Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.39829 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso n. 10054/2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza San Lorenzo in Lucina numero 26 presso lo studio dell’avvocato De Giorgio Sergio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Banco Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/a presso lo studio dell’avvocato Annecchino Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Valente Silvio;

– controricorrente –

nonché contro M.P., e Pe.Ri. nella qualità di eredi di M.A.;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Giorgio Costantino, per la controricorrente, per delega dell’avvocato Valente Silvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

) P.L. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza n. 45 del 2017 depositata il 16/01/2017, oò notificatagli il 06/02/2017, della Corte d’Appello di Lecce e contro la sentenza non definitiva n. 729 del 02/08/2011 della medesima Corte d’Appello, depositata il 12/09/2011, nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. e del sig. M.A..

) Resiste il Banco di Napoli con controricorso.

) M.P. e Pe.Ri., quali eredi di M.A., sono rimasti intimati.

) Questa la vicenda, per quanto ancora qui di interesse:

nell’anno 2006 P.L. iniziava, dinanzi al Tribunale di Lecce, una causa di usucapione nei confronti di M.A., relativa ad un terreno agricolo in agro di *****, che sosteneva di aver posseduto ad immagine del diritto di proprietà (uti dominus) per un periodo ultraventennale e di avervi costruito sopra anche una casa di abitazione;

M.A. rimaneva contumace;

La domanda veniva rigettata in primo grado, ma accolta dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 93 del 2009, depositata il 16/02/2009;

con atto di citazione ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, notificato il 29/04/2009, il Banco di Napoli, creditore ipotecario di M.A. (con ipoteca iscritta già nel 1998), evocava in giudizio il P. e il M. proponendo opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, contro la sentenza n. 93 del 2009; e chiedendo che si dichiarasse la nullità della pronuncia di usucapione, sostenendo che la causa di usucapione fosse stata introdotta in collusione tra le parti e in frode ai creditori del M.;

il P., nel costituirsi in giudizio, chiedeva si dichiarasse l’inammissibilità della opposizione per tardività, essendo stato l’istituto di credito messo al corrente, dallo stesso P., della pendenza del giudizio di usucapione, nell’ambito del pignoramento di quello stesso bene immobile, intrapreso dal Banco di Napoli come creditore procedente dal 2004 nei confronti del M., ma l’eccezione di inammissibilità veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza non definitiva n. 729 del 12/09/2011;

il ricorso per cassazione, proposto da P.L., avverso quella sentenza veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 07411 del 15/03/2016, così massimata: “La sentenza non definitiva con la quale il giudice d’appello, investito dell’opposizione di terzo revocatoria proposta contro una decisione emessa dallo stesso giudice, si limiti a dichiarare ammissibile l’opposizione e a respingere la sollevata eccezione di tardività del mezzo, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in virtù del divieto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, in quanto inidonee alla definizione del giudizio ed alle quali si accompagna un’ordinanza volta alla prosecuzione dello stesso.”;

infine, con la sentenza n. 45 del 2017, qui impugnata insieme alla precedente sentenza non definitiva n. 729 del 2011, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 2, e revocava la sentenza di usucapione, dichiarandone l’inefficacia, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da dolo e frutto della collusione tra le due parti (il P. e il M.), volta a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori del M., ed in particolare del Banco di Napoli, creditore ipotecario e procedente al pignoramento immobiliare.

) La causa era stata avviata alla trattazione in adunanza camerale partecipata.

) Con ordinanza interlocutoria n. 13720 del 19/05/2021, resa all’esito dell’adunanza camerale partecipata del 13/07/2020, la causa è stata (rinviata a nuovo ruolo e) rimessa all’udienza pubblica.

) Il Banco di Napoli S.p.a. ha depositato memoria per l’udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021 (non tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2).

RAGIONI DELLA DECISIONE

) Con il primo motivo di ricorso, il P., ricorrente, censura la sentenza non definitiva, n. 729 del 2011 della Corte territoriale, laddove ha rigettato la sua eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 2, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 404,405,325 e 326 c.p.c.) nonché dell’art. 2643 c.c., n. 1 e n. 14, artt. 2645 e 2651 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

) Il ricorrente ricorda di aver da subito eccepito che l’opposizione di terzo fosse inammissibile in quanto tardiva ed afferma che l’opposizione alla sentenza resa entro altre parti, qualora si deduca il dolo o la collusione atti a pregiudicare il terzo, può proporsi nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scoperta di tale requisito; il P. deduce che aveva sostenuto che per tutto il corso del pignoramento, e quindi nei due anni precedenti alla introduzione della causa di usucapione, che dava origine alla pronuncia della sentenza impugnata con opposizione di terzo, la banca, creditore ipotecario procedente, era stata messa al corrente dallo esso stesso della pendenza del giudizio di usucapione (in quanto il P. cercava in tutto i modi di bloccare l’esecuzione, proponendo anche opposizione agli atti esecutivi, in cui deduceva appunto che il bene era suo per averlo usucapito) e quindi non poteva affermarsene ignara, pretendendo di proporre l’opposizione di terzo a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata.

