertanto, sebbene l’esibizione non fosse stata preventiva, il diniego è conseguito alla mancata evasione di tale successiva richiesta di acquisizione da parte dell’amministrazione.
Ogni doglianza su tale punto risulta quindi del tutto destituita di fondamento.
10. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
10.1. La complessità e novità delle questioni esaminate giustifica una integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio e della fase incidentale innanzi al giudice dell’Unione.
10.2 Trattandosi di giudizio notificato prima del 30 gennaio 2013, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021