LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1583 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
C.G., in qualità di socio della CE.BA s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Laudante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Mariagrazia Affatato, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 297;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5533/15/15, depositata in data 9 giugno 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 5533/15/15, depositata in data 9 giugno 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.G., in qualità di socia della CE.BA s.n.c. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3876/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, per l’anno di imposta 2007, ai fini Irap, Iva e altro;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che la contribuente aveva riproposto in appello le medesime doglianze formulate in primo grado di decadenza per tardività della notifica della cartella senza contestare l’affermazione della CTP circa l’espresso riferimento nella cartella a una comunicazione consegnata in data 31.5.2010; l’assenza di motivi specifici del gravame ne comportava l’inammissibilità;
– avverso la sentenza della CTR, C.G., in qualità di socia della CE.BA, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la concessionaria;
– la ricorrente ha depositato delibera di ammissione al patrocino a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124;
– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di gravame concernente l’assunta decadenza dalla riscossione per violazione della L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, essendosi limitata superficialmente ad affermare, nel rigettare l’appello, che la contribuente non aveva censurato la affermazione della CTP in ordine all’espresso riferimento contenuto nella cartella a una comunicazione consegnata il 31.5.2010, il che costituiva circostanza non corrispondente al vero, avendo la contribuente contestato specificamente tale conclusione del giudice di primo grado;
– il motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità delle censure proposte, con ciò spogliandosi della potestas iudicandi rispetto al merito del gravame medesimo;
– con il secondo motivo, si denuncia la nullità della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, degli artt. 3 e 53 Cost., per intervenuto giudicato favorevole al socio coobbligato C.A. inerente la medesima cartella in forza della sentenza della CTP di Caserta n. 4526/02/14, emessa il 19 maggio 2014, e depositata il 18 giugno 2014, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo;
– il motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente la difformità della decisione della CTR dal giudicato esterno formatosi, in altro giudizio, tra il creditore e un altro condebitore solidale in merito alla medesima cartella, chiedendone l’estensione alla contribuente, si profila inammissibile;
– detto precedente ed il suo passaggio in giudicato sono, come dedotti, con il secondo motivo di ricorso, a fondamento di eccezione di giudicato esterno, nel pieno rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza, avendone la ricorrente depositato copia conforme con attestazione del passaggio in giudicato;
– va osservato che, in deroga alla previsione del comma 1, l’art. 1306 c.c., comma 2, consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015). Peraltro, l’eccezione alla efficacia soggettiva del giudicato opera nei soli rapporti tra creditore e condebitore, non anche in sede di regresso tra condebitori (Cass. n. 16117 del 26/06/2013). Il principio – che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo, Cass. n. 303 del 2019, n. 33095/2019), atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi e, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes (Cass. n. 33436 del 27/12/2018; Cass. n. 3204 del 09/02/2018; per un’applicazione anche all’atto irrogativo di sanzioni cfr. Cass. n. 26008 del 20/11/2013) – incontra, peraltro, due limiti: a) il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008. Secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicché la sua applicazione, in favore del condebitore d’imposta, non trova ostacolo nell’inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato; per Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019 la norma trova applicazione anche nei confronti di chi abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (Cass. n. 20559 del 30/09/2014; Cass. n. 1779 del 29/01/2007);
– pertanto, il principio di diritto interno per il quale la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale può essere opposta al creditore da altro condebitore solidale è applicabile, anche in materia tributaria, alle seguenti quattro condizioni: 1) che la sentenza sia passata in giudicato; 2) che non si sia già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore (sia perché il condebitore abbia preso parte allo stesso giudizio e non abbia proposto impugnazione, sia perché il giudicato sia intervenuto in altro autonomo giudizio). In proposito il giudicato è opponibile sia se penda giudizio non ancora definito, sia se il condebitore sia rimasto inerte e non abbia impugnato l’atto impositivo; 3) che, ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in giudizio, nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della scadenza del termine per l’ultima allegazione difensiva delle parti nel giudizio precedente a quello in cui viene dedotto (cfr. Cass. n. 14883 del 31/05/2019); 4) che il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo (Cass. n. 33095 del 2019);
– in tema di impugnazioni, l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U. 20/10/2010, n. 21493; v. anche Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; n. 14883 del 2019);
– in particolare, questa Corte ha precisato che “nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso” (Cass. n. 14883 del 2019);
– nella specie, avuto riguardo alla copia conforme della sentenza della CTP di Caserta n. 4526/02/14 depositata il 18 giugno 2014, con attestazione di passaggio in giudicato, si evince la formazione del giudicato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (trattandosi di giudizio in primo grado iniziato successivamente al 4-7-2009) e dunque in data 2 febbraio 2015 (tenendo conto anche della sospensione dei termini feriali), nel corso del giudizio di appello (proposto in data 12.12.2014) e ben prima dello scadere del termine fino a venti giorni prima dell’udienza di discussione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 61 e 32, senza la tempestiva deduzione in sede di gravame; ciò comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, potendo essere impugnabile la sentenza della CTR emessa in difformità da tale giudicato soltanto con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5;
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;
– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimastcl intimata la società concessionaria;
– risultando l’ammissione al gratuito patrocinio in via provvisoria e anticipata, sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributo (Cass., sez. un. 4315 del 20/2/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021