Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39835 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30562-2020 proposto da:

R.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 14522/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

R.B., nigeriano, ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del decreto del tribunale di Milano che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale certificazione, in base all’orientamento assunto (v. Cass. Sez. U n. 1517721, Cass. Sez. U n. 18486 del 2021, Cass. Sez. U n. 18487 del 2021, Cass. Sez. U n. 18488 del 2021, Cass. Sez. U n. 18489 del 2021, Cass. Sez. U n. 18490 del 2021), sebbene anche con unica sottoscrizione deve comunque esser fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente, sotto pena di inammissibilità;

peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche in rapporto ai singoli motivi: difatti il primo (“violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”) e’, al di là dell’errato riferimento normativo, generico anche in prospettiva di autosufficienza; il secondo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14) implica un sindacato di fatto rispetto alla motivata valutazione di credibilità personale ed è generico quanto alle vicende occorse nel paese di transito; lo è pure in ordine alle condizioni della protezione sussidiaria, visto che non tiene conto degli accertamenti riportati nel decreto impugnato, negativi al riguardo;

la pendenza del giudizio di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, conseguente all’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte n. 17970-21, è quindi irrilevante;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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