LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20441 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
E.A., quale ex socio, L.C., quale ex socio, L.G., quale ex socio, S.E., in proprio e quale erede di S.A. (ex socio della società), S.G., quale erede di S.A. (ex socio della società), L.R., quale ex socio, S.M.A., quale erede di S.A. (ex socio), Sa.Te., quale ex socio, Sc.An., quale ex socio, V.C., quale ex socio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Nevola e Gabriele Pafundi per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di quest’ultimo difensore in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;
– controricorrenti incidentali –
e nei confronti di:
Abitare Undici s.r.l. in liquidazione;
L.P.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 457/12/2015, depositata in data 11 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: gli ex soci della società Abitare Undici s.r.l., estinta in data 4 dicembre 2009, avevano proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 140/05/2013, atteso che la stessa era viziata da errore di fatto, avendo qualificato la società Abitare Undici s.r.l. quale società in nome collettivo, con ogni conseguenza in ordine al trattamento fiscale relativo alle obbligazioni trasferite sui singoli soci;
la Commissione tributaria regionale ha accolto la domanda di revocazione, in quanto la società, estinta in data 4 dicembre 2009, era pacificamente a responsabilità limitata e non una società in nome collettivo, come invece erroneamente ritenuto dalla precedente Commissione tributaria regionale, sicché ha pronunciato la revocazione; la stessa, inoltre, ha ritenuto non essere di propria competenza “discutere e valutare gli effetti di tale pronuncia di revocatoria nel complessivo contenzioso tra le parti, e, soprattutto, nei confronti della sentenza dei giudici di primo grado”;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidata a due motivi di censura, cui hanno resistito i controricorrenti depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo di censura, illustrato con successiva memoria;
Abitare Undici s.r.l. in liquidazione e L.P. sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione degli artt. 82,83 e 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), artt. 156,324 e 327 c.p.c., art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), artt. 398 e 402 c.p.c., dell’art. 118, disp. att., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,12,14,18,21,24,32, art. 36, comma 2, n. 4), artt. 61,64,65 e 66;
in particolare, il motivo in esame è articolato su diversi profili di censura, relativi a diversi prospettati errores in procedendo: erroneità della pronuncia per avere ritenuto che il socio L.P. aveva proposto il ricorso per revocazione; omessa specificazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che il rilevato errore di fatto era decisivo; erroneità della pronuncia per avere ritenuto di accogliere il ricorso per revocazione dei soci L.C., S.G., S.E., Sa.Te., E.A., V.C., L.R. e S.M.A., nonostante la formazione del giudicato interno sulla statuizione del giudice del gravame di inammissibilità del ricorso per tardività; insussistenza dell’errore di fatto e assenza di decisività; infine, erroneità della decisione per avere ritenuto di non dovere decidere nel merito, una volta rilevata la sussistenza dell’errore revocatorio;
in via pregiudiziale ed assorbente, va accolto il primo profilo di censura del motivo in esame;
in particolare, devesi rilevare che, con il suddetto profilo di censura, la ricorrente principale ha evidenziato, che, sebbene dalla lettura della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per revocazione non risultava che la stessa era stata conferita da L.P., in proprio o quale legale rappresentante della società, nella sentenza erano stati indicati come parti ricorrenti sia la suddetta società che il suddetto L.P.;
in particolare, parte ricorrente ha riprodotto il ricorso per revocazione (vd. pag. 29-35 del ricorso) dal quale si evince che la procura al difensore non risultava sottoscritta anche da L.P., pur essendo lo stesso socio della società;
va quindi osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 29 ottobre 2020, n. 23958), l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa;
peraltro, la mancata sottoscrizione della procura da parte del socio L.P. comporta la sua mancata partecipazione al giudizio di revocazione, sicché il giudizio di revocazione non risulta essersi svolto nel rispetto del principio della necessaria partecipazione di tutte le parti fra le quali sussiste una situazione processuale di litisconsorzio necessario;
invero, la questione devoluta al giudice della revocazione aveva riguardo all’errore di fatto compiuto da altra Commissione tributaria regionale che, nel decidere la questione della legittimità dell’avviso di accertamento notificato ai soci di una società a responsabilità limitata estinta, aveva ritenuto, oltre che la legittimità della ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi non contabilizzati, anche l’infondatezza dell’eccezione dei contribuenti dei limiti di responsabilità di ciascuno di essi in relazione alle somme percepite in sede di liquidazione, oltre che l’inammissibilità del ricorso proposto dalla socia S.G. per tardività;
si trattava, quindi di una questione che atteneva all’accertamento della sussistenza di un errore revocatorio della statuizione concernente la pretesa fatta valere nei confronti dei soci a titolo di successione negli obblighi tributari, già gravanti sulla società, per effetto dell’avvenuta estinzione di quest’ultima;
invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2010, n. 4060; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24955), sicché i soci, in qualità di successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (in termini: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070);
il rispetto del principio del litisconsorzio necessario va accertato anche nell’ambito del giudizio di revocazione;
invero, ai sensi dell’art. 402, c.p.c., “Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata”, il che postula che, ove il giudice del giudizio di revocazione abbia verificato l’errore di fatto, avendone valutato la decisività, lo stesso deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento;
sicché, propria la possibilità che il giudice della revocazione proceda ad un esame nel merito della controversia esige che tutte le parti necessarie del giudizio, in quanto legate da una situazione processuale di litisconsorzio necessario, siano parti del giudizio;
ciò precisato, la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, della mancata partecipazione al giudizio di revocazione del socio L.P., comporta che lo stesso si sia svolto senza la necessaria partecipazione di tutte le parti, cioè di tutti i soci succeduti alla società per effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
posto che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U, n. 14815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sentt. n. 15566 del 2016, n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012), ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata, nel caso di specie, dal giudice della revocazione, che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, deve essere disposta, anche d’ufficio, l’annullamento della sentenza in quanto emessa a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice della revocazione;
pertanto, in questo senso deve disporsi per la controversia in oggetto, stante la configurabilità di una situazione processuale di litisconsorzio necessario e relativa necessità di integrazione, essendosi il giudizio di revocazione celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari;
l’accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo di appello principale comporta l’assorbimento: del secondo motivo di ricorso principale, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), artt. 398 e 402 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64,65 e 66; dell’unico motivo di ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 402 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64,65 e 66, per non avere deciso nel merito la controversia, una volta accertata l’esistenza dell’errore revocatorio; in conclusione, in accoglimento del primo profilo di censura del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della sentenza resa nel giudizio di revocazione, con conseguente cassazione e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il giudizio di revocazione, affinché provveda alla integrazione del contraddittorio fra tutte le parti necessarie del giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il primo profilo di censura del primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti profili di censura nonché il secondo motivo di ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale, dichiara la nullità della sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per la integrazione del contraddittorio, cui demanda di provvedere anche sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021