LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29411/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
G.D., e G.F., rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Cramarossa, e Maria Grazia Mastino, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Torino, via Amedeo Avogadro, 24, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 505/26/15, depositata l’11 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata l’11 maggio 2015, di reiezione dei – riuniti – appelli dalla medesima proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da G.D., in proprio e quale ex rappresentante legale e socio accomandatario della Auto G. di D.G. e C. s.a.s., e da G.F., in proprio e quale ex socio accomandante di tale società, per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per il recupero delle maggiori imposte non versate per l’anno 2005, e dei soci, per il conseguente maggiore reddito di partecipazione contestato;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo emesso nei confronti della società l’Ufficio aveva contestato una pluralità di violazioni tributarie, rilevanti ai fini sia delle imposte dirette, sia dell’i.v.a., e concernenti l’omessa contabilizzazione di componenti positive, l’indebita deduzione di costi, l’indebita detrazione dell’i.v.a. e l’omessa registrazione di fatture di acquisto intracomunitarie;
– il giudice di appello, condividendo il ragionamento sotteso alla decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero nulli, in quanto la notifica effettuata nei confronti della società contribuente era intervenuta quando quest’ultima era già cessata;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resistono, con unico controricorso, G.D., in proprio e quale ex rappresentante legale della Auto G. di Davide G. e C. s.a.s., e G.F..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, allegando che la sentenza impugnata era motivata con affermazioni apodittiche, manifestamente illogiche e intrinsecamente contraddittorie;
– il motivo è infondato;
– la Commissione regionale ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società fosse da considerare nullo, in quanto notificato nei confronti di un soggetto non più esistente, in quanto cessato e che, a seguito dell’estinzione dell’ente, l’atto andava “intestato” al suo ex legale rappresentante;
– da ciò ha fatto discendere la nullità della notifica dell’atto emesso nei confronti della società e, conseguentemente, di quelli emessi nei confronti dei soci, di cui il primo atto costituiva il presupposto;
– una siffatta argomentazione consente di individuare l’iter logico seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla censura prospettata;
– con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2913,2312,2318,2320,2324 e 2495 c.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 30,40,41, e art. 65, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, per aver il giudice di appello ritenuto che la notifica dell’atto emesso nei confronti della società, ma notificato ai suoi ex soci fosse invalida;
– il motivo è fondato;
– giova rammentare che la disciplina dettata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa – pur avendo natura dichiarativa – consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nell’ipotesi in cui, non ricorrente nel caso in esame, abbia avuto luogo in data anteriore (cfr. Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060; più recentemente, Cass. 28 febbraio 2017, n. 31037);
– alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde, tuttavia, il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);
– a tal fine, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché – analogamente a quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (cfr., oltre a Cass. n. 31037 del 2017, Cass., ord., 12 ottobre 2018, n. 25487);
– nella vicenda in esame, dal fatto che la società e i soci abbiano impugnato gli atti impositivi può desumersi che – come allegato dalla ricorrente – gli stessi fossero stati loro notificati e, comunque, che la loro impugnazione abbia sanato eventuali vizi della notificazione;
– in ogni caso, l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell’invalidità della notifica alla società stessa, avuto riguardo al realizzarsi del menzionato effetto di tipo successorio (cfr. Cass., ord., 30 luglio 2020, n. 16365; Cass., ord., 20 settembre 2019, n. 23534);
– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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