Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39819 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33234/2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, K.A., cittadino del *****, ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, comunicato il 3 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancora, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito, il 26 gennaio del 2016, dal Paese d’origine, poiché perseguitato, in qualità di iscritto al partito del ***** (“*****”), dai membri del partito antagonista “*****”) era per nulla circostanziato e intrinsecamente contraddittorio (“come già ampiamente segnalato dalla Commissione territoriale”), nonché implausibile (“perché è improbabile che dopo appena sei giorni dall’affiliazione al partito *****, il richiedente abbia subito il primo ed unico attacco da parte di appartenenti al partito avversario”, e per non aver “raccontato nulla della sua attività pregressa”, là dove dalle dichiarazioni rese emergerebbe “un rancore sopito da tempo nei suo confronti da parte degli avversari”); b) con riguardo alla “valutazione dell’autenticità dei documenti prodotti dai richiedenti asilo del *****” (ossia, “passaporti fraudolenti – “in base alle “informazioni reperite da Immigration and Refugee Board of Canada, *****: Rapporti di documenti fraudolenti (2011-2015), 20 agosto 2015” -, “gli elementi di non genuino confezionamento dei documenti versati in atti (si rinvia alle incongruenze indicate nel provvedimento impugnato), unitamente alle informazioni reperite dalle fonti consultate, inducono a considerare non autentica la documentazione versata in atti”; c) in base a report EASO del 2017, il ***** risultava essere una democrazia multipartitica con una cultura politica caratterizzata da violenze e scontri, interessanti però il partito islamista e i vertici del *****, mentre non vi era una “esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate sia da parte dello Stato, sia da parte di soggetti non statali”; d) non erano ravvisabili, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; e) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e, quanto all’integrazione in Italia, per non esser sufficiente, di per sé, la prova di un rapporto di lavoro “anche piuttosto stabile”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

4. – Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo è dedotta, con una pluralità di censure, la “violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria”, ossia degli “D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 comma 1, lett. c-ter (per la protezione umanitaria).

2. – Con il secondo motivo è denunciata la “violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. a) ed e) “, per non aver il Tribunale di Ancona, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, “nemmeno tentato di verificare l’autenticità della documentazione offerta tempestivamente dall’istante” (passaporti).

3. – Con il terzo motivo è lamentata la violazione del principio del “non refoulement” di cui agli artt. 3 CEDU e 33 della Convenzione di Ginevra e in relazione al rischio rischierebbe di subire un grave danno ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1 lett. b).

4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene – come anche rilevato dal p.m. con le proprie conclusioni scritte – alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, giacché tale, per la sua evidente equivocità, non è l’espressione “Anche per autentica” (apposta in calce alla procura in esame) che attiene, di per sé, alla sola firma del richiedente asilo e che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

5. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque inammissibili sotto ulteriori profili.

Il primo e il secondo motivo, in punto di protezione umanitaria, poiché il giudice del merito ha effettuato, dandone conto con motivazione non apparente, la necessaria valutazione comparativa tra Paese di origine e Paese di accoglienza del richiedente.

Il primo motivo, in punto di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, poiché il giudice di merito ha correttamente applicato il principio per cui le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento di dette forme di protezione e le censure non colgono tale ratio decidendi.

Il terzo motivo poiché (al di là del rilievo che non vi e’, in materia, alcun margine di diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3: tra le altre, Cass. n. 19176/2020), esso veicola nuovamente doglianze che, nella sostanza, attengono al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), già in precedenza scrutinate come inammissibili.

6. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c.

Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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