Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39827 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5524-2019 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’Avvocato ARMANDO VENETO, rappresentata e difesa dall’Avvocato NUNZIO RAIMONDI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonché nei confronti di:

A.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Nonché sul ricorso incidentale proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

nonché nei confronti di:

G.E.;

– intimata –

Nonché sul ricorso incidentale proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI, 61, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO VENETO, rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIO RAIMONDI;

– ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA;

– intimati –

e nei confronti di:

G.E., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1391/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- G.E., medico specializzato, ha agito in giudizio, insieme ad altri colleghi, per vedersi riconosciuto il diritto ad una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione svolto, ed ha premesso che la remunerazione era stata prevista dalla Direttiva 93/16/CE, che solo con D.Lgs. n. 368 del 1999 lo Stato italiano l’ha attuata, ma senza però provvedere concretamente alla corresponsione, in quanto per ragioni di bilancio, la previsione di tale legge è stata rinviata, per essere definitivamente attuata con D.P.C.M. 7 marzo 2007, ma solo per gli anni accademici dal 2006-2007 in poi.

In sostanza, la domanda della ricorrente era volta ad una applicazione retroattiva delle disposizioni del suddetto D.P.C.M., o comunque, in caso contrario a vedersi riconosciuta, per gli anni di sua specializzazione, una remunerazione adeguata, superiore a quella corrisposta di fatto.

Inoltre, la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la remunerazione effettivamente percepita fosse adeguata su base triennale.

1.1.- Il ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Catanzaro, e la relativa decisione confermata dalla Corte di Appello.

Quest’ultima ha osservato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire l’ammontare della remunerazione spettante ai medici specializzandi; che nessun vincolo il legislatore subisce dal diritto dell’Unione; che infine non è previsto dal regime normativo vigente alcun diritto alla rideterminazione triennale.

2.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la G. con due motivi, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e nei confronti dei ministeri indicati in epigrafe e degli altri medici pure lì indicati, mentre hanno proposto ricorso incidentale adesivo sia V.G. che N.G.: quest’ultimo ha proposto un ricorso incidentale praticamente sovrapponibile, per argomenti, a quello principale, mentre il V. ha argomentato in modo autonomo relativamente alla sola questione, posta con il primo motivo del ricorso principale, della adeguatezza della remunerazione.

3.-La Presidenza del Consiglio, che si è costituita unitamente ai ministeri, ha proposto controricorso sia al ricorso principale che al ricorso incidentale di V.G..

CONSIDERATO

CHE:

4.- I due ricorsi incidentali vanno trattati unitamente al ricorso principale, in seno al quale sono stati proposti.

5.- La ricorrente G. non indica né che tipo di specializzazione ha conseguito né l’anno del conseguimento. La prima omissione potrebbe essere irrilevante, non avendo influenza sulla questione posta con il ricorso. La seconda potrebbe esserlo, dal momento che chiede l’applicazione retroattiva del D.P.C.M. 2007 o comunque una retribuzione più adeguata di quella prevista da tale decreto: per altro verso questa domanda contiene l’implicita indicazione che la specializzazione è anteriore.

6.-Le questioni poste dai ricorrenti, sia G., da un lato, che V. e N., dall’altro, sono due: a) quella dell’adeguatezza della remunerazione percepita, prima del D.P.C.M. 2007; b) quella dell’adeguamento rivalutazione triennale della remunerazione.

7.-La prima questione è posta con il primo motivo del ricorso principale ( G.), con l’unico motivo del ricorso incidentale V., e con il primo motivo del ricorso incidentale N..

G. e N. denunciano violazione della Direttiva 93/16/CE, mentre formalmente il N., con il ricorso incidentale pone la questione di violazione, oltre che di tale direttiva anche della violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, delle L. n. 370 del 1999, L. n. 368 del 1999, L. n. 266 del 2005 e degli artt. 1, 10, 11, 12 preleggi.

La questione è la seguente.

