Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39809 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 297/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

D.V.E., rappresentata e difesa dall’avv. Marilena Martuscelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Noschese, sito in Roma, via Cipro, 46;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 4761, depositata il 16 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 16 maggio 2014, che, in accoglimento dell’appello incidentale di D.V.E., ha annullato l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione il reddito di partecipazione, non dichiarato, prodotto dalla Giama Tannery s.r.l., di cui era socia;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo si fondava, da un lato, sulla contestazione dei maggiori imponibili realizzati dalla società, operata mediante distinto avviso di accertamento a quest’ultima notificato e, dall’altro, sulla constatazione della ristretta base partecipativa di tale società, tale da fondare la presunzione della distribuzione del reddito non dichiarato ai soci, in ragione della rispettiva quota di partecipazione;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva dichiarato la nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, in considerazione della mancata allegazione del processo verbale di constatazione;

– ha, quindi, confermato tale valutazione e, in accoglimento dell’appello incidentale della contribuente, ha condannato l’Ufficio alla rifusione (anche) delle spese processuali del giudizio di primo grado, compensate dal giudice di prime cure;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso D.V.E., la quale propone ricorso incidentale condizionato;

– avverso tale ricorso incidentale condizionato l’Agenzia non spiega alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 42, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società dovesse essere allegato all’avviso di accertamento notificato alla contribuente, socia totalitaria dell’ente, benché tale processo verbale fosse stato allegato all’avviso di accertamento notificato alla società, presupposto giuridico dell’accertamento in capo alla socia, e in quest’ultimo atto, allegato all’atto impositivo notificato alla contribuente, fossero stati riportati i punti del processo verbale di constatazione rilevanti ai fini della maggiore imposta dovuta dalla società medesima;

– con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui ha ritenuto che il contenuto del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società non fosse noto alla contribuente, benché i suoi elementi essenziali fossero stati riprodotti nell’avviso di accertamento notificato a quest’ultima;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– l’obbligo di motivazione degli atti tributari di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano allegati all’atto notificato, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente

– ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cass., ord., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., ord., 15 aprile 2013, n. 9032);

– un siffatto obbligo non impone all’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso di accertamento, in quanto deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, per cui si estende ai soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso (così, Cass., ord., 5 ottobre 2018, n. 24417);

– pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione;

– la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, in quanto si è limitata a far discendere dalla mancata conoscenza da parte della contribuente del processo verbale di constatazione notificato alla società la violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificatole, senza verificare se il contenuto di tale atto – riprodotto nel motivo di impugnazione in esame ai fini dell’assolvimento del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c. – consentisse l’individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva e, conseguentemente, un pieno esercizio del diritto di difesa;

– con il ricorso incidentale condizionato si fa valere, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione avente ad oggetto la decadenza dell’Ufficio dalla potestà impositiva;

– l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, in quanto si risolve nella proposizione di censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì di questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, per cui manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione (cfr. Cass. 12 giugno 2020, n. 11270; Cass. 22 settembre 2017, n. 22095);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà, altresì, sugli eventuali motivi del ricorso originario, riproposti in appello, non esaminati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale condizionato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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