LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27095/2012 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Finim Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 322, presso lo studio dell’avvocato Croce Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monti Angela Maria;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.
FATTO DI CAUSA Con il presente ricorso per cassazione (R.G.N. 27095/2012), proposto con atto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 16 novembre 2012, la Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 34/2012, depositata in data 12 aprile 2012 e notificata in data 17 settembre 2012, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n. 46, aveva confermato la sentenza n. 17/l/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da FINIM Srl contro l’avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2005, escludendo la ripresa di corrispettivi imponibili inerenti i rapporti con l’autosalone Galauto e riconoscendo la parziale deducibilità dei costi per carburante che l’Agenzia delle Entrate aveva invece completamente escluso per mancanza di documentazione e di prova della inerenza.
Nel proprio fascicolo processuale, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, la ricorrente ha inserito la copia autentica della diversa sentenza n. 35/46/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza n. 179/1/2009, la quale aveva deciso sulla impugnazione contro l’avviso di accertamento emesso a carico della FINIM Srl relativamente ad IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2003, con riguardo, in particolare, a riprese di corrispettivi imponibili fuori campo IVA risultanti da note di credito emesse nei confronti di persone collegate agli organo societari e di costi relativi ad acquisto di carburante.
La Srl FINIM si è costituita tardivamente con controricorso notificato alla Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2013 al fine di fare valere la inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e contestando comunque anche la sua ammissibilità e fondatezza, facendo altresì rilevare che il ricorso, rivolto contro una sentenza diversa da quella depositata, era affetto da radicale errore percettivo nell’individuazione della decisione impugnata tale da determinarne, anche sotto tale profilo, la inammissibilità.
Con successivo atto depositato anteriormente all’adunanza camerale, inizialmente fissata per il 13 marzo 2019, la FINIM Srl ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, convertito dalla L. n. 293 del 2018, per cui questa Corte, con ordinanza in data 13 marzo 2019, apparendo la controversia definibile ai fini della previsione normativa citata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Successivamente però il difensore della contribuente, con istanza in data 5 maggio 2021, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la trattazione definitiva del ricorso, che è stato quindi chiamato per la odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la richiesta di parte contribuente di fissazione di una nuova udienza per la “trattazione definitiva del ricorso” è indicativa del fatto che la prospettiva di adesione al “condono” è stata abbandonata, per cui il ricorso deve essere deciso in base all’atto inizialmente depositato.
Ciò premesso, con un unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza N. 34/46/2012 della CTR della Lombardia, relativa all’accertamento pera annualità di imposta 2005, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 dis. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poiché il giudice di appello non aveva assolto in alcun modo l’obbligo motivazionale che gli incombeva con riguardo ai motivi di appello che erano stati solo esposti nella sentenza di appello, ma non esaminati.
Con il controricorso la intimata, che ha sostenuto di essersi costituita tardivamente per mera prudenza al fine di eccepire la inammissibilità del ricorso avversario, quando era venuta a conoscenza della pendenza del ricorso per cassazione avendo inoltrato istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate di Pavia, nel convincimento che la sentenza fosse in giudicato, ha dedotto che, come verificato attraverso l’accesso al fascicolo processuale presso la Corte di cassazione, la notificazione del ricorso era inesistente poiché eseguita tramite il servizio postale con plico indirizzato al difensore Dott. M.F., in *****, mai ad esso pervenuto evidentemente perché l’indirizzo del difensore, come risultava da tutti gli atti di causa, era quello diverso di *****, con conseguente inammissibilità dei ricorso e passaggio in giudicato della sentenza di appello. Ha dedotto altresì che il ricorso, rivolto contro una sentenza diversa da quella depositata, fra l’altro già impugnata separatamente con altro ricorso per cassazione NRG 26720/2012, era affetto da radicale errore percettivo nell’individuazione della decisione impugnata tale da inficiare la pertinenza dei motivi di censura alla decisione oggetto della impugnazione e, come tale, inammissibile anche sotto tale profilo.
