Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39810 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3573/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

World Trade s.p.a. (unipersonale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Martelli, e Alessandro Giussani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Francesco Siacci, 38;

– controricorrente –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5971/14, depositata il 17 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 novembre 2014, che, in accoglimento dell’appello della World Trade s.p.a. (unipersonale), ha annullato l’invito ad adempiere e la successiva cartella di pagamento notificatale quale coobbligata solidale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 bis, per il pagamento dell’i.v.a. relativa ad operazioni di acquisto di personal computer, componenti e accessori, non versata dalla cedente Alexia Consulting s.r.l.;

– il giudice di appello, premesso il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, ha ritenuto che gli atti impositivi fossero carenti di motivazione, anche in relazione alla scelta di iscrivere la pretesa nel ruolo straordinario ai sensi del R.D. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11, non essendo sufficienti, a tal fine, la notifica del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della cedente e le indicazioni contenute nell’invito ad adempiere;

– ha, comunque, ritenuto, nel merito, che non vi era evidenza del fatto che le cessioni fossero avvenute a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso la World Trade s.p.a.;

– Equitalia Nord non ha svolto difese;

– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del primo e terzo motivi di ricorso e l’assorbimento dei motivi residui;

– la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 29 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, e art. 42, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11 e 15 bis, per aver la sentenza impugnata ritenuto carente di motivazione l’invito ad adempiere notificato alla contribuente in ragione della mancata allegazione a tale atto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della cedente Alexia Consulting s.r.l., benché costituente mero presupposto fattuale e di cui era stato riprodotto il contenuto essenziale nel predetto invito ad adempiere;

– con la medesima doglianza critica, altresì, la decisione della Commissione regionale per aver ritenuto che, in ogni caso, l’avviso di accertamento notificato alla Alexia Consulting s.r.l. non recava l’analitica indicazione delle fatture contestate, dei valori di mercato assunti quale parametro di riferimento del giudizio espresso sulla (non) congruità dei prezzi delle cessioni in oggetto e della ragioni poste a fondamento del recupero dell’i.v.a non versata dalla predetta Alexia Consulting s.r.l.;

– lamenta, infine, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che anche la cartella di pagamento fosse carente di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni in forza delle quali il credito era stato iscritto nel ruolo straordinario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, rappresentato dall’indicazione nell’invito ad adempiere delle regioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa erariale;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– la censura coglie nel segno nella parte in cui afferma che l’onere di motivazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, non implica anche l’allegazione ovvero la riproduzione del contenuto essenziale dell’avviso di accertamento notificato alla cedente Alexia Consulting s.r.l., in quanto tale documento non costituisce il presupposto della pretesa impositiva esercitata, rappresentato dal mero fatto dalla ricorrenza degli elementi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis (ossia, il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, l’inclusione del bene ceduto in uno di quelli contemplati dal D.M. 22 dicembre 2005, e la pattuizione di un prezzo inferiore al valore normale), esulando, dunque, dalla fattispecie dell’obbligazione tributaria;

– non e’, invece, persuasiva nella parte in cui sostiene che l’invito ad adempiere sia sufficientemente motivato, in quanto si limita ad indicare, quali elementi di fatto fondanti la pretesa esercitata, “il mancato versamento di IVA per Euro 4.587.755 da parte della Alexia Consulting s.r.l.” e l’effettuazione di cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, in favore dell’odierna contribuente, a prezzi inferiori al rispettivo valore di mercato, risultanti dall’applicazione di “uno storno dal costo di acquisto dell’i.v.a. pari al 20%”, con l’aggiunta di una percentuale di ricarico (2-3%) e dell’i.v.a. al 20%, quantificando, infine, la pretesa complessivamente considerata in Euro 143.012,00;

– ritiene questo Collegio che una siffatta indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento del provvedimento impositivo non soddisfano l’obbligo motivazionale posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la mancata indicazione analitica delle fatture emesse nei confronti della contribuente (cui si riferisce I’i.v.a. non versata dalla cedente) non consente al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, esponendolo ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa;

– né, utili indicazioni, in tal senso, si evincono dall’allegato processo verbale di constatazione elevato o dall’avviso di accertamento notificati alla Alexia Consulting s.r.l. – quest’ultimo, peraltro, come già rilevato non allegato all’atto impositivo -, atteso che, anche in tali sedi, l’i.v.a. non versata relative alle operazioni intrattenute con la contribuente è indicata in via complessiva, sia pure per singoli periodi di imposta, senza alcun riferimento analitico alle singole operazioni prese in esame;

– con riferimento alla ritenuta insufficienza motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria da parte dell’Amministrazione finanziaria, si osserva che tale cartella deve essere motivata, sia pure succintamente, con specifico riferimento al fondato pericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e il diritto di difesa del contribuente (così, Cass. 5 agosto 2021, n. 22306; Cass., ord., 14 aprile 2020, n. 7795);

– anche sotto tale profilo, la Commissione regionale, nel giudicare carente di motivazione la cartella di pagamento in ragione della mancata indicazione nella cartella delle ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, sono stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di un fondato periculum in mora tali da giustificare l’integrale riscossione del credito, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;

– la resistenza della ratio decidendi rappresentata dal difetto di motivazione dell’invito ad adempiere, aggredita con i primi due motivi di ricorso, rende del tutto irrilevante l’esame dei motivi residui con cui si contesta la validità dell’altra ratio decidendi, asseritamente erronea, consistente nell’insussistenza dei presupposti della fattispecie invocata, in quanto in nessun caso la fondatezza di tali motivi potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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