LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31292-2020 proposto da:
K.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 5396/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
K.F., albanese, ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Ancona che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale certificazione, in base all’orientamento assunto (v. Cass. Sez. U n. 15177 del 2021, Cass. Sez. U n. 18486 del 2021, Cass. Sez. U n. 18487 del 2021, Cass. Sez. U n. 18488 del 2021, Cass. Sez. U n. 18489 del 2021, Cass. Sez. U n. 18490 del 2021), sebbene anche con unica sottoscrizione deve comunque esser fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente, sotto pena di inammissibilità;
peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche in rapporto ai motivi svolti (violazione e falsa applicazione di norme convenzionali e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14; nonché dell’art. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32), perché le censure si rivelano generiche sia in ordine al giudizio di non credibilità della vicenda personale, sia in ordine alla situazione dell’Albania quale paese di origine del ricorrente, rispetto alla possibilità di ottenere la protezione statuale relativamente alle possibili conseguenze di un conflitto familiare;
la pendenza del giudizio di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, conseguente all’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte n. 17970-21, è quindi irrilevante;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021