Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.39798 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1923/2016 proposto da:

Comune di Calestano, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma al Viale Tiziano n. 110, presso lo studio dell’avv. Simone Tablò, unitamente all’avv. Alessandro Cardosi da cui è rapp.to e difeso come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M., C.A. e C.L., eredi di C.R., elettivamente domiciliati in Roma alla via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’avv. Adolfo Zini da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1280/3/2015 della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, depositata in data 8/6/2015;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott.ssa D’ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 05/11/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.

23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif.

dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, motivate nel senso del rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza n. 1280/3/15, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, accoglieva l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 61/6/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. i giudizi riuniti avevano ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’annualità 2002 e degli avvisi di accertamento per le annualità dal 2003 al 2007, relativi all’imposta ICI richiesta in riferimento a terreni inseriti nel PRG in zona residenziale di espansione edificabili, il cui valore era stato rettificato dal Comune impositore in Euro 746.788,14, sulla scorta del parere dell’Ufficio Tecnico comunale; i contribuenti avevano contestato la congruità del valore di stima, in quanto non corrispondente al valore venale dei beni, tenuto conto anche della presenza di aree destinate a verde attrezzato, parcheggi ed attrezzature pubbliche;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi e dichiarato inammissibile quello avverso la cartella esattoriale; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata l’eccezione di carenza dello ius postulandi dei contribuenti, aveva accolto il gravame previa acquisizione di una consulenza tecnica di ufficio, disposta in un giudizio civile di scioglimento della comunione ereditaria, di cui recepiva le conclusioni che indicavano un valore dei terreni oggetto di causa notevolmente inferiore a quello rettificato dal Comune appellato;

4. avverso la sentenza di appello il Comune di Calestano proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 gennaio 2016, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; i contribuenti resistevano con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’ente impositore deduceva la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver rigettato l’eccezione di carenza di assistenza tecnica da parte degli appellanti benché dalla copia dell’atto notificato a mezzo del servizio postale non risultasse la presenza di una procura alle liti, né l’autentica, da parte del difensore munito di procura, in calce alla sottoscrizione dell’atto di appello ad opera degli assistiti, ed in ogni caso per aver equiparato una eventuale autentica della sottoscrizione dell’atto al rilascio della procura;

2. con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, e art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello, stante la sicura difformità tra l’atto depositato presso la segreteria della Commissione e quello notificato, sul quale non risultava apposta alcuna autentica da parte del difensore;

3. con il terzo motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, e art. 32, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che la CTR aveva ritenuto ammissibile la produzione tardiva della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio benché, costituendo la stessa la mera sostituzione di una perizia di parte sul valore dei beni, avrebbe potuto essere predisposta anche prima dell’introduzione del giudizio;

4. con il quarto motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver preso in considerazione, senza una adeguata motivazione, i criteri di stima del terreno che il Comune ricorrente aveva analiticamente specificato nella scheda tecnica allegata all’accertamento.

5. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

5.1 Come correttamente rilevato dalla CTR, e verificabile dalla consultazione del fascicolo d’ufficio acquisito da questa Corte, l’atto di appello depositato presso la Commissione regionale reca in calce la procura rilasciata dai contribuenti al difensore costituito, nonché l’autentica da parte dello stesso difensore della sottoscrizione dell’atto da parte degli assistiti.

Verificato che l’appello dei contribuenti è stato proposto da un difensore munito di regolare procura, va ritenuto che l’autentica della sottoscrizione della procura valga anche come sottoscrizione dell’atto da parte del difensore.

Costituisce orientamento consolidato che la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione, ai fini dell’autenticazione della procura speciale, vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso (Cass. n. 7443 del 2017), e che in tema di contenzioso tributario, la firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura (mandato “ad litem”) in calce al ricorso introduttivo consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del ricorso medesimo (Cass. n. 21326 del 2006).