) La Corte d’Appello riteneva, invece, che il pregiudizio del terzo, maturante la sua legittimazione a proporre l’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 2, si consumi solo nel momento in cui viene emessa e portata a sua conoscenza la sentenza idonea a ledere i suoi diritti (in questo caso la sentenza di accoglimento dell’appello del P. nella causa di usucapione), in quanto l’opposizione revocatoria di terzo non può che essere diretta ad infirmare non una mera pretesa ma una pronuncia tra le altre parti, che rechi pregiudizio al creditore, sicché questi non può dolersene anteriormente alla pubblicazione della sentenza deteriorativa della sua condizione.

) La sentenza non definitiva della Corte d’Appello di Lecce del 2011 conclude affermando che la banca pote’ ricevere compiuta certezza del dolo o della collusione solo a seguito della sentenza di secondo grado, pubblicata il 16/02/2009, ma della quale acquisì conoscenza solo in data 02/04/2009, allorché le fu notificata su impulso del giudice dell’esecuzione immobiliare, la nota, datata 02/03/2009, nella quale si riportava il dispositivo della sentenza, dando atto dell’accoglimento dell’appello; e giudicava, quindi, tempestiva la proposizione della domanda di opposizione di terzo revocatoria da parte della banca, proposta con citazione notificata il 29/04/2009:e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 405 c.p.c., comma 2.

) Assume poi il ricorrente che la conoscenza dell’atto deve datarsi non dalla notificazione della sentenza, ma quanto meno dal momento precedente della sua trascrizione, avvenuta in data 24/03/2009, avendo il regime di pubblicità la funzione di portare a conoscenza di tutti gli interessati l’esistenza di una determinata pronuncia.

) Il ricorso denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 405 c.p.c. perché la corte d’appello ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione nell’atto di citazione del giorno in cui il terzo opponente in revocazione è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e segnala anche che il Banco di Napoli aveva preso posizione avverso l’opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dal P. avverso il pignoramento promosso dallo stesso istituto e quindi che non poteva legittimamente sostenere di aver ignorato la pendenza del giudizio di usucapione.

) Il primo motivo è infondato.

) Nel merito del primo mezzo, la banca controricorrente sostiene che la mera conoscenza, da parte del creditore, della pendenza del giudizio nel quale si ordisce la collusione in suo danno non è idoneo a far decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria, dovendo esso datarsi dalla data della sentenza che lo definisce (e cita in proposito Cass. n. 217 del 1945, il cui orientamento, dice, non è mai stato posto in discussione).

) L’affermazione è condivisibile, atteso che nel caso di opposizione di terzo revocatoria, di cui all’art. 404 c.p.c., comma 2, la sentenza è necessaria affinché possa affermarsi che il terzo (in questo caso la banca) sia venuta a conoscenza del dolo (o della collusione) a suo danno e, pertanto, prima dell’emanazione (ossia della pubblicazione) del provvedimento giudiziale lesivo il termine per la proposizione dell’opposizione non decorre.

) Il motivo di ricorso non coglie nel segno laddove afferma che il termine doveva essere fatto decorrere dall’effettuazione della trascrizione della sentenza di accoglimento dell’appello, in quanto la necessità di seguire il flusso delle trascrizioni avrebbe implicato un onere di consultazione, pressocchér continuo dei registri immobiliari, a carico dei terzi (e quindi della banca) suscettibili di esserne pregiudicati dalla sentenza stessa.

) La prospettazione di cui al primo motivo di ricorso e’, inoltre, in contrasto con la costante e risalente affermazione giurisprudenziale (Cass. n. 217 del 14/04/1945, e della dottrina ad oggi maggioritaria, sebbene risalente) dell’irrilevanza, fino all’emanazione della sentenza, della conoscenza in capo al terzo, della pendenza del processo, promosso da o nei confronti dell’avente causa (ossia di uno dei soggetti che possono perpetrare il dolo o colludere), in quanto l’instaurazione del giudizio non pone a carico del terzo l’onere di sorvegliare le vicende processuali e la detta pendenza del processo non è suscettibile di far presumere la collusione, mentre la conoscenza del dolo o della collusione nell’ambito del processo non costituisce il termine iniziale per la proposizione dell’impugnazione straordinaria, in quanto l’atto conclusivo del processo è la sentenza, dal cui deposito soltanto ne decorre la conoscibilitàastratta.

