Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39812 del 14/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1399/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Euro.Co.M. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Lucisano, e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Crescenzio, 91;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 831/5/16, depositata il 27 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 27 giugno 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Euro.Co.M. Immobiliare s.r.l. per l’annullamento di plurimi avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni dal 2007 al 2011 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traevano origine dalla, contestazione di una frode fiscale, caratterizzata dalla reciproca emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte dei soggetti coinvolti;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso la Euro.Co.M. Immobiliare s.r.l., la quale propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

– avverso tale ricorso l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118, disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 53 e 61, per carenza di supporto motivazionale della sentenza impugnata;

– il motivo è infondato, in quanto si risolve, principalmente, nella contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse offerto “alcuna prova” dell’inesistenza oggettiva delle operazioni rilevate, escludendo, in particolare, che le fatture in contestazione fossero state emesse e annotate al fine di ottenere accesso al credito bancario;

– sotto altro profilo, la ricorrente contesta la argomentazione posta a fondamento della ritenuta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per carenza di motivazione, ritenendola non corretta e, dunque, facendo valere non già l’assenza dell’argomentazione della sentenza, quanto la sua erroneità;

– priva di pregio, da ultimo, è la doglianza anche nella parte in cui lamenta che il giudice di appello, pur ammettendo implicitamente che alcune delle operazioni erano oggettivamente inesistenti, non ha provveduto alla rideterminazione della pretesa fiscale, non venendo in rilievo la prospettazione di un deficit nell’apparato argomentativo;

– con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, 40 e 41-bis, del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, della L. 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, conv. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, art. 38-bis, e art. 54, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, della Dir. n. 77/388/CE, art. 17, e della Dir. n. 2006/112/CE, art. 167, per aver la Commissione regionale affermato che, in una situazione quale quella in esame, era onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare l’insussistenza dei presupposti per la deduzione dei costi e la detrazione della relativa i.v.a.;

– il motivo è fondato;

– nel caso, ricorrente nella specie, in cui l’Ufficio ritenga che le fatture rilevate concernano operazioni oggettivamente inesistenti, cioè siano una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., ord., 19 ottobre 2018, n. 26453; Cass., ord., 15 maggio 2018, n. 11873);

– quest’ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;

– pertanto, il giudice di appello, nel ritenere tout court che l’onere di dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni gravasse sull’Ufficio, pur in una situazione in cui quest’ultimo aveva allegato elementi indiziari a sostegno dell’assunto dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, quali la sostanziale reciprocità delle fatture, il contenuto delle dichiarazioni rese da una dipendente di una delle società coinvolte, la natura di cartiera di altra società partecipe alle operazioni, l’affidamento della gestione di diverse delle società coinvolte ad un unico amministratore e l’assenza di riscontri documentali in ordine all’esecuzione delle prestazioni, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione della L. 8 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 13, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, per aver la sentenza impugnata ritenuto l’ente impositore fosse venuto meno all’obbligo di motivare i suoi provvedimenti nel momento in cui aveva opposto il suo diniego alla richiesta della contribuente di accedere ai processi verbali di constatazione elevati nei confronti di altre società interessate dall’attività di indagine;

– il motivo è fondato;

– l’onere di motivazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, non implica anche l’allegazione – ovvero la riproduzione del contenuto essenziale di atti istruttori compiuti con riferimento ad altri soggetti coinvolti nella medesima indagine, in quanto tali documenti non costituiscono il presupposto della pretesa impositiva esercitata, esulando, dunque, dalla fattispecie dell’obbligazione tributaria;

– infatti, un siffatto obbligo è soddisfatto quando l’atto impositivo pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria;

– pertanto, la sussistenza del vizio in oggetto richiede l’accertamento da parte del giudice di merito che, a seguito della mancata conoscenza da parte della contribuente dei fatti contenuti nei processi verbali di constatazione elevati agli altri soggetti, sia stato pregiudicato il pieno esercizio del diritto di difesa della stessa;

– il giudice di appello non ha provveduto ad un siffatto accertamento per cui la sentenza non si sottrae alla censura formulata;

– all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento dell’ultimo motivo del ricorso principale con cui l’Agenzia lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, individuati nelle circostanze poste a fondamento delle doglianze per violazione di legge accolte;

– il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare la nullità degli atti impositivi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;

– il motivo è infondato;

– le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, mentre nel caso in esame non vi è evidenza di una siffatta circostanza (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823);

– con riferimento alle riprese fiscali relative all’i.v.a., le violazioni inerenti all’esercizio del diritto al contraddittorio endoprocedimentale determinano l’invalidità dell’atto solo qualora il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che tali ragioni avrebbero potuto comportare un risultato diverso (cfr. Corte Giust., 3 luglio 2014, Kamino; tra la giurisprudenza domestica, da ultimo, cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27421);

– nel caso in esame, non vi è evidenza che il contribuente abbia provveduto, nel corso del giudizio di merito, all’allegazione delle ragioni che, per effetto della compressione del suo diritto di difesa endoprocedimentale, non ha potuto illustrare adeguatamente;

– va, invece, dichiarato assorbito il ricorso incidentale affidato a due motivi, in quanto vertenti su questioni (domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., e alle spese processuali) la cui decisione è dipendente dall’accertamento della sussistenza del diritto per il quale è disposto il rinvio della sentenza impugnata al giudice di appello e che possono essere fatte valere in tale giudizio;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle questioni oggetto dei motivi del ricorso originario, riproposte in appello, non esaminate dal giudice;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo e assorbito il restante; dichiara assorbito il ricorso incidentale e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale condizionato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472