6. Anche il secondo motivo non merita accoglimento; in via generale e preliminare si devono richiamare i principi interpretativi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenze 18 marzo 2004, n. 98 e 6 dicembre 2002, n. 520) circa la costituzionalità delle norme processuali sulle cause di inammissibilità secondo cui: 1) si deve far valere l’esigenza di ridurre i profili d’inammissibilità a quelle sole cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale; 2) si deve mirare a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza; 3) i profili di forma devono essere valutati con criteri di equa razionalità; 4) si deve assicurare l’armonia sistematica del regime dell’istituto controverso con lo specifico sistema processale cui esso appartiene.

6.1 Tanto premesso, questo Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “Nel processo tributario, la mancata conformità della copia del ricorso notificata alla controparte rispetto a quella depositata in cancelleria non ne determina l’inammissibilità se riguarda soltanto l’atto di conferimento della procura e non anche il contenuto dell’atto, atteso che le disposizioni processuali tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”. (Cass. n. 27494 del 2014).

Nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull’originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia notificata alla controparte, nella quale è sufficiente che compaia un’annotazione attestante la sua presenza sull’originale (Cass. n. 16758 del 2016; n. 13208 del 2007).

Come già ritenuto da questa Corte “In tema di contenzioso tributario, la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, (richiamato dal successivo art. 53, comma 2), è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia “petitum” che “causa petendi”, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato. (Cass. n. 13058 del 2017).

Tale orientamento trova ulteriore conferma, per la comunanza dei principi ispiratori, nel principio da ultimo affermato dalle S.U. nella sentenza n. 35466 del 19.11.2021, in riferimento specifico al ricorso per cassazione, secondo cui “L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene.

Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”.

Nel corpo della motivazione, in chiusura del punto 15, le SU evidenziano che “su questo aspetto di ammissibilità incide soltanto l’originale, cui controparte, per eccepire la mancanza della procura speciale o vizi di questa differenti da quello temporale, ha la possibilità di accedere dopo il deposito”.

7. Anche il terzo motivo risulta privo di fondamento.

7.1 Secondo quanto già affermato da questa Corte “Ai fini dell’ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali” (Cass. n. 10599 del 2014).

Il giudice di merito può infatti utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. (Cass. 12422 del 2000; Cass. n. 260 del 2004).

7.2 Nell’ambito del processo tributario, la materia della produzione documentale in grado di appello, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – è interamente regolata dall’art. 58, del citato D.Lgs. che, con norma di miglior favore, al comma 1 consente al giudice di appello di disporre prove che ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte provi di non aver potuto produrre prima, e, al comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c..

Nel caso di cui al comma 2, tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva. (Cass. n. 29087 del 2018; Cass. n. 27774 del 2017) 7.3 Nella specie, facendo corretta applicazione dell’art. 58, comma 1, cit., la CTR ha ammesso la produzione documentale, anche oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, di una consulenza tecnica di ufficio relativa ad altro giudizio perché la stessa si era formata solo nel corso del giudizio di appello e che pertanto non poteva essere prodotta prima.

L’ammissibilità della produzione di documenti di successiva formazione costituisce, tra l’altro, regola generale anche del giudizio di appello civile, tendenzialmente disciplinato da norme di maggior rigore, operando il principio secondo cui: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass. n. 12574/ 2019).

8. Infondato infine il quarto motivo in quanto la CTR si è legittimamente ispirata al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, secondo cui “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”, laddove, con chiara ed ampia motivazione, ha ritenuto sul piano probatorio maggiormente attendibile la determinazione del valore venale effettuata nella CTU disposta nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra i contribuenti, in luogo di quella fornita dall’ente impositore.

La sentenza impugnata ha diffusamente argomentato sulle ragioni per cui ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla CTU dell’altro giudizio, ritenuta più condivisibile rispetto a quella utilizzata dal Comune per determinare il valore venale del terreno.

8.1 Sul punto giova ricordare che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Vedi da ultimo Cass. n. 9097 e n. 29404 del 2017).

9. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

9.1. Il Comune ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

9.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il Comune ricorrente a pagare ai contribuenti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2,500,00 per compensi professionali, ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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