) Pertanto, il termine perentorio per l’introduzione del giudizio non può iniziare a correre finché la decisione pregiudizievole non è stata adottata. Il fatto che la banca ben fosse a conoscenza della esistenza della causa di usucapione, perché portata a conoscenza di ciò da uno degli stessi autori della pretesa collusione, che cercava a tutti i costi di evitare il pignoramento e la vendita dell’immobile che assumeva di aver usucapito, non rileva ai fini della decorrenza del termine per proporre questa impugnazione, perché nessuna impugnazione era proponibile finché non fosse stata emessa la sentenza pregiudizievole, in questo caso: la sentenza di appello.

) Il fatto, in sé, che la banca, pur a conoscenza della causa di usucapione, abbia scelto di non intervenire all’interno di essa, non incide in alcun modo sulla legittimazione ad utilizzare il rimedio successivo della opposizione di terzo revocatoria.

Il motivo non specifica ove sarebbe concretizzata, nella citazione in opposizione di terzo proposta dal Banco di Napoli, l’omessa indicazione della data di decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione revocatoria, mentre dal complesso degli atti processuali riprodotti risulta che l’indicazione della data di decorrenza era stato ancorato alla data di comunicazione (mediante notificazione) del dispositivo della sentenza d’appello lesiva della posizione della banca.

) Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, rigettato.

) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112,115,116 e 404 e 405 c.p.c.

) Il vizio sarebbe insito nel ragionamento probatorio, avendo la Corte d’Appello, al fine di ritenere che l’accoglimento della domanda di usucapione fosse frutto di dolo e collusione tra le parti del giudizio, attribuito stringente valore probatorio agli indizi forniti dall’istituto di credito, piuttosto che alle prove testimoniali acquisite agli atti del giudizio di usucapione (tutte relative ai lavori che il P. avrebbe fatto eseguire indisturbato sul terreno, volti alla realizzazione di una casa di abitazione e di alcuni muretti a secco), sulla base delle quali la stessa Corte territoriale nel 2009 aveva ritenuto provato l’acquisto per usucapione e quindi avrebbe in sostanza rinnovato la valutazione delle prove relative al giudizio di usucapione, implementandole con gli indizi contrastanti forniti dal Banco di Napoli.

) Sostiene il ricorrente che i motivi posti a sostegno della opposizione non introducevano fatti nuovi, atti a provare il dolo, ma piuttosto sollecitavano una rilettura in chiave diversa delle stesse prove acquisite al giudizio, quindi sollecitavano un tipo di valutazione estranea a quella oggetto della opposizione di terzo, e che la Corte d’Appello avrebbe seguito l’istituto di credito su quella linea, accogliendo l’opposizione avendo ritenuto, sulla base di una diversa rilettura dei fatti unita alla valutazione degli elementi indiziari offerti dal Banco di Napoli, che vi fosse collusione tra le due parti del giudizio di usucapione.

) Il motivo, per come è strutturato, è inammissibile perché propone una rilettura dei fatti di causa del giudizio di cui all’art. 404 c.p.c., comma 2.

Il motivo e’, comunque, infondato, perché nel giudizio di opposizione di terzo, proposto dal terzo che assume di essere pregiudicato dal giudizio già svoltosi e al quale non ha potuto partecipare, il terzo ben può introdurre delle prove che siano finalizzate a porre in rilievo che l’esito pregiudizievole dell’altra causa sia il frutto del dolo o della collusione tra le parti dell’altro giudizio, anche se, in qualche misura, tali prove vanno a ricadere sulla già dibattuta materia del contendere e siano tese a metterla in discussione, al fine di rendere inefficace la pronuncia, proprio in quanto l’opposizione di terzo è uno strumento di impugnazione eccezionale che – ove ammissibile – consente di porre nel nulla un provvedimento, anche definitivo, già adottato.

Da ciò consegue che non è fuori dal sistema che dalle prove del giudizio di opposizione emerga, oltre che il dolo e (o) la collusione tra le parti del giudizio di usucapione, anche che l’esito del giudizio di usucapione, proprio perché non lealmente impostato, avrebbe potuto essere differente se allo stesso avesse partecipato il terzo o comunque se il dialogo probatorio si fosse svolto nella leale contrapposizione delle parti (in quanto il proprietario avrebbe presumibilmente rappresentato una serie di circostanze ostative all’accoglimento della domanda di usucapione, nel caso di specie evidenziate dal Banco di Napoli in sede di opposizione di terzo, atte a rappresentare che non aveva mai cessato di esercitare il dominio sul terreno).

) Il secondo mezzo e’, pertanto, inammissibile, oltre che infondato.

) Il ricorso e’, per quanto motivato, infondato quanto al primo motivo e inammissibile (e comunque infondato) per il secondo motivo.

) Il ricorso è rigettato.

) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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