Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39802 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29454/15 R.G. proposto da:

R.A., rappresentato e difeso, dall’avv. Dante Angiolelli del Foro di Pescara e disgiuntamente dall’avv. Stefano Ruggiero del Foro di Roma, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2 in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.p.A., Gruppo Equitalia S.p.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 659/06/2015 pronunciata il 25 giugno 2015 e depositata il 1 luglio 2015;

nonché sul ricorso ulteriore proposto dallo stesso:

R.A., rappresentato e difeso, come sopra dall’avv. Dante Angiolelli del Foro di Pescara e dall’avv. Stefano Ruggiero del Foro di Roma;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

e contro

EQUITALIA CENTRO S.p.A., Gruppo Equitalia S.p.A.

– intimata –

avverso il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato dall’Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 giugno 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

Che:

1. R.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti una cartella con la quale l’Agenzia delle Entrate gli intimava il pagamento della somma di 9.213,47 Euro a titolo di imposte dirette e IVA per l’anno di imposta 2008. Deduceva il ricorrente che la cartella era affetta da nullità avendo l’Ufficio omesso di notificare la preventiva comunicazione di irregolarità al fine di pervenire alla definizione agevolata prevista dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

2. La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo tardiva la costituzione del ricorrente, il cui appello veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, che con sentenza n. 659/06/2015 pronunciata il 25 giugno 2015 e depositata il 1 luglio 2015 annullava la decisione di primo grado quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, rigettandolo tuttavia nel merito, in quanto nel caso di specie, non era dato rilevare un obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio, nel senso che, nei casi soggetti al controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non ricorreva alcuna situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione in quanto il controllo sui dati riportati in dichiarazione era “di tipo documentale senza margini di tipo interpretativo”.

3. Il R. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il quale l’Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si riservava di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1, mentre l’Agente per la riscossione Equitalia Centro S.p.A. non ha opposto alcuna difesa.

6. Con memoria in data 27 luglio 2020 il ricorrente comunicava di avere depositato istanza di definizione agevolata del giudizio, essendosi avvalso delle disposizioni previste dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 comma 10 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, talché il ricorso, già fissato nell’adunanza camerale del 10 settembre 2020, veniva rinviato, onde consentire la notifica della memoria anzidetta alle controparti, e poi nuovamente fissato nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

7. L’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 convertito dalla L. n. 136 del 2018, veniva tuttavia rigettata dall’Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento notificato il 4 dicembre 2020 al R., il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione finanziaria ha opposto controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare va esaminato il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento dell’ufficio finanziario con cui è stata rigettata la domanda di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018; ricorso con cui deduce “l’inammissibilità del diniego della definizione agevolata” che, a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, citato art. 6, comma 12, andava “notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali”.

A tal fine il ricorrente richiama la Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate, secondo cui è necessario che “la determinazione di rigetto sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata”; aggiunge, inoltre, che “la notifica, in base all’art. 6, comma 12 va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,16-bis e 17”; con la precisazione contenuta nel comma 2, detto art. 16 che “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c.”.

L’eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l’inosservanza da parte dell’ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata de qua, la lite abbia determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia.

Il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 convertito dalla L. n. 136 del 2018, è stato infatti adottato dall’Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento privo di data e di protocollo dell’ufficio, notificato al R. solo in data 4 dicembre 2020.

Conseguentemente deve ritenersi priva di qualsiasi effetto l’istanza di trattazione della controversia avanzata per il tramite dell’Avvocatura dello Stato dall’Ufficio in data 7 agosto 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 13, D.L. citato.

L’evoluzione e l’esito della controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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