Pur avendo i ricorrenti percepito una remunerazione per gli anni di specializzazione svolti, stabilita in Euro 11.103,82, senza rivalutazione per ogni anno, ritengono tale somma non adeguata alle funzioni svolte e fanno presente come, proprio per essersi avveduto di tale inadeguatezza, il legislatore nel 1999 (D.Lgs. n. 368 del 1999) ha previsto un diverso regime, stabilendo una forma contrattuale di impiego del medico specializzando e prevedendo a suo favore la somma, più che doppia, di 22700 Euro, a prescindere dal tipo di specializzazione ed una cifra varabile, in aggiunta a quella, a seconda invece della specializzazione seguita.

Tuttavia, l’entrata in vigore di questo regime economico è stata rinviata per ragioni di bilancio, sino al 2007, quando con apposito D.P.C.M. è stata decisa la sua entrata in vigore, limitatamente agli iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007 in poi.

I ricorrenti ritengono che il legislatore abbia fatto una scelta in violazione sia del diritto dell’Unione che della Costituzione limitando l’incremento economico ai futuri specializzandi, ed escludendo quelli che comunque si erano iscritti dopo la legge del 1999 che aveva introdotto l’incremento, poi rinviato.

Ritengono altresì che, a prescindere dall’applicazione retroattiva che deve farsi del D.P.C.M. del 2007, la remunerazione di fatto corrisposta per gli specializzandi iscritti anteriormente non sia adeguata, anche alla luce del canone di cui all’art. 36 Cost., e che il legislatore non abbia discrezionalità- che invece sindacabile dal giudice in base ai parametri costituzionali ed Europei – nello stabilire una qualunque remunerazione, fosse anche del tutto irrisoria.

Concludono nel senso, che ove si ritenga di non dover fare applicazione retroattiva del D.P.C.M. del 2007, va affermato il loro diritto ad una retribuzione adeguata per gli anni di specializzazione, o comunque il risarcimento del danno per fatto illecito del legislatore che, avendo differito la sua stessa legge, ha leso il loro diritto a quella retribuzione.

8.- Il motivo comune ai tre ricorsi è infondato.

Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui: ” La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit.” (Cass. 6355/2018; Cass. 13445/2018; Cass. 14168/2019), né questa soluzione comporta disparità di trattamento “tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica” (Cass. 4449/2018).

Questo orientamento va ovviamente seguito, con la conseguenza che non può ritenersi né una applicazione retroattiva del D.P.C.M. del 2017, né un illecito dello Stato nel differimento dell’entrata in vigore del nuovo trattamento economico, né infine una violazione del principio di adeguatezza della retribuzione, tenuto conto del fatto che il medico specializzando, tra l’altro, non è da considerarsi un lavoratore subordinato, ma parte di un contratto di formazione lavoro (Cass. 18670/ 2017), con evidenti conseguenze quanto alla adeguatezza della retribuzione.

8.-La seconda questione è posta dal secondo motivo di ricorso della G., e del ricorso incidentale adesivo di N., che lamentano violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

La loro tesi è che, a prescindere dal diritto ad una adeguata retribuzione, come sopra illustrato, le somme percepite per la frequenza della specializzazione avrebbero dovuto essere soggette a rivalutazione periodica, in quanto inizialmente prevista dal D.lvo 257 del 1991, questa forma di adeguamento, bloccata per gli altri dipendenti dalla L. 384 del 1992, ha ripreso vigore, per gli specializzandi, a partire dal 31.12.1993, a differenza che per gli altri.

8.- Il motivo è infondato.

Anche su questo punto è consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare piena continuità (si vedano, in particolare: Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto – in base a successive disposizioni legislative – fino al 2004, ed è escluso in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01): in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e, con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di quanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi conseguenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993; L. n. 549 del 1995; L. n. 662 del 1996, L. n. 449 del 1997; L. n. 488 del 1999 e L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento.

I ricorsi vanno dunque rigettati.

Considerato tuttavia che i suddetti orientamenti si sono consolidati dopo la proposizione del ricorso, le spese possono compensarsi.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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