Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39832 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29029-2020 proposto da:

J.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZ. *****;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 8610/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 08/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

J.C., gambiano, ricorre per cassazione con due motivi nei confronti del decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale certificazione, in base all’orientamento assunto (v. Cass. Sez. U n. 1517721, Cass. Sez. U n. 18486-21, Cass. Sez. U n. 18487-21, Cass. Sez. U n. 18488-21, Cass. Sez. U n. 18489-21, Cass. Sez. U n. 18490 – 21), sebbene anche con unica sottoscrizione deve comunque esser fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente, sotto pena di inammissibilità;

peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche in rapporto al contenuto, poiché i due motivi di cui si compone (violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, oltre vizio di motivazione), promiscuamente riferiti a tutte le ipotesi di protezione, sono generici sia in relazione al giudizio di inattendibilità, sia in relazione alle asserite persecuzioni religiose, affermate senza indicazioni di fonti, sia in relazione alla protezione umanitaria, per la quale la censura si risolve in un sindacato sui fatti dal tribunale specificamente valutati anche dal punto di vista della condizione di salute;

la pendenza del giudizio di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, conseguente all’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte n. 17970-21, è quindi irrilevante;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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