LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29159-2020 proposto da:
K.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 9061/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
K.B. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
i motivi di ricorso sono stati dal ricorrente indicati in modo difforme nella parte iniziale di sintesi (pag. 2) e in quella effettiva di esposizione (pag. 10 e seg.);
poiché la parte di sintesi non è indicativa dell’effettivo contenuto del ricorso, ma risponde unicamente a un’esigenza di semplificazione, è solo alla parte espositiva che occorre guardare al fine di stabilire quali siano le effettive censure consegnate ai singoli motivi;
il primo motivo (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in rapporto al giudizio di non credibilità personale) è inammissibile poiché si sostanzia in un sindacato di fatto, avendo il tribunale condiviso i dubbi già sollevati in sede amministrativa in ragione della genericità delle dichiarazioni rese dal richiedente in merito al suo presunto ruolo all’interno del gruppo UDP, e ai suoi rapporti con le persone indicate in ricorso e con i fatti asseritamente verificatisi;
il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per omessa motivazione sulla documentazione prodotta) è inammissibile perché del tutto generico, non comprendendosi neppure a quale documentazione si faccia riferimento;
il terzo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione della domanda di protezione umanitaria) è inammissibile per eguale ragione: il tribunale ha escluso che il ricorrente avesse intrapreso un percorso di integrazione sociale per mancanza di documentazione al riguardo, e il ricorrente non ha indicato alcun fatto che in tal guisa il tribunale avrebbe omesso di considerare;
il quarto motivo (concernente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) è inammissibile: per costante giurisprudenza, l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (per tutte Cass. n. 10487-20);
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021