La Agenzia, con memoria in data 25 febbraio 2019, ha replicato che la notificazione del ricorso non poteva essere ritenuta inesistente bensì solo nulla e sanata ex tunc dalla costituzione della controparte, poiché il ricorso era stato spedito tempestivamente all’indirizzo del procuratore presso cui la società aveva eletto domicilio in grado di appello, mentre la notifica non era andata a buon fine solo a causa dell’errata scrittura, da parte della richiedente, del numero civico, indicato in 20, anziché in 2, senza che nessuna ricerca fosse stata eseguita dal notificante per reperire il destinatario, mentre la procedura di notificazione si era comunque conclusa con la restituzione del plico al mittente con la dicitura “sconosciuto” e la contribuente si era costituita con controricorso notificato il 20 giugno 2013, così sanando il vizio di nullità del procedimento notificatorio.
La notificazione del ricorso, così come rilevato dalla contribuente, è in effetti inesistente.
Premesso che la notificazione del ricorso doveva essere eseguita nello studio del difensore nominato nel giudizio di merito presso il quale la parte contribuente aveva eletto domicilio, e cioè in *****, come risulta anche dalla intestazione della sentenza di appello, nella specie, dagli atti depositati dalla Agenzia delle Entrate ricorrente con il ricorso, emerge soltanto la consegna del plico all’agente postale in data ***** ai fini della spedizione della raccomandata postale all’indirizzo “erroneo” di *****, in assenza di qualsiasi restituzione del plico. Successivamente, con la memoria del 25.2.2019, la Agenzia ha depositato un avviso di ricevimento della raccomandata, però proprio da esso risulta che l’atto non è mai stato consegnato al destinatario, posto che il destinatario, in data 19.11.2012, è risultato sconosciuto all’indirizzo indicato, per cui il plico è stato depositato dall’agente postale presso l’Ufficio e nessuna ulteriore attività è stata posta in essere aì finì della identificazione dell’indirizzo effettivo del destinatario.
Orbene, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione o tanto meno con la consegna dell’atto all’ufficio postale ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento -ovvero il che è equivalente, la produzione successiva, da parte del ricorrente, di un avviso su cui l’agente postale ha certificato che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato nella richiesta di notificazione, cosicché l’atto non era mai stato posto nella disponibilità del destinatario-comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017 Rv. 646413 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, RV. 613239 – 01), senza che sia ammesso neppure il rinvio dell’udienza per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01).
Si è in tal caso al di fuori dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, invocato dalla Agenzia ricorrente, per cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso sì riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 Rv. 640604 – 01), poiché la possibilità di ordinare il rinnovo della notificazione presuppone una notificazione nulla. Si ricade invece nell’ambito della notificazione inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle ìpotesì in cuì venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, come quando, ad esempio l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa, ovvero non venga neppure restituito al mittente.
E’ opportuno aggiungere che, con riferimento ad un caso del tutto speculare a quello in esame, questa Corte ha ritenuto che “A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante” (v. Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010 Rv. 612146 – 01 e successive conformi; v. ancora, successivamente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21037 del 18/10/2016 Rv. 641409 – 01: “Ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, costituendo tale indicazione una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”).
Ma, se anche, in ipotesi, l’errore non fosse stato imputabile al notificante – il che non è nel caso in esame, poiché la Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la indicazione di un erroneo indirizzo era imputabile a proprio errore nella scrittura del numero civico -, le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez Un. 14594 del 2016 rv. 640441 01) hanno ritenuto che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (v. ancora Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018 Rv. 650482 – 01; successive conformi, da ultimo Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 Rv. 658886 – 01).
Difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata e in conseguenza del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Resta assorbita la questione di inammissibilità del ricorso dedotta con riguardo alla difformità tra il testo del provvedimento oggetto del ricorso (la sentenza n. 34/46/2012 della CTR della Lombardia relativa all’accertamento per la annualità 2005, sentenza, fra l’altro, già impugnata separatamente) e il testo del diverso provvedimento (la sentenza n. 35/46/2012), depositato in atti dalla ricorrente, che riguarda – come risulta dalla sentenza depositata dalla ricorrente – un accertamento relativo ad una diversa annualità di imposta (2003).
Dalla soccombenza deriva la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. Non sussistono, ratione temporis, i presupposti per la applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in ordine al raddoppio del contributo unificato e comunque si tratta di ricorrente che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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