Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39830 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18115/2020 R.G., proposto da:

C.I. e C.L., rappresentati e difesi dall’Avv. Cristina Loiaconi, con studio in Genova, e dall’Avv. Mario Pettorino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 12 novembre 2019 n. 1293/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

C.I. e C.L. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 12 novembre 2019 n. 1293/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA” in relazione ad un fabbricato sito in *****, ha rigettato l’appello proposto in via principale dai medesimi ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 22 febbraio 2018 n. 221/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della sufficiente motivazione dell’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale fosse adeguatamente motivato.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso il giudice di secondo grado l’accoglimento dell’appello con motivazione affetta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà tra la conferma della decisione di prime cure sulla revisione della classificazione catastale e l’affermazione della completezza motivazionale dell’atto impositivo.

Ritenuto che:

1. Ragioni di pregiudizialità giuridica e di priorità logica impongono di invertire l’ordine di prospettazione nell’esame dei motivi.

1.1 Ciò detto, il secondo motivo è infondato.

1.2 Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25984; Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2015, n. 3270; Cass., Sez. 5, 2 luglio 2019, n. 17694; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2020, n. 24314; Cass., Sez. 5, 19 maggio 2021, n. 13580).

1.3 A ben vedere, la sentenza impugnata non denota alcuna contraddittorietà tra le valutazioni di parziale infondatezza, da un lato, e di adeguatezza motivazionale dell’atto di classamento, dall’altro lato. Difatti, la revisione della classificazione catastale da parte del giudice tributario con riguardo alla categoria ed alla classe dell’immobile non esclude che la motivazione dall’amministrazione finanziaria contenesse una sufficiente e coerente esposizione delle ragioni giustificative della classificazione catastale (al di là della sua condivisione).

2. Anche il primo motivo è infondato.

2.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2021, n. 7210).

2.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile.

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104).

2.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio enunciato, avendo rigettato l’appello dei contribuenti sul presupposto che “l’Ufficio (…) non è incorso in vizio di motivazione in quanto non aveva proceduto ad una riclassificazione dell’immobile. Ma dopo aver verificato che le caratteristiche dello stesso non erano mutate, si era limitato a riportare il cassamento a quello originario in categoria Al, classe 6. Infatti, dal raffronto tra la planimetria dell’immobile antecedente la variazione DOCFA e quella presentata con detta variazione non era dato di apprezzare differenze che potessero giustificare un diverso classamento (…). Si versa, pertanto, in un caso in cui, fermi gli elementi di fatto indicati dal contribuente che non sono stati disattesi dall’Ufficio, la determinazione di quest’ultima è dipesa solo da una diversa valutazione di quegli stessi elementi onde (….) la motivazione dell’atto di classamento avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita”.

3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva da parte della resistente.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 6 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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