Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39814 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 625 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

P.P., e P.D., quali ex soci di Jopidì Art.

s.n.c.- cancellata dal registro delle imprese in data ***** –

rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Sguera, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni Romano, in Roma, Via Valadier, n. 43;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4400/15/14, depositata in data 8 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 4400/15/14, depositata in data 8 maggio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da Jopidì Art. s.n.c. e da P.P. e P.D., quali soci nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 187/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rispettivamente contestato, nei confronti della società, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2006, stante l’emerso comportamento antieconomico di quest’ultima, con rideterminazione della percentuale di ricarico nella misura media prevista dagli studi di settore e, nei confronti dei soci, un maggiore reddito di partecipazione ai fini Irpef;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era legittimo l’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi della società operato dall’Ufficio con applicazione di una maggiore percentuale di ricarico nella misura media di cui agli studi di settore, essendo emerso dall’esame della documentazione contabile esibita dalla contribuente a seguito di invio questionario – a prescindere dalla falsità o meno della omessa esibizione del libro inventari o dalla sua irregolarità (quest’ultima circostanza non oggetto di specifica contestazione) – un comportamento antieconomico tenuto dalla società non solo nell’anno verificato (2006) ma anche in quelli pregressi (2004-2005) e successivi (2008); a fronte di tale ricostruzione reddituale, la contribuente aveva addotto a giustificazione della detta condotta e della richiesta, avanzata in subordine, di applicazione della percentuale di ricarico nella misura minima prevista dagli studi di settori (41%) una serie di argomenti (pedonalizzazione della strada ove era ubicato il negozio, forte concorrenza di due nuovi centri commerciali, con conseguente riduzione dei prezzi, sopraggiunta crisi economica che portava, nel 2012, alla chiusura dell’attività) rimasti “del tutto privi di riscontri probatori”;

-avverso la sentenza della CTR, P.P. e P.D., quali ex soci di Jopidì Art. s.n.c.- cancellata dal registro delle imprese in data ***** – propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima la ricostruzione di maggiori ricavi operata dall’Ufficio sulla base dell’applicazione di una percentuale di ricarico nella misura media prevista dagli studi di settore, senza che l’accertamento induttivo si fondasse su presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo stata effettuata alcuna concreta comparazione, neppure a campione, tra i prezzi di acquisto e vendita dei prodotti commercializzati e, pertanto, alcun calcolo di una effettiva “media aritmetica semplice o ponderata” aderente alla realtà specifica della società verificata;

– il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– la giurisprudenza costante di questa Corte ha chiarito che, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, i ricavi possano essere ritenuti falsi anche in base alla loro sproporzione, per difetto, rispetto ai costi e che, in tale contesto, sia possibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383-01, secondo cui l’accertamento analitico-induttivo, è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione). In particolare è stato da tempo chiarito che “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (ex multis: Cass., sez. 5, n. 33508 del 2018; n. 20060 del 2014); egualmente, in materia di IVA, è stato soggiunto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (cfr., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; eadem, Sez. 5. Ordinanza n. 25217 del 11/101/2018; n. 32624 del 2019);

– si è ribadito che, a prescindere dal metodo di accertamento adottato (analitico-induttivo o induttivo), l’apparente antieconomicità di un’operazione costituisce elemento presuntivo, della capacità contributiva non dichiarata, che libera gli accertatori da altri incombenti probatori, e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare la regolarità dell’operazione, anche in relazione alla sua apparente antieconomicità (conf., con riferimento all’accertamento analitico-induttivo: Cass. 31/10/2018, n. 27804; Cass. 2019 n. 34709);

– nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e dell’art. 2729 c.c., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto costituire indice presuntivo, grave, preciso e concordante dei maggiori ricavi non contabilizzati, la antieconomicità del comportamento tenuto dalla contribuente non solo nel corso dell’anno di imposta verificato (2006) ma anche negli anni pregressi (2004-2005) e in quelli successivi (2008); con ciò legittimando correttamente la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio attraverso l’applicazione – stante la mancata esibizione del libro degli inventari o, quantomeno, la incontestata irregolare indicazione delle rimanenze di magazzino nel “foglio” trasmesso all’Agenzia – di una maggiore percentuale di ricarico nella misura media prevista dagli studi di settore (“applicando al costo del venduto dichiarato una percentuale di ricarico media tra il valore minimo – 41% – e quello massimo – 171% – indicato dallo studio di settore prodotto TMO6A per attività omogenee con medesime caratteristiche strutturali”, pag. 13 del ricorso); ciò in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di accertamento di maggiori ricavi derivanti dall’attività d’impresa e sottratti al reddito imponibile, qualora l’esame delle scritture contabili evidenzi un difetto di veridicità, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale può utilizzare “i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento” (Cass. n. 11813 del 6/8/2002; Cass. n. 10344 del 7/5/2007). Si è anche avuto modo di precisare che “la rideterminazione del ricarico, operata in base a dati non privi di concretezza – quali i prezzi unitari di acquisto e di vendita, l’incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, il ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un’analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita – costituisce operazione senz’altro legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume d’affari, salva l’eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione” (Cass., sez. 5, n. 13816 del 18/9/2003; Cass. n. 9904 del 2020); nel caso in esame, la CTR, a fronte della ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base dell’applicazione di una percentuale di ricarico nella misura media prevista dagli studi di settore, ha ritenuto- con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- del tutto “privi di riscontri probatori” gli argomenti (pedonalizzazione della strada ove era ubicato il negozio, forte concorrenza di due nuovi centri commerciali, con conseguente riduzione dei prezzi, sopraggiunta crisi economica che portava, nel 2012, alla chiusura dell’attività) addotti dalla contribuente a giustificazione della condotta antieconomica tenuta e della richiesta, avanzata in subordine, di applicazione della percentuale di ricarico nella misura minima prevista dagli studi di settore; al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961);

– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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